Come l’avete visto nell’articolo che abbiamo pubblicato sulla carta di soggiorno ( chiamata anche permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo oppure permesso di soggiorno CE), tra i documento che bisogna presentare ci sta anche il certificato del casellario giudiziale. Vi presentiamo come si richiede questo documento secondo le informazioni del Ministero della Giustizia.
Il Casellario giudiziale contiene l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati, limitatamente a quelli previsti dall’art. 3 del D.p.r. 14 novembre 2002 n. 313.
L’Ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni procura della Repubblica, rilascia i seguenti certitificati:
- certificato generale: contiene tutti i provvedimenti del giudice, irrevocabili, in materia penale, civile ed amministrativa (riassume i certificati penale e ciivile)
- certificato penale: contiene i provvedimenti penali di condanna definitivi
- certificato civile: contiene i provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti relativi ai fallimenti (i quali non sono più iscrivibili dal 1º gennaio 2008), i provvedimenti riguardanti la perdita o la revoca della cittadinanza
Il certificato può essere richiesto:
- dall’interessato
- dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamente delle loro funzioni
- dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione
La richiesta va presentata dall’interessato munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando l’apposito modello.
Per i cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto si richiede la copia del permesso di soggiorno.
Casi particolari:
- per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la potestà genitoriale
- per gli interdetti, la domanda può essere presentata dal tutore che deve esibire il decreto di nomina
- la persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato.
Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.
Costi:
- per il certificato generale occorre:
- 1 marca da bollo da € 14,62
- 1 marca per diritti da € 7,08 se il certificato è richiesto con urgenza
- 1 marca per diritti da € 3,54 se il certificato è richiesto senza urgenza
- per il certificato penale occorre:
- 1 marca da bollo da € 14,62*
- 1 marca per diritti da € 7,08 se il certificato è richiesto con urgenza
- 1 marca per diritti da € 3,54 se il certificato è richiesto senza urgenza
*L’art. 1, comma 486 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha introdotto modifiche al pagamento dell’imposta di bollo sui certificati penali. Sull’ampiezza del contenuto della norma, in particolare sull’eventuale applicabilità del pagamento del bollo, oltre che al certificato penale in senso stretto (certificato contenente le condanne definitive) ad altri certificati in materia penale, quali il certificato dei carichi pendenti e il certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, si dovrà pronunciare l’Agenzia delle Entrate, alla quale è stato inoltrato un quesito.
- per il certificato civile:
- 1 marca da bollo da € 14,62
- 1 marca per diritti da € 7,08 se il certificato è richiesto con urgenza
- 1 marca per diritti da € 3,54 se il certificato è richiesto senza urgenza
Nei casi di seguito specificati il rilascio è gratuito:
- certificato richiesto per esibizione nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/1973)
- adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/1983)
- domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)
- certificato da produrre in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.p.r. 115/2002)
Altri casi di esenzione dal bollo sono elencati nel D.p.r. 642/1972, tabella allegato B.
Dove bisogna chiedere il certificato del casellario giudiziale?
Il certificato del casellario giudiziale può essere chiesto in qualunque Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato.
Quali sono i moduli da utilizzare per richiedere il certificato del casellario giudiziale?
Ecco i modelli da utilizzare presso tutte le Procure della Repubblica per richiedere i certificati:
- per la richiesta del certificato e della visura delle iscrizioni del casellario giudiziale da parte dell’interessato (Clicca per scaricarlo in formato pdf, 77.2 kb)
- per la richiesta del certificato del casellario giudiziale da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori dei pubblici servizi (Clicca per scaricarlo in formato pdf, 68.9 kb)
- per il conferimento della delega per la richiesta dei certificati e della visura delle iscrizioni (Clicca per scaricarlo in formato pdf, 43.5 kb)
Gli orari di apertura al pubblico possono variare a seconda della Procura, si consiglia di verificarli consultando le schede o contattandola direttamente.
Come previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, a partire dal 1°gennaio 2012 il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.
Fonte: Ministero della giustizia