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Case mobili, in Parlamento ritentano il colpo

Creato il 14 maggio 2014 da Carteinregola @carteinregola

Pubblichiamo la segnalazione di di Emanuele Montini* sul nuovo tentativo – che questa volta rischia di andare  a buon fine -  di far passare in Parlamento un emendamento che permette  di installare case mobili  anche in aree vincolate senza permesso di costruire (1).  Praticamente un invito a tutti i gestori dei campeggi nei luoghi più suggestivi d’Italia a trasformare le piazzole per le tende in ben più remunerative casette e Bungalow, senza  più la necessità di chiedere il  permesso di costruire, necessario, ad esempio, anche per costruire una semplice tettoia in una casa di campagna.  Colpisce che si riproponga lo sciagurato emendamento nonostante nell’ottobre scorso  la Cassazione si sia  pronunciata a proposito  di un  campeggio di Alghero (2), stabilendo che se l’insediamento è stabile e ha concreta incidenza sul territorio, non si può prescindere da autorizzazioni espresse sul piano urbanistico-edilizio e sul piano paesaggistico.

Carteinregola ha scritto a tutti i parlamentari, le  eventuali risposte saranno pubblicate sul sito.

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La solita manina si è infilata di nuovo dentro un decreto legge in conversione, è accaduto ieri in Senato, ad opera di un solerte senatore del PD, che ha risolto un problema alle associazioni di campeggiatori che, nel decreto del Fare di questa estate, erano riusciti a fare il colpo gobbo: far passare per opere precarie le case mobili. Ma non tutte le ciambelle riescono con il buco, pertanto i lobbisti che avevano scritto l’emendamento avevano bisticciato con le parole, così anzichè scrivere che le case mobili non sono soggette a permesso di costruire, avevano scritto che le case mobili lo fossero qualora (“ancorchè”) ancorate al suolo (3). A nulla sono valse le grida dei campeggiatori, che si volevano trasformare in novelli affittacamere a costo zero (ricordiamo che le case mobili non pagano una lira nè di oneri concessori nè di TASI), in quanto l’italiano è (per ora) una scienza esatta e gli uffici tecnici degli enti locali (e le procure)  in questi mesi gli hanno contestato la loro lettura “elastica” dell’articolo, che essi stessi avevano fatto inserire.

Ma ecco che il Governo interviene sul decreto EXPO (d.l. n. 66/12014) modifica la parolina incriminata in “salvo che”, e oggi la magia è fatta, a suon di fiducia. Sempre oggi il testo arriva di gran carriera alla Camera dei Deputati e il termine per gli emendamenti in commissione è già fissato dalla maggioranza alle ore 22.00. Il decreto scade il 27 maggio ma il Governo ha già fatto sapere che chiederà un’altra fiducia al Parlamento, in modo da far approvare il decreto così com’è stato modificato dal Senato. Ci si vuole sbrigare: ci sono altri 25 milioni di euro da dare all’EXPO, altre norme sugli appalti da rendere più “elastiche” e, appunto, la norma per i campeggiatori da approvare.

Emanuele Montini

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Una curiosità: le nostre pagine sulle normative sulle case mobili  sono da mesi tra le più frequentate del sito di Carteinregola. Ci chiedevamo perchè: lo abbiamo capito quando  abbiamo ricevuto una esplicita richiesta di informazioni su come usufruire dell’opportunità che noi denunciavamo..

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*Emanuele Montini, avvocato urbanista, Consigliere direttivo di Italia Nostra (Roma)

(1)  leggi il nostro post del 31 luglio 2013 Decreto del “fare”: l’aggiunta da non fare”) con l’articolo di Emanuele Montini  Le case mobili diventano immobili

(2) [ dal sito del gruppo di Intervento Giuridico onlus] Le case mobili permanenti sul territorio non possono esser considerate strutture temporanee. La Suprema Corte di cassazione ha sentenziato che: : “la necessità o meno di titolo autorizzativo trova ragion d’essere nelle concrete modalità e caratteristiche della condotta tenuta, essendo il titolo necessario nell’insediamento che ha carattere di sostanziale stabilità e si concreta in una effettiva incidenza sull’assetto del territorio”. Secondo giurisprudenza, anche i posizionamenti di “case mobili” sono considerati interventi di “nuova costruzione”, qualora “non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” (art. 3, comma 1°, lettera e.5, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), soprattutto se allacciati alle reti di urbanizzazione (fognature, elettricità, gas, ecc.) e sono soggetti in via generale al preventivo rilascio del permesso di costruire (art. 10 L del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), nonché dell’autorizzazione paesaggistica (vds. Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2009, n. 22054, ma anche Corte cost., 27 giugno 2008, n. 232).(> leggi l’intervento della cassazione sul sito del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus)

(3) Attuale testo art. 3 lett. e.5, DPR 380/2001: e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (ancorche’ siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformita’ alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.)

 



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