Con l’entrata in vigore della Riforma del condominio ( 18 giugno 2013- legge n.220/2012 - ) gli amministratori dovranno immediatamente assumere degli adempimenti ai quali è bene che da subito si preparino attrezzando peraltro i loro uffici.La legge di riforma del condominio pone immediatamente, al momento stesso della sua entrata in vigore, il compimento di alcune importanti incombenze che sono:
- Richiesta dei dati per le schede di anagrafe condominiale (art.1130 n.6 c.c.);
Richiesta che va inviata a tutti i condomini che dovranno fornire i dati relativi a ciascuna unità immobiliare (dati catastali, dati e codici dei proprietari e comproprietari, di coloro che esercitino diritti reali od obbligatori
– usufruttuari, usuari, conduttori, comodatari, od altro
– e dati relativi alle condizioni di sicurezza degli impianti)
- Registro verbali assemblee con Regolamento da allegare;
Nel quale saranno inseriti tutti i verbali delle assemblee, anche quelle andate deserte e di prima convocazione.
Si potrà anche tenere in un registro a fogli mobili, purchè numerati, e magari con in testa il Regolamento.
- Registro nomine e revoche amministratori;
Nel quale va annotato il proprio nome, con i relativi dati e codici, la data di nomina ed il tipo di nomina (assembleare o giudiziale); se trattasi di società va indicata la denominazione, la sede legale, e il rappresentante, con i relativi codici (art.1129 c.c.) e l’indicazione del luogo ove si trovino i registri obbligatori. Vi andranno annotate anche tutte le successive nomine, anche giudiziali, e le revoche assembleari e giudiziali.
- Apertura ove già non esistente, del conto corrente;Bancario o postale, dovrà essere intestato al condominio e su di esso dovranno transitare tutti i movimenti in entrata e in uscita.
- Registro contabilità;
Nel quale dovranno essere annotati in ordine cronologico tutti i movimenti in entrata e in uscita, e che potrà anche essere tenuto con modalità informatizzate.
- Targa con dati amministratore;
Ove già non esistente, dovrà essere collocata (art.1129 c.c.) sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, anche ai terzi, una targa contenente le generalità, il domicilio ed i recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.
- Predisposizione sito internet se l’assemblea lo delibera;
Ove riportare in modo che sia possibile estrarne copia in forma digitale, tutti i documenti indicati dall’assemblea.
- Si rammenta infine che per gli amministratori di professione la legge n.4/13 impone che sulla carta intestata e sui documenti dello studio venga riportato il riferimento alla disciplina della legge stessa.
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