Quali sono le agevolazioni e le esenzioni di cui beneficiano gli aderenti al nuovo Regime dei Minimi? Cerchiamo di capire quali sono i vantaggi concreti e gli obblghi a cui continuano comunque ad essere sottoposti sia gli aderenti con aliquota al 15% e coloro che ne fanno richiesta per il solo 2015 che intendono restare nel regime con aliquota al 5%.
Le agevolazioni e gli esoneri di cui possono beneficiare i contribuenti minimi
I contribuenti minimi saranno esonerati dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili il che dovrebbe determinare un vantaggio non solo diretto per il contribuente minimo che so troverà a non dover gstire con estrema meticolosità la documentazione riguardante gli acuisti e le vendite nel senso che non dovrà precipitarsi per esempio come avviene per un contribuente ordinario a consegnare almeno trimestralmente la documentazione al proprio commercialista per la liquidazione dell'Iva mensile. Inoltre anche il lavoro del commercialista sarà estremamente ridotto per cui questo dovrebbe riflettersi (uso il condizionale perchè vedo che per alcuni non è così) nell'applicazione di un onorario ridotto per la gestione della contabilità.
I contribuenti minimi saranno anche esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati il che determina a sua volta non solo una minore complessità nella gestione della contabilità ma anche un minor flusso di informazioni rivolte al commercialista che sono certo sarà grato al legislatore di questa esenzione in quanto spesso la compilazione degli studi di settore non è molto complessa ma diciamo... "fastidiosa" e può portare via molto tempo. Lo stesso dicasi per la compilazione del modello Parametri che funziona in modo similare agli studi di settore.
Saranno inoltre esonerati nell'applicazione del Tributo Irap nonostante possano far riferimento all'utilizzo di spese per il lavoro accessorio nello svolgimento della propria attività. Cosa che nel regime con aliquota al 5% era precluso e questo secondo me rappresenta la principale novità in quanto spesso i contribuenti minimi si trovavano ad averne bisogno senza poterne fare riferimento inducendoli secono me a regolare eventuali prestazioni in nero.
L'esenzione dall'irap porta anche all' esenzione della dichiarazione Irap il che dovrebbe a sua volta riverberare il suo effetto in una ulteriore diminuzione degli onorari del commercialista che eventualmente vi seguirà.
Saranno quindi esonerati anche alla liquidazione e versamento dell'imposta Irpef ma soprattutto alla registrazione contabile degli acquisti richiesta dall' art. 25, D.P.R. 633/1972 nonchè alla tenuta e conservazione dei registri e documenti (art. 39, D.P.R. 633/1972).
Inutile dire che saranno anche esonerati dalla e comunicazione annuale dei dati Iva in quanto non versano IVA prevista dall'articolo 8 del D.P.R. 322 del 1998.
Sono esonerati anche dalla comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute.
Sono inoltre esonerati dalla compilaione delle comunicazioni riguardanti le operazioni iva rilevanti il cosiddetto spesometro o comunicazione unica polivalente ex articolo 21, co. 1, D.L. 78 del 2010 e anche dalle comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti con residenza fiscale o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata riepilogati nel Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001.
Discorso a parte meritano il modello Intrastat in quanto la Legge di stabilità disciplina anche per i contribuenti minimi l'obbligo limitatamente alle operazioni per cui risultano debitori dell'Iva come per esmepio nelle operazioni in cui si applica il reverse charge o integrazione dell'Iva l'obbligo di emettere fatura e versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Parliamo quidni delle operazioni descritte nell'articolo 7-ter del D.P.R. IVA ricevute da soggetti non residenti o per le alcune particolari operazioni di acquisti intracomunitari a fronte delle quali il soggetto debitore di imposta è quello Italiano.
Poi naturalmente potranno godere dell' esenzione dall'Irpef e a fronte della quale verseranno una imposta in misura ridotta in misura pari al 15%. La modalità poi di derminazione della base imponibile si ottiene in modo diverso in quanto si prendono i ricavi e compensi percepiti nell'anno d'imposta e si applica un coefficiente di redditività che varia al variare del codice ateco che contraddistingue la vostra attività.
I costi di acquisto non entrano pertanto nella determinazione del reddito in quanto l'applicazione dell'imposta sostitutiva si basa solo sui ricavi. Solo i contributi previdenziali obbligatori saranno scomputati.
Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap in misura pari al 15%.
Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato con le stesse modalità previste per le persone fisiche o contribuenti ordinari.
A proposito di ricavi e fatture queste non saranno assoggettate a ritenuta d'acconto per cui se da un lato sarete contenti dall'altro occhio perchè quello che percepite dovrà essere interamente tassato per cui non fate come fece il sottoscritto il primo anno di attività che si spese più di quello che poi dovette pagare l'ano successivo.
Obblighi per i contribuenti minimi
I contribuenti minimi dovranno naturalmente continuare a numerare progressivamente e cronologicamente nonchè conservare le i fatture di acquisto e vendita nonchè eventuali bollette doganali o, se ne sono esonerati per via della tipologia specifica dell'attività, certificare corrispettivi
Sulle fatture di vendita inoltre, come previsto dal DPR IVA, dovranno annotare il regime dei esenzione inserendo una dicitura del tipo "operazione esente Iva effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della Legge 244/2007 ".
Se effettuerete operazioni con l'estero nella nuova configurazione l'iscrizione al VIES non è più di default ma deve avvenire attraverso l'indicazione apposita inserita nel modello per l' iscrizione al regime dei minimi e al momento dell'apertura della partita Iva o in un momento successivo mediante una comunicazione di rettifica o variazione (sempre con lo stesso modello). Per cui contribuenti minimi saranno comunque obbligati alla presentazione del modello intrastat a differenza di quanto avveniva nel precedente regime. i
Riferimenti normativi del nuovo regime dei minimiù:
Articolo 1, comma 109, Legge 244/2007
Articolo 7, D.M. 2.1.2008.
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