I Piani per gli insediamenti produttivi e professionali(PIP) rientrano tra i piani urbanistici di attuazione e ne devono rispettare le formalità previste.
Consiglio di Stato, sez. IV, 9 gennaio 2013, n.82
I piani per gli insediamenti produttivi (cd. PIP) come pure i progetti preliminari e definitivi delle relative opere di urbanizzazione e di infrastutturazione, quali piani di secondo livello, devono ricondursi ai piani urbanistici di attuazione e quindi sono soggetti alle procedure di approvazione ed agli oneri di pubblicità previsti per i piani di attuazione. In mancanza, come nella fattispecie, di pubblicazione secondo le formalità prescritte dalla normativa regionale in materia la delibera di giunta di approvazione del PIP deve considerarsi illegittima (rectius: mai entrata in vigore) in quanto le formalità di legge (approvazione con decreto del sindaco e pubblicazione sul BUR) non sono state soddisfatte.delibera Consiglio di Stato, sez. IV, 9 gennaio 2013, n. 82