Negli ultimi quindici giorni la nota società di Cupertino, leader nel settore delle nuove tecnologie, pare abbia altresì occupato sempre più spazio nella cronaca giudiziaria italiana per due diverse vicende. La prima, risalente al 27 dicembre 2011, riguarda l’irrogazione, da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di sanzioni per quasi € 900.000,00 nei confronti di Apple Sales International, Apple Italia S.r.l. e Apple Retail Italia a seguito dell’accertamento di pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle medesime nei confronti dei consumatori.
La seconda vicenda, che ha avuto altrettanto eco sui media nazionali, riguarda la disfida giudiziaria promossa nell’ottobre 2011 da Samsung diretta a inibire la collocazione sul mercato italiano dell’I-phone 4S (previsto per il 28 ottobre) a seguito dell’asserita violazione di alcuni brevetti di titolarità della società coreana relativamente alla tecnologia 3G usata nell’ultimo smartphone di casa Apple.
In merito alla prima notizia, (il provvedimento dell’Antitrust può essere visionato al presente link) l’inchiesta ha consentito di accertare che la società della Mela aveva offerto ai propri clienti consumatori (ex art. 3 d. lgs. n. 206/2005, cd. Codice del Consumo) una garanzia sui propri prodotti limitata a un anno, durata non corrispondente alla normativa italiana che ne prevede almeno due.
L’Antitrust ha stabilito che le società del gruppo avevano attuato due distinte pratiche commerciali scorrette:
I) “presso i propri punti vendita e/o sui siti Internet “apple.com” e “store.apple.com”, sia al momento dell’acquisto che al momento della richiesta di assistenza, non informavano in modo adeguato i consumatori sui diritti di assistenza gratuita biennale previsti dal Codice del Consumo, ostacolando l’esercizio degli stessi e limitandosi a riconoscere la garanzia convenzionale del produttore di 1 anno“;
II) “le informazioni date su natura, contenuto e durata del servizio di assistenza aggiuntivo a pagamento, denominato AppleCare Protection Plan, unite ai mancati chiarimenti sull’esistenza della garanzia legale biennale, erano tali da indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto aggiuntivo quando la copertura del servizio a pagamento si sovrappone in parte alla garanzia legale gratuita prevista dal Codice del Consumo“.
Le sanzioni irrogate dall’authority sono state:
- pagamento di una sanzione pecuniaria fissata in € 400.000,00 per la prima pratica e in € 500.000,00 per la seconda;
- pubblicazione di una nota informativa sul sito “apple.com” relativa alle tutele legali del consumatore;
- Apple Sales International dovrà adeguare entro 90 giorni le confezioni di vendita dei servizi AppleCare Protection Plan, “inserendo l’indicazione sulla esistenza e durata biennale della garanzia di conformità“.
Nonostante il 2011 si sia concluso amaramente (più per l’immagine, forse, che economicamente), il 2012 è iniziato all’opposto al meglio per la Apple che ha trionfato nello scontro contro la Samsung.
La società coreana affermava, invero, che i prodotti della rivale, utilizzando lo standard 3G/UMTS, necessariamente facessero uso di tecnologia di proprietà della Samsung in base ai brevetti EP 1005726, EP 1720373, EP 1714404 (il primo veniva qualificato quale “standard essential” a tutela di tecnologie senza le quali non sarebbe possibile comunicare attraverso il sistema 3G/UMTS). Configurando una contraffazione dei medesimi e, in ogni caso un’attività di concorrenza sleale, veniva chiesto ”di inibire ad Apple la prosecuzione dei suddetti comportamenti illeciti, con condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni e alla restituzione degli utili realizzati in occasione dei comportamenti denunciati; nonché con ordine di ritiro dal commercio e dalla distruzione dei prodotti in contraffazione e dei materiali a essi relativi, con fissazione di una penale e disposizione di pubblicazione dell’emananda sentenza”.
Apple replicava eccependo la validità del brevetto Samsung (e quindi di un diritto di questa a un uso esclusivo della tecnologia); in ogni caso la negata contraffazione a opera dell’iPhone 4S poiché la Apple per l’approvvigionamento dei chip dedicati al 3G si era rivolta alla società Qualcomm, licenziataria per proprio conto dei brevetti di Samsung; l’esaurimento degli eventuali diritti in capo a Samsung in forza del contratto di licenza stipulato con Qualcomm; l’abuso di posizione dominante di Samsung per aver rifiutato ad Apple una licenza a condizione FRAND (ovvero condizioni ragionevoli e non discriminatorie: Fair, Reasonable, Non-Discriminatory). E’ risultato, infatti, che il 25.07.2011 la Samsung, aderendo alla richiesta di una licenza FRAND da parte di Apple, avesse formulato un’offerta per tutti gli standard di tecnologia UMTS/WCDMA, chiedendo una royalty del 2,4%, percentuale giudicata da Apple discriminatoria rispetto a condizioni ragionevoli che non avrebbe dovuto superare lo 0,275%.
Il Tribunale di Milano, nel rigettare la domanda cautelare di Samsung, si è focalizzato proprio su tale ultimo aspetto per accertare l’insussistenza del “pericolo grave ed irreparabile” (presupposto essenziale per la concessione di un provvedimento cautelare) in quanto, a parere del Tribunale di Milano,
“il danno che le Società Samsung potrebbero potenzialmente soffrire nell’ipotesi di mancato accoglimento delle istanze cautelari, sarebbe non soltanto minore rispetto al danno di Apple, ma, soprattutto, facilmente riparabile per mezzo della corresponsione dei mancati canoni di sfruttamento. Infatti, il ritardo o la sospensione della produzione del prodotto finale può arrecare all’impresa interessata alla licenza di un brevetto essenziale allo standard un danno concorrenziale grave e irreparabile, mentre il contrapposto interesse (anch’esso meritevole di tutela, nel caso validità e contraffazione del brevetto fossero confermate) è solo quello di ottenere un’adeguata valorizzazione patrimoniale del proprio brevetto.
12 Conclusioni
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, questo giudice ritiene di non poter concedere le richieste misure cautelari e di dover rigettare le istanze formulate nell’interesse delle ricorrenti società Samsung.
La regolamentazione delle spese del presente procedimento cautelare è rimessa all’esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
decidendo sulle domande cautelari formulate in corso di causa da Samsung Electronics Co.Ltd e Samsung Electronics Italia s.p.a. nei confronti delle società Apple Inc., Apple Italia s.r.l., Apple Retail Italia s.r.l. e Apple Sales International, rigetta dette istanze cautelari, riservando all‟esito del giudizio di merito ogni statuizione circa le spese della presente fase.
Così deciso in Milano, il 5 gennaio 2012.
Il Presidente
Dott. Marina A. Tavassi”
Mai come in questo caso coglie nel segno il famoso adagio “che se ne parli bene, o che se ne parli male, purchè se ne parli!”.