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Assistenza sanitaria all'estero per i pensionati

Da Vim News @viviilmondo
Uno dei fattori da tenere maggiormente in considerazione nel momento in cui si considera un trasferimento all'estero è il tipo di assistenza sanitaria che troveremo nel paese che ci ospiterà. Non fasciatevi la testa ancora prima di partire con la lettura, infatti la sanità di molti paesi all'estero è allo stesso livello di quella italiana, se non addirittura meglio in diversi casi. Per conoscere di più il paese giusto per voi scriveteci una mail a [email protected] o compilate il form di contatto in fondo ala pagina!
Assistenza sanitaria all'estero per i pensionati
L’assistenza sanitaria ai cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all’estero, iscritti AIRE (*), si distingue in due diverse fattispecie, alle quali lo Stato italiano riconosce diversa forma di assistenza sanitaria.
A) Cittadini italiani iscritti AIRE in quanto lavoratori di diritto italiano in distacco all’estero e pensionati di diritto italiano.
1) residenti in paesi dell’Unione Europea, in Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, nonché nei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni. 
Il lavoratore e il pensionato residente in un paese dell’UE, SEE e Svizzera per usufruire della copertura sanitaria a carico dello Stato italiano, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato estero in cui si risiede, deve richiedere alla ASL di ultima iscrizione in Italia il modello S1, o analogo modello convenzionale, che dovrà essere presentato direttamente all’istituzione competente all’estero per ottenere i livelli i assistenza dei cittadini del paese di residenza.
2) residenti in uno Stato con il quale non è stata stipulata alcuna convenzione con l’Italia 
Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute nel paese di residenza. Prima della partenza dovrà farsi rilasciare dalla ASL di ultima iscrizione l’attestato di diritto ex art. 15 del DPR 618/80, dietro presentazione della documentazione di lavoro all’estero. Pertanto il lavoratore dovrà anticipare le spese per le cure sanitarie per le quali potrà chiedere il rimborso allo Stato italiano tramite l’Ufficio consolare all’estero, secondo i tempi e le procedure previste dal DPR 618/80, per le quali si consiglia di consultare il sito del Ministero della Salute.
3) assistenza sanitaria in caso di rientro temporaneo in Italia del lavoratore in distacco.
Per il lavoratore di diritto italiano in distacco, l'art. 12, comma 2, del D.P.R. 31.7.1980, n. 618 prevede che sia assicurata in caso di rientro temporaneo l'assistenza sanitaria da parte della ASL di ultima dimora.
A tal fine è necessario possedere:
- un numero di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o codice fiscale;
- documentazione comprovante il contratto di lavoro di diritto italiano all’estero.
In alternativa il lavoratore può presentare alla ASL l’attestato ex art.12 del DPR 618/80 rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica italiana all’estero. Si precisa che i lavoratori in distacco AIRE hanno diritto al rilascio della TEAM da parte della ASL.Il lavoratore ha diritto a tutte le prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza garantite alla generalità dei cittadini in Italia, aIl lavoratore ha diritto a tutte le prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza garantite alla generalità dei cittadini in Italia, ad eccezione
del medico di fiducia - sospeso al momento del rilascio del modello per l’assistenza all’estero per soggiorni all’estero superiori a 30 giorni - potendo ricorrere tuttavia al medico di medicina generale della ASL o al
medico di fiducia usufruendo della visita occasionale a pagamento.
Qualora il temporaneo rientro sia per periodi superiori a trenta giorni, nel rispetto delle disposizioni regionali e di quanto previsto nell’Accordo con i medici di medicina generale, sarà possibile procedere alla reiscrizione temporanea nella lista degli assistiti del medico di medicina generale.
Rientrano in questo ambito anche i ministri del culto cattolico e i religiosi che svolgono la propria missione all’estero, con rapporto di lavoro subordinato per conto delle Diocesi e che ricevono dall’Istituto centrale per il Sostentamento del clero una remunerazione. Anche in questo caso, oltre al possesso del codice fiscale, il religioso dovrà fornire l’attestazione delle condizioni sopraindicate, rilasciata dalla Diocesi di appartenenza.
B) Cittadini italiani iscritti AIRE
1) Tutti i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all’estero che non sono lavoratori di diritto italiano distaccati all’estero, perdono il diritto all’assistenza sanitaria sia in Italia che all’estero. Potrebbe, in tal caso, essere utile tutelarsi per la copertura sanitaria all’estero con una polizza assicurativa privata.
2) Assistenza sanitaria in Italia in caso di rientro temporaneo.
In caso di temporaneo rientro in Italia i cittadini italiani AIRE limitatamente alle figure dei: titolari di pensione erogata da Enti previdenziali italiani o a coloro che abbiano lo status di emigrante ( natiin Italia ) la norma contenuta nell’art. 2 del D.M. 1 febbraio 1996 prevede l’erogazione di assistenza sanitaria gratuita da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Tale assistenza è, però, limitata alle sole prestazioni ospedaliere urgenti, per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare a condizione che i soggetti non abbiano una propria
copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Non possono essere erogate cure programmate. I cittadini italiani AIRE assicurati di Paesi UE, SEE e Svizzera, in caso di rientro temporaneo in Italia possono utilizzare la TEAM rilasciata dallo Stato estero di residenza, che garantisce tutte le cure necessarie in forma diretta in Italia.
(*) L'AIRE é l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero. E’ stata  istituita nel 1990, a seguito dell’emanazione della Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’ estero”) e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. L’AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell’art. 6 della citata Legge n. 470/1988, di voler risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, é stata accertata d’Ufficio tale residenza.

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