Magazine Attualità

Usura bancaria, le indicazioni del MEF contro l’Art 644 cp

Creato il 09 novembre 2015 da Ufficiostampafedercontribuenti @Federcontribuen
Usura bancaria, le indicazioni del MEF contro l’Art 644 cp

Il MEF, sentita la Banca di Italia che ha sentito le banche, emana trimestralmente il tasso utile al calcolo dell'usura bancaria. Ma il 644 c.p. e le indicazioni fornite da Banca di Italia come quelle del MEF sono in contrasto. "Troppi periti, troppi soldi, troppa libera interpretazione tra i giuristi e poca chiarezza".

420 mila risultati sul motore di ricerca, società che periziano in ogni angolo e ognuno dice di avere la bacchetta magica, sarà vero? Eppure la procedura per un calcolo econometrico non è un segreto e dovrebbe essere uguale per tutti, cosa fa la differenza?

Chi si trova sull'orlo di un burrone quasi mai ha il necessario sangue freddo, crederà a chiunque gli prometterà miracoli, la prima regola rimane la stessa: informarsi, conoscere il nemico, i suoi punti di forza e quelli deboli.

Prendiamo "l'usura bancaria" per le corna.

Tanto più cripte sono le norme, le leggi e gli estratti conto tanto più ci si deve informare.

Apertura di credito in conto corrente;

Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale;

Crediti finalizzati all'acquisto rateale;

Credito revolving e con utilizzo di carte di credito;

Operazioni di factoring;

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;

Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

L'arma del delitto nel caso di usura bancaria è il risultato di una formula matematica i cui parametri sono forniti dalla Banca di Italia in accordo con il MEF. Entrambe discordano con i criteri inseriti nel 644 e inoltre, Bankitalia è controllata dalle banche private, le accusate di praticare usura . Non conta ciò che afferma Bankitalia o il Ministero dell'Economia, conta solo quello che recita l'Art. 644 del codice penale, imparatelo a memoria: Art 644 del codice Penale

Ci perdoneranno le Autorità Garanti, tutte, il Legislatore e la Suprema Corte se riteniamo di poca considerazione il fatto che, l'Art 644, per una mancata procedura Amministrativa, viene da altri definita una "norma in bianco", per quanto ci riguarda la mancanza è una scusa, un alibi, un dettaglio che vogliamo e dobbiamo trascurare e a cui rimediare.

Gli avvocati lo sanno bene, può capitare che il giudice assegnatogli sia correntista proprio della banca citata in giudizio.

per concedere un prestito a soggetti con redditi bassi , quindi a rischio insolvenza, devono potere guadagnare di più alzando i tassi abbassando il rischio perdite: "questo si chiama ". Alzando il tasso di interesse la banca non fa altro che , violando il concetto della "tutela del patrimonio"

Ricapitolando, in base alla normativa in esame due sono le rilevazioni che compie il Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Banca d'Italia: annualmente si procede alla rilevazione delle categorie di operazioni omogenee; trimestralmente si procede alla rilevazione dei tassi globali medi praticati dagli operatori finanziari iscritti negli appositi albi.

Entrambi verranno poi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

il sistema andrebbe rovesciato . Invece che - il MEF, sentita la Banca di Italia, sentiti gli operatori - dovrebbe essere: - gli operatori, con obbligo Legislativo non possono violare tale soglia, senza margini percentuali -. L'anomalia italiana del 4 % è una totale indifferenza nei confronti dei tassi applicati dalla Bce, per definire il tasso soglia e sono tenuti bassi proprio per favorire il credito. uno dei parametri usati

Quante volte vi sarà capitato di non avere soldi sul conto e di avere magari una fattura in scadenza, la banca vi copriva, ma a che prezzo? Quel momentaneo prestito era un fido, su cui gravavano spese e interessi, appunto, la Commissione di Massimo Scoperto.

La materia è stata disciplinata dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, ove si è stabilito che la commissione di massimo scoperto è valida solo in relazione a sconfinamenti assistiti da fido e di durata superiore a 30 giorni.

Nonostante la previsione di una soglia specifica per la commissione di massimo scoperto, la Banca

calcolo del tasso soglia, la commissione di massimo scoperto dal calcolo dei diversi oneri incidenti

In conclusione occorre tener presente che con le sentenze del 2010, in cui la Corte di Cassazione

statuisce l'inclusione della commissione di massimo scoperto tra le operazioni rilevanti ai fini della

determinazione del tasso soglia, i Giudici di legittimità fissano anche un altro parametro utile per

risolvere casi d'usura bancaria verificatisi precedentemente all'entrata in vigore della legge

Al riguardo occorre richiamare l'art. 2 bis del D.L. 29/11/08 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, " non è dunque corretto attenersi alle istruzioni diramate

Siccome hanno vietato la CMS, le banche si sono inventate la CIV, una commissione che si applica in caso di sconfinamento, senza fido, sul conto corrente o su carte di credito.

A seguito dell'entrata in vigore della disciplina introdotta dal 1° luglio 2012, in caso di sconfinamento gli unici oneri ad essere applicati sono un tasso di interesse debitore (sull'ammontare dello sconfinamento) ed una Commissione di Istruttoria Veloce (c.d. CIV).

Non si paga quando il cliente sconfina per meno di 500 euro e per un massimo di 7 giorni, ma solo una volta a trimestre. Quando lo sconfinamento serve ad effettuare un pagamento a favore

Insomma, ai fini del calcolo per determinare il superamento del tasso oltre il quale si ha usura, vanno calcolati anche gli interessi moratori?

Il legislatore non ha ritenuto né di imporre un tetto limite alla mora né di calcolarlo ai fini dell'usura garantendo alle banche margini di guadagno terrificanti.

Quindi per la determinazione dell'usurarietà bancaria dei tassi occorre fare riferimento al momento della sottoscrizione del contratto. Se il tasso soglia è violato si applica l'art. 1815 c.c. che sancisce la nullità della relativa clausola e la conseguente non debenza di alcun interesse da parte del cliente: il prestito concesso diventa in sostanza a titolo gratuito e il cliente può agire per la ripetizione di tutte le somme versate a titolo di interessi, spese e competenze.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in questa ipotesi di usura bancaria oggettiva è sicuramente l'ordine nel mercato del credito: chiunque presti soldi non può farlo richiedendo o percependo un corrispettivo superiore a quello stabilito dall'autorità amministrativa.

Anche nelle controversie che riguardano l'Usura Bancaria si pone un problema di prescrizione.

Ci si chiede se il cliente che ha un mutuo stipulato diversi anni fa ancora in corso, o estinto da poco, abbia diritto alla restituzione di tutti gli interessi a prescindere dal momento del pagamento, oppure i pagamenti effettuati oltre dieci anni prima si prescrivono?

E' una questione di grande attualità considerano che i clienti chiedono verifiche su vecchi mutui, magari già estinti da anni per valutare se gli interessi fossero usurari.

La situazione riguardante la prescrizione, derivante dal pagamento indebito d'interessi usurari, ricorda quella connessa alla prescrizione del conto corrente.

Nel predetto caso, le Sezioni Unite Cassazione 2.12.2010 n. 24418 hanno indicato che la prescrizione comincia a decorrere solo dalla chiusura del conto, salvo che per le rimesse solutorie. Solo che allora la soluzione era giustificata dal fatto che il conto corrente ha natura unitaria con la conseguenza che le singole rimesse ripristinatorie non potevano essere considerate pagamenti. Può valere la stessa regola per l'usura bancaria?

Il punto focale, però, in ipotesi di usura bancaria è quello del termine da cui far decorrere tale prescrizione.

La giurisprudenza offre una soluzione che si fonda sulla natura della rateizzazione e cioè: il debito, sarebbe unico e la rateizzazione solo un modo di estinzione del debito unitario attraverso una pluralità di versamenti. La conseguenza è che fino ad estinzione del debito complessivo, non vi sarebbe pagamento e quindi non decorrerebbe la prescrizione. Cass. Pen. 1 ottobre 2008 n. 38812 che conferma la regola per la quale "in tema di prescrizione il relativo termine decorre dalla data in cui si è verificato l'ultimo pagamento degli interessi usurari".


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog