Con l’abolizione della prima rata dell’IMU 2013 vengono esentati dal pagamento anche i terreni e i fabbricati rurali, ma con una serie di precisazioni che abbiamo voluto indicare in un’infografica pubblicata in questo post (leggi anche Abolizione IMU 2013, ecco cosa cambia per “prima casa”, edilizia e imprese).
Per effetto dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri di mercoledì 28 agosto 2013, del decreto legge che di fatto elimina la prima rata dell’IMU (ex rata di giugno), non pagano l’IMU tutti i terreni agricoli, anche se si trovano in zone edificabili.
Si salvano dal pagamento anche i proprietari dei terreni incolti, purché situati in zone di montagna o collinari o anche di pianura, purché non in zone edificabili.
Sul versante dei fabbricati rurali, sono esenti tutti gli immobili c.d. strumentali: cioè quelli necessari per lo svolgimento dell’attività agricoli (capanni degli attrezzi, stalle per gli animali, ricoveri per macchine e attrezzature, locali per la trasformazione dei prodotti agricoli, ecc.).
Per quanto riguarda, invece, i fabbricati rurali a uso di civile abitazione, l’esenzione dall’IMU 2013 scatta solo se questi immobili risultano già iscritti al catasto. Per sapere se il proprio immobile è classificato come “rurale” occorre accertarsi che negli atti catastali a esso riferiti sia presente la lettera “R”.
Ovviamente sono sempre rurali tutti gli immobili classificati in catasto con la categoria A/6 e per gli immobili strumentali della categoria D/10.
Qui di seguito una infografica che riassume in maniera schematica la situazione IMU 2013 per il settore agricolo (terreni, immobili strumentali, orti, terreni incolti, fabbricati rurali).
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