Entro maggio 2014 la Regione Veneto elaborerà le regole per disciplinare i procedimenti autorizzativi alla realizzazione e alla conduzione di impianti per la produzione di energia elettrica ed energia termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (c.d. impianti FER).
La scadenza è contenuta al comma 3 dell’art. 21 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto 8 novembre 2013, n. 95, relativa alle disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
Il regolamento sui procedimenti di autorizzazione agli impianti FER tratterà anche le procedure per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti, comprese le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all’esercizio degli stessi.
Come abbiamo avuto modo di trattare nei giorni scorsi, ricordiamo che esistono sostanzialmente tre strade per autorizzare l’installazione e l’avvio di un impianto FER, che si differenziano in base alle dimensioni della struttura e alla potenza generata.
Nei casi più semplici, l’esercizio di un impianto alimentato a fonti energetiche rinnovabili può essere concesso tramite una semplice Comunicazione al Comune dove insisterà l’impianto (leggi anche Realizzare impianti a energie rinnovabili: quando serve la Comunicazione al Comune?)
La Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) viene richiesta per gli impianti più complessi, come evidenziato nel post Quando serve la Procedura Abilitativa Semplificata per realizzare impianti FER.
Infine, oltre certe soglie di potenza generata, il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti FER deve passare attraverso la c.d. Autorizzazione Unica (leggi Realizzazione Impianti Rinnovabili con l’Autorizzazione Unica).