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22/01/2015 - ASCOMAC: Cogenerazione e Fiscalità energetica - l’ennesima proroga del D.L. Milleproroghe

Creato il 22 gennaio 2015 da Orizzontenergia

L’Art. 10, comma 2 del Decreto n. 31 dicembre 2014, n. 192 cd “Milleproroghe” proroga al 31.12.2015 i termini previsti dal comma 2, art. 3-bis, D.L. n. 16/2012 che così stabilisce: “ 2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettricaenergia elettrica
Forma di energia ottenibile dalla trasformazione di altre forme di energia primaria (combustibili fossili o rinnovabili) attraverso tecnologie e processi di carattere termodinamico (ovvero che coinvolgono scambi di calore) che avvengono nelle centrali elettriche. La sua qualità principale sta nel fatto che è facilmente trasportabile e direttamente utilizzabile dai consumatori finali. Si misura in Wh (wattora), e corrisponde all'energia prodotta in 1 ora da una macchina che ha una potenza di 1 W.
e calore
, per l’individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energiaenergia
Fisicamente parlando, l'energia è definita come la capacità di un corpo di compiere lavoro e le forme in cui essa può presentarsi sono molteplici a livello macroscopico o a livello atomico. L'unità di misura derivata del Sistema Internazionale è il joule (simbolo J)
elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.

Un provvedimento – sostiene Carlo Belvedere Segretario Generale Ascomac - che se da un lato consente di continuare a operare in qualche modo, è insoddisfacente in quanto rimanda ancora una volta la soluzione normativa che la cogenerazionecogenerazione
Processo di produzione congiunta di energia elettrica e calore utile, in cascata, che può essere impiegato per scopi industriali (calore di processo) o per il teleriscaldamento. La cogenerazione comporta un sensibile risparmio di energia primaria rispetto alla produzione separata di elettricità a calore.
merita e si aspetta ormai da anni: una disciplina specifica che valorizzi, attraverso il sostegno all’esercizio, questa tecnologia definita dalla UE come sistema alternativo ad alta efficienza. Ovviamente parliamo solo ed esclusivamente della Cogenerazione ad alto rendimentorendimento
In termini generali il rendimento è il rapporto tra "quanto ottenuto" in un processo e "quanto speso" per fare avvenire lo stesso processo. In termodinamica rappresenta la capacità di un sistema di convertire l'input di calore in lavoro utile. Il rendimento è un numero puro (cioè non ha unità di misura) ed è sempre compreso tra 0 e 1. A seconda dei termini che vengono messi a confronto è possibile ottenere diverse tipologie di rendimento utili a definire la bontà di un processo o di una macchina (per esempio rendimento elettrico, rendimento termico, ecc..) ma il ragionamento alla base è sempre lo stesso.
nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2003/96/UE e non più della produzione combinata di energia elettrica e calore, meno efficiente della prima.

Premesso che l’art. 3-bis del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 44/2014, stabilisce quanto segue:

Art. 3-bis. Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore
1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, infine, il seguente capoverso: «In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento».

2. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2014, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.

Evidenziamo che la ennesima nuova proroga, di fatto finisce per costituire e rappresentare:

1. un nuovo ulteriore ritardo alla attuazione e applicazione di quanto previsto al comma 1. Art. 3-bis che prevede che tutto il combustibile utilizzato da unità di cogenerazione sia assoggettato ad aliquota di accisa elettrica in base a quanto disposto dal TUA D.Lgs. n. 504/1995 e smi e quindi non ad una sola parte utilizzata per la produzione di energia elettrica. Di fatto ad oggi con il comma 2, art. 3-bis. D.L. n. 16/2012, prorogato dal Senato al 31.12.2014, viene assoggettato ad aliquota di accisa il recupero di calore e cioè il risparmio energeticorisparmio energetico
Con questo termine si intendono tutte le iniziative intraprese per ridurre i consumi di energia, sia in termini di energia primaria sia in termini di energia elettrica, adottando stili di vita e modelli di consumo improntati ad un utilizzo più responsabile delle risorse.
, attribuendo al combustibile utilizzato dal cogeneratore, in quota parte, l’aliquota per la produzione di calore, maggiormente onerosa in termini percentuali, oltre che di IVA
Chiariamo che il cogeneratore produce energia elettrica e recupera il calore di scarto (non produce, cioè, calore come le caldaie).
Quindi tutto il combustibile deve essere assoggettato ad aliquota per generazione elettrica come stabilito dal comma 1, art. 3-bis D.L. n. 16/2012 e smi., ma ad oggi ancora inattuato

2. l’applicare, come prevede il comma 2 dell’art. 3 bis, D.L. n. 16/2012, oggetto di proroga, ai combustibili impiegati da unità di cogenerazione due aliquote di accisa, una per la parte di combustibile relativa alla di produzione elettrica e l’altra per la parte di combustibile ad uso combustionecombustione
Processo chimico esotermico (ovvero che comporta sviluppo di calore) in cui il combustibile si combina con l'ossigeno presente nell'aria oppure appositamente separato (comburente). La reazione di combustione avviene previo innesco localizzato (accensione).
, penalizza di fatto la cogenerazione rispetto ad es. agli impianti termoelettrici che disperdono il calore in atmosferaatmosfera
Involucro di gas e vapori che circonda la Terra, costituito prevalentemente da ossigeno e da azoto, che svolge un ruolo fondamentale per la vita delle specie, perché fa da schermo alle radiazioni ultraviolette provenienti dal Sole. Essa si estende per oltre 1000 km al di sopra della superficie terrestre ed è suddivisa in diversi strati: troposfera (fino a 15-20 chilometri), stratosfera (fino a 50-60 chilometri), ionosfera (fino a 800 chilometri) ed esosfera.
. In tal senso, poi, il D.M. 27 ottobre 2011, in materia di semplificazione fiscale delle unità di microcogenerazione ad alto rendimento, applica addirittura un trattamento penalizzante per queste unità, rispetto alle unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che non sono ad alto rendimento.

Per questo, - conclude Belvedere - ASCOMAC Cogena ha presentato diverse proposte nell’ambito di provvedimenti normativi quali la Riforma fiscale, il D.L. Competitività: una norma abrogativa delle precedenti che definisca l’assoggettamento ad aliquota di accisa per produzione elettrica di tutto il prodotto energetico utilizzato da unità di cogenerazione ad alto rendimento in attuazione dell’art. 15, Direttiva 2003/96/CE.
A trarne beneficio nel pieno rispetto della Legalità sarà finalmente il Cliente finaleCliente finale
La persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per proprio uso (per esempio clienti domestici oppure piccole e medie imprese).
sia del settore industriale, ma e soprattutto di quello civile, settore questo ad oggi molto penalizzato, sebbene necessiti di importanti azioni di efficientamento energetico.

Pilastri fondanti della Proposta ASCOMAC Cogena

1. Semplificazione e coordinamento normativo finalizzato ad applicare ai prodotti energetici utilizzati esclusivamente da unità di cogenerazione ad alto rendimento le aliquote di accisa prevista per la produzione di energia elettrica
2. Rispetto ed attuazione dell’art. 15, Direttiva comunitaria 2003/96/CE, riguardante prodotti energetici ed elettricità utilizzati da unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento
Art. 15 Direttiva 2003/96/CE Estratto
1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:
a) ai prodotti imponibili utilizzati sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti più rispettosi dell'ambiente o in relazione ai combustibili o carburanticarburanti
Sostanze solide, liquide o gassose, di origine naturale o derivanti da processi industriali, contenenti carbonio e idrogeno, che, se bruciate, sviluppano calore in base al loro "contenuto energetico" (potere calorifico).
derivatiderivati
Prodotti finanziari il cui valore deriva dall'andamento del valore di una determinata attività (definita "sottostante del prodotto derivato"). I derivati vengono utilizzati principalmente con finalità di copertura dal rischio oppure con finalità di speculazione (intesa nel senso di esposizione ad un rischio per ricavare profitto).
da risorse rinnovabili;

b) all'elettricità:
- di origine solare, eolica, ondosa, maremotrice o geotermica,
- di origine idraulica prodotta in impianti idroelettrici,
- generata dalla biomassabiomassa
In generale si identifica con biomassa tutto ciò che ha matrice organica ad eccezione delle plastiche e dei materiali fossili. Come indicato nel decreto legislativo del 29 Dicembre 2003 n. 387, per biomassa si intende " la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonchè la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani ". Ciò che accomuna le diverse tipologie di biomassa è la presenza di carbonio che mette a disposizione un elevato potere calorifico eventualmente sfruttabile per fini energetici.
o da prodotti ottenuti dalla biomassa,

- generata dal metanometano
Idrocarburo che rappresenta il costituente principale del gas naturale.
emesso da miniere di carbonecarbone
Il carbone è una roccia sedimentaria composta prevalentemente da carbonio, idrogeno e ossigeno. La sua origine, risalente a circa 300 milioni di anni fa, deriva dal deposito e dalla stratificazione di vegetali preistorici originariamente accumulatisi nelle paludi. Questo materiale organico nel corso delle ere geologiche ha subito delle trasformazioni chimico-fisiche sotto alte temperature e pressioni. Attraverso il lungo processo di carbonizzazione questo fossile può evolvere dallo stato di torba a quello di antracite, assumendo differenti caratteristiche che ne determinano il campo d'impiego.
I carboni di formazione relativamente più recente (ovvero di basso rango) sono caratterizzati da un'elevata umidità e da un minore contenuto di carbonio, quindi sono 'energeticamente' più poveri, mentre quelli di rango più elevato hanno al contrario umidità minore e maggiore contenuto di carbonio.
abbandonate,

- generata da celle a combustibile;
c) ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;
d) all'elettricità prodotta dalla generazione combinata di energia e calore, purché le unità di cogenerazione siano rispettose dell'ambiente. Gli Stati membri possono applicare la definizione nazionale di cogenerazione «rispettosa dell'ambiente» (o ad alta efficienza) finché il Consiglio non avrà adottato all'unanimità una definizione comune, in base a una relazione e a una proposta della Commissione;
3. Eliminazione del conflitto normativo che riguarda la produzione combinata di energia elettrica e calore, con il comma 15, art. 10, D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energeticaefficienza energetica
Con questi termini si intendono i miglioramenti che si possono apportare alla tecnologia per produrre gli stessi beni e servizi utilizzando meno energia, con conseguente riduzione dell' impatto ambientale e dei costi associati.
, recentemente approvato dal Parlamento, che stabilisce che i regimi di sostegno pubblico, nel caso di cogenerazione si applicano solo alla CAR – Cogenerazione ad alto rendimento
Estratto, comma 15, art. 10
15. Qualunque forma di sostegno pubblico a favore della cogenerazione è subordinata alla condizione che l’energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, ferme restando le disposizioni transitorie previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2007 n. 20 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28
4. Attuazione di quanto previsto in materia di CAR - cogenerazione ad alto rendimento - già dal Regolamento (CE) n. 800/2008 e smi abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, entrato in vigore il 1 luglio 2014.
Estratto Art. 40
Articolo 40 - Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento
1. Gli aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente.
3. La nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primariaenergia primaria
Energia riferita direttamente al combustibile impiegato nelle centrali di produzione elettrica. È definita primaria perché deriva direttamente dallae caratteristiche della fonte, così come si trova in natura, senza trasformazioni in nessun'altra forma.
rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (1). Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.
4. I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.
5. L'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.


F.to Dr. Carlo Belvedere
Segretario Generale

Fonte: ASCOMAC

 

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