Segnaliamo la recente sent. n. 9023 del 5 novembre 2012 del TAR Lazio, sez. II Roma, nella quale è stato espressamente precisato che anche un impianto sportivo rientra tra le opere di interesse pubblico per le quali può essere rilasciato il permesso di costruire in deroga, visto che si tratta di un servizio offerto alla collettività.
Come è noto, l’art. 14 comma 1 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR n. 380/2001) prevede che, con deliberazione del Consiglio comunale, è possibile il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali “esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico”: la sentenza citata rappresenta l’ennesimo esempio di come, nel tempo, la deroga è sempre più collegata alla valorizzazione dell’interesse pubblico soddisfatto attraverso la realizzazione dell’opera.
A conferma di ciò, ricordiamo che la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità del permesso di costruire in deroga anche nel caso di strutture alberghiere (sent. n. 5913/2002 del Consiglio di Stato, sez. IV, che qualifica “le strutture alberghiere come entità di interesse pubblico, trattandosi di un servizio offerto alla collettività e caratterizzato da una pubblica fruibilità”), barriere antirumore (sent. n. 578/2007 del TAR Lombardia, sez. I Brescia), in quanto impianto che svolge una funzione coerente con l’interesse pubblico al rispetto dei limiti di rumorosità vigenti e strutture gestite da privati in regime di impresa, se rivestono un interesse lato sensu pubblico, quali gli edifici e le opere destinati ad attività economiche di interesse generale, tra cui i “complessi artigianali con processo lavorativo di tipo industriale ed un consistente numero di dipendenti o comunque aventi rilevanza per la realtà economica locale” (TAR Trentino Alto Adige, sez. I Trento, sent. n. 194 del 18 giugno 2009).