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Assunzione disabili, cambia la soglia di invalidità per il collocamento obbligatorio

Da Terzosettoresocialnetwork @TerzoSettoreSN

Assunzione disabili, cambia la soglia di invalidità per il collocamento obbligatorioAssunzione disabili. Scende la soglia minima per il collocamento obbligatorio dei lavoratori che sono divenuti disabili, nelle aziende.
In uno dei prossimi consigli dei ministri si discuterà infatti della proposta di passare dal 60 al 46% di capacità lavorativa ridotta conseguente a infortunio o malattia in azienda,  richiesta al dipendente per poter transitare nella quota di riserva essenziale ai fini dell’assunzione obbligatoria dei disabili come previsto per legge.
A questo punto, pare opportuno ricordare come è stata la legge n. 68 del 1999 a prevedere, in tema di assunzione delle categorie protette, il collocamento obbligatorio, in capo ai datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti, che devono così assumere un numero di disabili (i soggetti facenti parte delle categorie protette) prestabilito per classi della forza lavoro. E’ la cosiddetta “quota disabili”. Le quote d’obbligo di assunzione sono scaglionate secondo la dimensione dell’azienda e altri parametri. In particolare, l’obbligo inizia a partire dai 15 dipendenti. Secondo la legge,  il datore di lavoro è tenuto ad assumere un lavoratore disabile quando l’azienda abbia un numero di dipendenti tra i 15 e i 35. Quando gli assunti siano tra 36 e 50, la quota passa a due lavoratori, per arrivare poi al 7% del totale da calcolarsi nel caso di forza lavoro superiore alle 50 unità.
La recente riforma del lavoro si è interessata all’assunzione dei disabili nel senso di operare verso un allargamento della normativa relativa ai soggetti svantaggiati, nell’ottica di migliorarne l’inserimento lavorativo. A tal fine, per il calcolo della quota di posti riservati all’assunzione dei disabili, si dovranno considerare tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione.  Saranno esclusi i disabili già in forza, dirigenti, soci delle cooperative, contratti di reinserimento, lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero, lavoratori interinali occupati presso l’impresa utilizzatrice, lavoratori socialmente utili assunti, lavoratori a domicilio, lavoratori che aderiscono al programma di emersione. Vedremo se cambierà ancora la quota di riserva destinata all’assunzione dei disabili.


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