Il ministero indica una doppia procedura per i lavoratori altamente qualificati che vogliono venire in Italia. Per professioni regolamentate e non.
Come si distingue un lavoratore “altamente qualificato”? Secondo la legge, deve aver completato in patria un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e aver conseguito una qualifica professionale che rientri nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011 (qui un prospetto completo). Per accedere a professioni regolamentate deve inoltre avere gli altri requisiti previsti dalla legge italiana.
Venerdì scorso il ministero dell’interno ha dato indicazioni più precise riguardo al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, indicando due percorsi diversi.
Per le professioni regolamentate in Italia, spiega una circolare, il riconoscimento andrà chiesto alle autorità indicate “dagli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n.206″, che avranno trenta giorni per rispondere. Vuol dire, per esempio, che chi svolge una professione sanitaria dovrà rivolgersi al ministero della Salute, chi fa un’attività del settore sportivo al Dipartimento politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio.
C’è poi il problema di “comparare e riconoscere” qualifiche professionali esistenti all’estero e non regolamentate in Italia. In questi casi, il lavoratore o l’azienda che lo vuole far arrivare in Italia dovranno presentare una domanda al ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, utilizzando un modulo allegato alla circolare del ministero dell’Interno.
Insieme alla domanda bisognerà presentare le copie autentiche del titolo di studio estero, anche tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore e del oiano di studi compiuti con esami superati e relativa votazione. Questa procedura, promettono dal Viminale, “consentirà il riconoscimento in tempi fisiologicamente brevi”.
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Elvio Pasca, stranieriinitalia.iti