Il mancato completamento delle opere finalizzate alla integrale consegna del bene rendono inapplicabili le garanzie concesse all’acquirente per i difetti della cosa venduta e per il buon funzionamento (nella specie, la Corte ha escluso l’applicabilità di tali garanzie atteso che al materiale recapito presso l’officina del compratore non aveva fatto seguito il completamento del relativo montaggio, che per contratto e tenuto conto della natura del bene venduto avrebbe dovuto avvenire a cura della venditrice, sicché la consegna comunque non avrebbe potuto ritenersi perfezionata, se non all’atto del successivo intervento).
Cassazione Civile, Sez. II, 11Giugno 2012, n. 9467
Teramo, 06 Luglio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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