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Abuso edilizio, chi è il responsabile? Scopriamolo

Creato il 16 giugno 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
indagine

Il tema dell’ abuso edilizio racchiude in sé molteplici aspetti sia sotto il profilo della casistica, che per quanto riguarda le responsabilità e le figure coinvolte nel relativo procedimento.

La norma di riferimento è la Parte I, Titolo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, in particolare l’articolo 31 che prevede l’ingiunzione al proprietario e al responsabile dell’abuso per la rimozione o la demolizione e, in caso di inottemperanza, l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio del comune.

Abuso edilizio in locazione

In caso di abuso edilizio realizzato su un immobile concesso in locazione, si incontrano maggiori difficoltà per individuare i responsabili dell’abuso a cui ingiungere i provvedimenti repressivi.
La giurisprudenza consolidata delinea le procedure da seguire, attraverso l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa in materia.

Qualora un abuso edilizio sia stato posto in essere su un immobile concesso in locazione, la relativa responsabilità va riferita al conduttore che è l’unico soggetto che ha la materiale disponibilità del bene, salvo che non emerga un manifesto coinvolgimento del proprietario che ha consentito l’abuso vietato. Ciò in coerenza con i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 15 luglio 1991 n. 345, la quale ha escluso la possibilità di procedere all’acquisizione gratuita da parte del Comune di un immobile, in caso di inottemperanza all’ordine di ripristino in presenza di un abuso edilizio, qualora il proprietario sia estraneo all’abuso, in quanto il destinatario delle sanzioni edilizie deve essere il responsabile dell’abuso.  (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1742).

L’estraneità del proprietario agli abusi edilizi commessi sul bene da un soggetto che ne abbia la piena ed esclusiva disponibilità non implica l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa nei suoi confronti, ma solo l’inidoneità del provvedimento repressivo a costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene.

Infatti, l’acquisizione gratuita dell’area non è una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione, e, pertanto, essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso non potendo operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell’area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall’ordinamento. (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 18 novembre 2014, n. 2889).

L’acquisizione gratuita dell’area su cui sia stato realizzato un immobile abusivo non può essere dichiarata nei confronti del proprietario che, del tutto estraneo al compimento dell’opera abusiva, non possa ritenersi responsabile della stessa; tuttavia, fa eccezione a tale principio l’ipotesi in cui il proprietario, sebbene non responsabile dell’abuso, sia venuto a conoscenza dello stesso e non si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall’ordinamento ovvero l’ipotesi che il proprietario attuale abbia acquistato il complesso edilizio dal proprietario che ha commesso l’abuso, anche se il nuovo proprietario non è responsabile dello stesso, subentrando nella sua posizione giuridica. (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 luglio 2014, n. 3565).

Leggi anche Abusi edilizi: eccezioni alla legittimità dell’ordine di demolizione


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