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Berlusconi rinviato a giudizio. I dubbi sulla legittimità del rito immediato

Da Iljester

Berlusconi rinviato a giudizio. I dubbi sulla legittimità del rito immediatoNon posso tacere sul punto i miei profondi dubbi sulla legittimità del rito immediato, accolto dal GIP, per un procedimento penale che invero avrebbe dovuto essere disposto per via ordinaria.
Ma parto da un quesito che probabilmente molti di voi si fanno. Cosa è il rito immediato? In parole povere, il rito immediato è un rito ordinario senza l’udienza preliminare. In sintesi, se normalmente i procedimenti penali vedono due fasi processuali (l’udienza preliminare e il dibattimento, dove nel primo si decide se rinviare l’imputato a giudizio, e il secondo decide sulla colpevolezza dell’imputato), con il giudizio immediato – e sempre che sia prevista l’udienza preliminare (infatti non tutti i reati comportano la celebrazione di questa udienza) – a determinate condizioni (stabilite all’art. 453 e 454 c.p.p.), il Pubblico Ministero o l’imputato possono evitare l’udienza preliminare, andando direttamente a dibattimento.
Ciò detto, il reato di prostituzione minorile, è un reato da giudizio ordinario (essendo di competenza del giudice monocratico senza udienza preliminare). Mentre non così il reato per concussione (essendo di competenza del Tribunale in composizione collegiale con udienza preliminare). Pertanto il quesito che si sono posti i PM di Milano quando hanno dovuto valutare la richiesta di rito immediato è stata probabilmente questa: dividere in due tronconi il procedimento e chiedere il giudizio immediato solo per la concussione con rimessione al giudizio ordinario di quello per prostituzione minorile, oppure ritenere i due reati strettamente connessi e perciò chiedere per entrambi il rito immediato?
A quanto si è saputo, i PM hanno scelto la seconda strada. Epperò qui mi pare che la condotta del GIP sia stata piuttosto inusuale, prefigurandosi – ictu oculi – un provvedimento che io definirei abnorme, per via del fatto che è stato disatteso quanto dispone l’art. 453 c.p.p., comma 2., che recita:

«Quanto il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, pervale in ogni caso il rito ordinario.»

Ecco la mia perplessità. Abbiamo due reati contestati: il reato di prostituzione minorile per il quale il rito è escluso per via della competenza ex-art. 33ter c.p.p.; e il reato di concussione per il quale invece le condizioni sussistono (ex-art. 33bis c.p.p.). E abbiamo una richiesta di rito immediato che coinvolge entrambi, e che il GIP ha accolto integralmente. Perché questo, se la norma citata è in proposito chiara: laddove «la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario»?
La risposta non pare agevole e si possono fare solo ipotesi. Delle due l’una: o il giudice ha reputato sussistano le condizioni normative per ritenere applicabile il giudizio immediato anche al reato ex-art. 600bis c.p., oppure si è dimenticata il comma 2 dell’art. 453 c.p.p. In entrambi i casi, siamo dinanzi a una evidente forzatura del dato processuale che non trova assolutamente giustificazione giuridica alcuna. Non dico infatti che Berlusconi non dovrebbe essere processato. Dico semplicemente che Berlusconi dovrebbe essere processato secondo diritto. E secondo diritto, l’art. 453 c.p.p., in caso di connessione tra due reati con condizioni di rito diverse, prevede la scelta obbligata del rito ordinario, indipendentemente dal carattere assorbente del reato più grave (la concussione) rispetto al reato meno grave (la prostituzione minorile), pure sotto il profilo della prevalenza del giudice collegiale su quello monocratico. Perché sono quasi certo che il GIP ha ragionato in questo modo: il rito abbreviato è previsto per il reato più grave; e siccome il reato meno grave viene assorbito nella competenza del giudice da quello più grave, per il quale l’udienza preliminare non sussiste, è legittimo disporre il giudizio immediato per entrambi, se connessi. Sarei curioso di capire cosa ne pensa la Corte di Cassazione.


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