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Case mobili, 4 senatori PD ci riprovano

Creato il 14 maggio 2014 da Carteinregola @carteinregola

Nonostante  varie sentenze stabiliscano che i posizionamenti di “case mobili” siano da considerare interventi di “nuova costruzione” se non non sono “diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”, un emendamento infilato nel “Decreto EXPO” in approvazione alla Camera, “mette a posto” l’errata formulazione di quello inserito nel “Decreto del fare” per consentire l’ installazione senza permesso di costruire.  Tra i firmatari anche la senatrice toscana Manuela Granaiola, promotrice,   nel novembre scorso,  di un emendamento che aveva l’obiettivo  di vendere le aree demaniali degli stabilimenti balneari, poi ritirato tra le polemiche.Campeggio-Stoja-Pola-case-mobili-3

E’ in atto un nuovo tentativo – che questa volta rischia di andare  a buon fine -  di far passare in Parlamento un emendamento che permette  di installare case mobili  anche in aree vincolate senza permesso di costruire (1).  Praticamente un “liberi tutti”  per  i gestori dei campeggi  nei luoghi più suggestivi d’Italia per  trasformare le piazzole per le tende in ben più remunerative casette e bungalow, senza  più la necessità di chiedere il  permesso di costruire, necessario, ad esempio, anche per installare  una semplice tettoia in una casa di campagna.  Ci segnala Emanuele Montini*:  “La solita manina si è infilata di nuovo dentro un decreto legge in conversione, è accaduto ieri in Senato, ad opera di un solerte senatore del PD, che ha risolto un problema alle associazioni di campeggiatori che, nel decreto del Fare di questa estate, erano riusciti a fare il colpo gobbo: far passare per opere precarie le case mobili. Ma non tutte le ciambelle riescono con il buco, pertanto i lobbisti che avevano scritto l’emendamento avevano bisticciato con le parole, così anzichè scrivere che le case mobili non sono soggette a permesso di costruire, avevano scritto che le case mobili lo fossero qualora (“ancorchè”) ancorate al suolo (2). A nulla sono valse le grida dei campeggiatori, che si volevano trasformare in novelli affittacamere a costo zero (ricordiamo che le case mobili non pagano una lira nè di oneri concessori nè di TASI), in quanto l’italiano è (per ora) una scienza esatta e gli uffici tecnici degli enti locali (e le procure)  in questi mesi gli hanno contestato la loro lettura “elastica” dell’articolo, che essi stessi avevano fatto inserire.

Ma ecco che un gruppo di senatori PD interviene sul decreto EXPO (d.l. n. 47/2014) e modifica la parolina incriminata in “salvo che”, e la magia è fatta, a suon di fiducia”

I promotori  dell’emendamento sono 4 senatori PD:   Stefano Collina, primo firmatario, eletto in Emilia Romagna, Mario Morgoni, eletto nelle  Marche, Andrea Marcucci  e Manuela Granaiola, entrambi eletti in Toscana ed entrambi firmatari nel novembre scorso di un emendamento che aveva l’obiettivo  di vendere le aree demaniali degli stabilimenti balneari, sinora in concessione, per “contribuire al risanamento dei conti pubblici” e “offrire agli attuali concessionari il diritto di prelazione all’acquisto”(3), di cui abbiamo già parlato (4), emendamento poi ritirato  tra  le polemiche (lo stesso  Marcucci aveva  tolto la firma).

emendamenti 10.0.10

Adesso luoghi naturalistici di pregio  potranno riempirsi di casette prefabbricate,  con buona pace dell’articolo 9 della Costituzione Italiana (5)ma anche della nutrita giurisprudenza che è sempre andata  esattamente nella direzione opposta dello sciagurato emendamento:  ancora nell’ottobre scorso  la Cassazione si è  pronunciata a proposito  di un  campeggio di Alghero (6), stabilendo che se l’insediamento è stabile e ha concreta incidenza sul territorio, non si può prescindere da autorizzazioni espresse sul piano urbanistico-edilizio e sul piano paesaggistico, confermando l’interpretazione di numerose sentenze del TAR e del Consiglio di Stato (7).

Il testo, con tutti gli emendamenti (8), è  già passato in Senato grazie alla fiducia. Per inciso: se il Governo ne avesse ravvisato la necessità, avrebbe potuto escludere questo e altri emendamenti, ma evidentemente ha preferito far proprie le modifiche introdotte  dalla Commissione. Adesso (15 maggio) il decreto è  alla Commissione  della Camera dei Deputati, che potrebbe ancora  inserire un emendamento soppressivo o – ancora meglio – cancellare il pateracchio introdotto dal Decreto del fare e tornare alle norme che tutelano il nostro patrimonio paesaggistico, che considerano  “nuove costruzioni”, con l’obbligo di rilascio di permesso di costruire,  tutte le  costruzioni che permangono in pianta stabile  sul terrritorio, anche se hanno ruote e ruotine.

Il decreto scade il 27 maggio, i tempi tecnici ci sarebbero.  Carteinregola ha scritto a tutti i parlamentari sperando che qualche politico di buon senso, come è già successo per la privatizzazione delle spiagge, faccia sentire la voce dei  cittadini più forte di quella delle lobbies.

AMBM

Una curiosità: le nostre pagine sulla questione  “case mobili”  sono da mesi tra le più frequentate del sito di Carteinregola. Ci chiedevamo perchè: lo abbiamo capito quando  abbiamo ricevuto una esplicita richiesta di informazioni su come usufruire dell’opportunità che noi denunciavamo…

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*Emanuele Montini, avvocato urbanista, Consigliere direttivo di Italia Nostra (Roma)

(1)  leggi il nostro post del 31 luglio 2013 Decreto del “fare”: l’aggiunta da non fare”) con l’articolo di Emanuele Montini  Le case mobili diventano immobiliù

(2) Attuale testo art. 3 lett. e.5, DPR 380/2001: e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (ancorche’ siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformita’ alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.)

(3) vedi nostro post Troppe volte ritornano

(4)   Legge Stabilità, dopo polemiche ritirato emendamento Pd su spiagge A prima firma Granaiola, i colleghi avevano già tolto la loro firma http://www.tmnews.it/web/sezioni/top10/legge-stabilita-dopo-polemiche-ritirato-emendamento-pd-su-spiagge-20131112_191729.shtml

(5) COSTITUZIONE ITALIANA ART. 9 La Repubblica …tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

(6) [ dal sito del gruppo di Intervento Giuridico onlus] Le case mobili permanenti sul territorio non possono esser considerate strutture temporanee. La Suprema Corte di cassazione ha sentenziato che: : “la necessità o meno di titolo autorizzativo trova ragion d’essere nelle concrete modalità e caratteristiche della condotta tenuta, essendo il titolo necessario nell’insediamento che ha carattere di sostanziale stabilità e si concreta in una effettiva incidenza sull’assetto del territorio”. Secondo giurisprudenza, anche i posizionamenti di “case mobili” sono considerati interventi di “nuova costruzione”, qualora “non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” (art. 3, comma 1°, lettera e.5, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), soprattutto se allacciati alle reti di urbanizzazione (fognature, elettricità, gas, ecc.) e sono soggetti in via generale al preventivo rilascio del permesso di costruire (art. 10 L del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), nonché dell’autorizzazione paesaggistica (vds. Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2009, n. 22054, ma anche Corte cost., 27 giugno 2008, n. 232).(> leggi l’intervento della cassazione sul sito del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus)

(7) esiste una nutrita giurisprudenza in proposito: si veda ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato n. 4214 del 2012 che chiarisce  la nozione di opere precarie: “la giurisprudenza ha costantemente affermato che, ai fini del rilascio della concessione edilizia, debba parlarsi di “nuova costruzione” in presenza di opere che comunque implichino una stabile — ancorché non irreversibile – trasformazione urbanistico-edilizia del territorio preordinata a soddisfare esigenze non precarie del committente sotto il profilo funzionale e della destinazione dell’immobile (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 20 giugno 2011 n. 3683; Consiglio Stato, sez. IV, 22 dicembre 2007 n. 6615; Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 986).Nel caso in esame dunque non vi sono dubbi che, come esattamente affermato dal Tar, le strutture installate avrebbero dovuto essere qualificate come “intervento di nuova costruzione” a nulla rilevando che si trattasse di manufatti mobili (come la roulotte) o leggeri (come la tenda in metallo e plastica o il bagno chimico) data la loro funzione a servizio permanente all’attività di autolavaggio. http://www.diritto.net/blog-veneto-ius/28796-la-precarieta-di-una-costruzione-va-desunta-dalla-funzione-assolta-dal-manufatto-non-dalla-struttura-o-dalla-qualita-dei-materiali-usati.html

(8) http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44211_testi.htm



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