La gestione delle cave, i processi autorizzativi e la loro collocazione e coltivazione sono state legate a mille problemi. La Regione ha scavalcato a piacimento, spesso, il fondamentale ruolo dei Comuni ma con risultati per nulla positivi. La fame di materiali per l’edilizia e per le infrastrutture non può giustificare qualsiasi cosa: la Lombardia è bucherellata per ogni dove, il consumo di suolo raggiunte limiti incredibili, la superficie agricola è al minimo storico. Così, per questi e altri motivi, l’Anci Lombardia ha presentato una serie di osservazioni (cliccare qui per scaricare l’originale) per riequilibrare le responsabilità fra Comuni, Province e Regione e in ultima analisi contribuire a dare maggior ordine a un settore reso caotico dalla pressione delle forze economiche. Vale ancora la pena di dire che hanno vinto largamente gli interessi delle solite lobby? L’Anci vuole porre un frenato alla scatenata libertà delle ruspe più selvagge.
Riporto qui sotto il testo integrale dell’Anci, sottolineando alcuni passaggi palesemente meritevoli di ascolto. Il Pirellone non dovrebbe modificare il piano cave provinciale come desidera, i Comuni dovrebbero poter dare un parere vincolante anche sulle attività collaterali, sulle cave di prestito. Importante richiesta dell’Anci è che le escavazioni di ghiaia e sabbia vengano fatte nell’alveo dei fiumi e in golena, per evitare consumo di suolo. Vanno introdotti dunque criteri di sicurezza e rispetto ambientale, non solo biecamente affaristici. La disinvoltura dei cavatori e degli agricoltori – aggiungo – ha creato problemi di cui non si vorrebbe più sentir parlare. E certo lo stato dei fiumi, come segnalato dall’Anci, è pietoso: la programmazione dovrebbe tener conto non solo degli affari dei privati.
Maggiori controlli chiede l’Anci e autorizzazioni rinnovate complessivamente, nel caso in cui si presentino nuove attività collaterali, osservando tempi certi. L’associazione dei Comuni lombardi chiede anche alla Regione di non aumentare il contributo da versare alla Regione stessa. Per quanto l’impianto generale del progetto di legge venga condiviso, l’Anci, secondo la propria vocazione, fa natura quando sia pericoloso governare dall’alto i piani cave, modificandoli secondo le necessità del mondo, e riducendo controlli e forme di trasparenza e partecipazione, che negli ultimi tempi varie volte sono stati calpestati.
Osservazioni di ANCI Lombardia
Alla Proposta di Legge Regionale in tema di
§Norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava¡¨ pdl 158 (riunito con pdl di iniziativa consiliare N. 0102;0058;0083) di iniziativa del Presidente della Giunta Regionale -
Milano, 25 Luglio 2012
PREMESSA
Si condivide l’obiettivo alla base del pdl in discussione di riformare la normativa portando maggiore certezza e maggiore chiarezza nella definizione delle funzioni dei diversi livelli di governo.
L’esperienza di questi anni ha prodotto incertezza e confusione sia per gli Amministratori che per i Cittadini proprio mentre aumenta la richiesta di trasparenza e sostenibilità ambientale nelle scelte che si compiono.
In particolare, la sensibilità ambientale richiede che sia necessario prendere in considerazione l¡¦insieme delle attività di cava compreso l¡¦uso e il riassetto ambientale, e che ciò debba essere imposto anche per le situazioni già esistenti. Altrettanto chiaro deve essere il termine temporale entro cui il ripristino ambientale, anche delle diverse fasi, deve essere effettuato.
ANCI Lombardia sostiene che, in questo campo come in altri, sia necessario seguire il criterio di sussidiarietà nella definizione delle funzioni svolte dalle diverse Istituzioni.
In particolare, i Comuni si trovano sempre in prima linea stretti da una parte tra le domande di sviluppo e di intervento da parte dell’operatore privato, con il corollario di maggiore semplificazione burocratica e amministrativa, non di rado vista come richiesta di assenza di regole, e dall’altra da richieste di rispetto ambientale di Cittadini e Comitati di partecipazione.
Per tale ragione i Comuni sostengono che su questo tema sia necessario definire un quadro programmatorio generale che individui i fabbisogni e i criteri cui fare riferimento per la individuazione dei luoghi puntualmente definiti, e che sia altrettanto necessario lasciare ai territori la declinazione puntuale di detti criteri di identificazione e far si che le scelte che una comunita compie non siano messe in discussione da altri livelli istituzionali se non quando non rispettino il quadro programmatorio.
Se si condivide lo schema proposto di un quadro programmatorio regionale che individua criteri e fabbisogni, di un piano attuativo provinciale che lo articola nella scelta puntuale, si esprime però una osservazione critica circa la possibilità della Regione di modificare la localizzazione prevista dalle Province e la individuazione delle cave di prestito da parte di dirigenti della struttura regionale interessata, senza il coinvolgimento, sostanziale e non solo formale, delle comunità locali che andrebbero invece chiamate all’assunzione di responsabilità pur entro una tempistica ristretta e cogente.
Ovviamente la riflessione in questa situazione di forti cambiamenti normativi ed istituzionali coinvolge il ruolo e la funzione delle Province. In ogni caso ci sarà un livello di coordinamento dei Comuni che potra anche affiancarli nello svolgimento di funzioni tecniche di controllo e di valutazione ambientale, creando cosi sinergia con professionalità già presenti all’interno della P.A.
Il ruolo assegnato ai Comuni riguardo alle cave insistenti sul territorio di un singolo Comune presuppone anche che alle Amministrazioni Locali sia riconosciuto un ruolo vincolante nell’espressione di pareri di impianti relativi ad attività collaterali e assimilabili che ricadono comunque sul proprio territorio.
Altrettanto riteniamo importante che i Comuni siano presenti con propri rappresentanti nei Comitati tecnici e consultivi previsti dalla normativa al pari di altri soggetti.
Una ultima osservazione riguarda la tipicità e la specificità delle cave di montagna sia per il materiale (prettamente marmi ornamentali) la cui commercializzazione si rivolge al mercato globale il cui fabbisogno non può essere quantificato, sia per le compensazioni ambientali che devono essere necessariamente richieste. A tal fine e stata gia depositata in Commissione VI una nota per queste ultime tipologie di cave in cui prioritariamente si chiede un progetto di Legge specifico o in subordine la creazione di un capitolo specifico all’interno del testo del progetto di Legge Regionale in discussione .
Di seguito le prime osservazioni di ANCI Lombardia che ci si riserva di adeguare rispetto alla stesura di un nuovo testo coordinato con quelli precedentemente presentati in Consiglio Regionale.
TITOLO I IV DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto e finalità della Legge:
Si condividono le finalità della proposta di Legge; tuttavia, si ritiene opportuno che la nuova normativa debba anche intervenire in modo articolato sul tema del recupero del patrimonio ingente di cave esaurite o dismesse che generano sul territorio rilevanti problemi in ordine a numerosi rischi quali ad esempio la sicurezza dell’ambiente e delle persone.
Altresì riteniamo di particolare importanza rispetto alla finalita di limitazione di consumo del suolo l’opportunità che la nuova legge abbia un richiamo alla possibilita di favorire ed incrementare il prelievo del materiale ghiaioso e sabbioso dai letti dei fiumi, sulla base di indicazioni fornite dalle Autorita di bacino, ottenendo due principali obiettivi:
- la produzione di materiale che possa comportare la riduzione dei quantitativi previsti con l¡¦apertura di nuove cave;
- la messa in sicurezza degli alvei dei fiumi che spesso sono ormai a raso delle rive e degli argini.
Art. 2, lettera j (Compensazioni ambientali):
specificare anche: opere di mitigazione contestuale
Art. 3 (Pianificazione e programmazione)
c.4 In considerazione dell¡¦importanza di formare programmi non solo condivisi ma anche partecipati, poiche all¡¦art. 4 c.1 la Regione ribadisce anch’essa la necessita di “promuove(re) la condivisione, a livello locale, delle scelte del Programma attuativo cave”, si ritiene indispensabile che per la loro predisposizione, oltre al parere della Commissione Regionale, debba essere acquisito anche il parere obbligatorio, se non addirittura vincolante, dei Comuni inseriti nei Piani.
TITOLO II ¡V FUNZIONI
Art. 5 Funzioni della Regione
c. 1 lettera e) si ritiene che nella predisposizione delle Linee Guida debba essere prevista la partecipazione delle Province e dei Comuni.
Art. 6 Funzioni delle Province
Lettera a) circa la predisposizione e l¡¦adozione della proposta di programma attuativo cave, si ribadisce che la stessa deve essere costruita acquisendo i pareri vincolanti dei Comuni oggetto di intervento.
Lettera f) Si chiede che venga espressamente indicato che l¡¦assistenza tecnica ai Comuni, ove richiesta, sia senza oneri per gli stessi.
Art. 7 Funzioni dei Comuni
c. 1 Si ritiene opportuno aggiungere
lettera m) Le funzioni amministrative inerenti la trasformazione del bosco di cui all¡¦art. 4 del D.Lgs n. 227 del 18/05/2001 ¡§Orientamento e modernizzazione del settore forestale, ex art. 7 della Legge n. 57 del 2001¡¨ all¡¦art. 43 della L.R. 05.12.2008 n. 31 (testo unico delle Leggi Regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).
lettera n): La determinazione all¡¦interno dei propri PGT della destinazione d¡¦uso delle aree bonificate/recuperate e/o restituite all¡¦Ente.
Art. 8 Funzioni dell¡¦Agenzia Regionale per la Protezione dell¡¦Ambiente
Lettera d): occorre che nel piano triennale di verifica vengano definiti i livelli minimi dei controlli ambientali che ARPA deve effettuare annualmente. Si propone che, allegato al piano triennale di verifica, nella convenzione prevista all¡¦art. 21 tra il comune/i interessati dalla Cava e l¡¦Arpa sia regolamentata anche l¡¦attivita di controllo e monitoraggio ambientale, senza oneri per i soggetti pubblici.
TITOLO III ¡V PIANO DELLE CAVE
Art. 9 Atto di indirizzo per la pianificazione delle cave
c. 1 lettera e) laddove si ritenga necessaria la localizzazione da parte della Regione degli Ambiti Territoriali Estrattivi delle singole cave, si valuta indispensabile l’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dei Comuni interessati.
Art. 10 Programma provinciale attuativo delle cave
c. 1 occorre inserire in modo più esplicito, tra i punti di cui il programma provinciale attuativo delle cave deve tener conto, lo stato di attuazione del piano cave esistente, le quantità che non sono ancora state estratte, quante sono le possibilità che i siti in attività possano essere ampliati e fino a quali quantitativi.
c. 2 occorre aggiungere alla lettera i)¡Kdelle cave cessate, tenuto conto degli interventi compensativi in materia di trasformazione del bosco di cui all’art. 43 della L.R. 05.12.2008 n. 31
Art. 11 Adozione della proposta di Programma provinciale attuativo delle cave
Nella procedura di predisposizione della proposta segnaliamo la convenzione di Aarhus avente ad oggetto i principi riguardanti la democrazia ambientale, con la quale si sottolineano i fondamentali apporti conoscitivi incrementali che possono derivare da una autentica apertura partecipativa (il SILVA, e opportuno precisarlo – assolve unicamente una funzione informativa, mentre la Direttiva 85/337/CEE e il corpus del diritto ambientale impongono alle Amministrazioni Pubbliche di serbare un atteggiamento pro-attivo onde favorire la partecipazione attiva dei cittadini). Tale aspetto dovra essere tenuto nella dovuta considerazione anche al fine di evitare che successivamente, in corso di attuazione dell’opera, confliggano gli interessi pubblici con le giuste perplessita e le criticità sollevate dalle comunita e dalle associazioni del territorio.
Per quanto riguarda in particolare il coinvolgimento dei Comuni interessati riteniamo non sufficientemente utile la prevista possibilità dei Comuni interessati di intervenire a Piano adottato con proprie osservazioni e che, al contrario, sia necessario il coinvolgimento concreto durante la predisposizione del Programma volto ad avere una valutazione preventiva ed un parere obbligatorio e vincolante sulla sostenibilita dell¡¦intervento in quel determinato ambito.
Art. 12 Approvazione del Programma
In forza del principio che la Regione dovrebbe limitare il suo intervento su questo tema solo definendo i criteri e gli indirizzi, pianificando gli interventi provinciali in funzione dei bisogni reali del territorio e intervenendo nel segnalare incompatibilità o insufficienza dei programmi proposti dai livelli provinciali, non si condivide la possibilità che la Giunta Regionale intervenga nel dettaglio dei Programmi modificando direttamente e sostanzialmente i Piani provinciali e limitando l’intervento delle Province e dei Comuni solo ad osservazioni al piano gia modificato dalla Regione.
Pertanto, qualora la Giunta Regionale nell’iter di approvazione della proposta di programma provinciale verifichi che non sono rispettati i criteri, gli indirizzi e le disposizioni tecniche previste, nonché quando i quantitativi stabiliti per quello specifico ambito territoriale, non siano soddisfatti, appare indispensabile che le modifiche al Programma e gli ulteriori inserimenti di siti estrattivi ex novo debbano essere identificati ancora dalle Province che a loro volta interesseranno nuovamente i Comuni coinvolti nelle nuove scelte.
Art. 13 Intervento sostitutivo
In caso di intervento sostitutivo della Regione si ritiene che debba comunque essere rispettato, e quindi previsto nell’articolato, che la Regione e/o il Commissario predisponga il Piano Provinciale con il coinvolgimento specifico degli Enti locali.
Art. 14 Modificazioni del Programma
c. 2 vedasi osservazioni art. 13.
c. 3-4-5 Ancorche scontato appare opportuno inserire nell¡¦articolato che il Dirigente Regionale prima di modificare il Programma debba acquisire gli atti documentali pertinenti.
Art. 15 Efficacia del Programma
Ritenuto congrua la durata dei Programmi stabilita in 10 anni (con possibilita di prolungamento di altri 2), rispetto a quanto determinato nel c. 1, sottolineiamo la nostra perplessità verso lo strumento derogatorio in quanto riteniamo che le scelte dei Programmi debbano privilegiare i siti gia identificati nella pianificazione locale e che solo in caso di mancanza di alternative, di disponibilita e di provata emergenza, non solo rispetto ai tempi, si possa intervenire in deroga a tali strumenti pianificatori locali.
TITOLO IV ¡V REGIME DELL¡¦ATTIVITA¡¦ DI CAVA
Art. 16 Autorizzazione
c. 5 Nel caso in cui una cava o un ambito territoriale estrattivo ricada sul territorio di più comuni, la Provincia deve acquisire il parere obbligatorio e vincolante dei Comuni interessati.
Art. 17 Domanda di autorizzazione e progetto di gestione dell¡¦attivita estrattiva
Art. 18 Durata e proroga della autorizzazione
c. 5 Si ritiene che 3 mesi siano troppo pochi e si propone ¡§almeno 6 mesi prima della scadenza¡¨.
Art. 19 Autorizzazione degli impianti e valorizzazione dei rifiuti inerti
Il presente articolo affronta un tema di particolare delicatezza su cui occorre porre molta attenzione.
Si ritiene che le autorizzazioni complementari debbano, di norma, essere rilasciate contestualmente all’autorizzazione principale al fine di una valutazione complessiva degli impatti e delle criticità degli interventi. L’autorizzazione in tempi diversi di altri impianti potrà essere presa in considerazione solo in un ambito di rivalutazione complessiva dell’autorizzazione principale a suo tempo rilasciata.
Altresì, appare importante stabilire che il soggetto con cui l’amministrazione locale si dovrà confrontare direttamente debba essere solo uno, ovvero quello che ha richiesto ed ha ottenuto l¡¦autorizzazione principale. Conseguentemente il soggetto autorizzato per l¡¦attivita principale di cava sara ritenuto responsabile anche per altri eventuali soggetti autorizzati in via secondaria ed operanti nel medesimo sito.
Si ritiene che tutte le attività complementari autorizzate e operanti nell’ambito delle cave debbano esaurire la loro attività unitamente alla chiusura delle attivita estrattive e/o anticipatamente qualora i piani di recupero prevedano interventi sulle superfici da esse occupate. Ciò anche sotto l¡¦aspetto delle responsabilita e delle garanzie patrimoniali.
Si propone inoltre:
c. 1 rispetto alla possibilità che vangano stoccati materiali anche provenienti da altre cave che venga valutata la possibilita di porre un limite. Si propone ¡§di norma non oltre il 10% della cubatura complessiva per cui si e autorizzata la cava. Per cubature superiori la deroga puo essere autorizzata solo previa modifica degli accordi stabiliti nella concessione¡¨.
c.2 che le autorizzazioni rilasciate da altri Enti debbano avere il parere obbligatorio e
vincolante dei Comuni dove insistono gli impianti
c.3 che per tali attivita sia redatta una Valutazione di Impatto Ambientale specifica
c.4 che le conferenze di servizi previste debbano preventivamente acquisire i pareri sopra evidenziati.
c. 5 vedi precedenti osservazioni.
Art. 20 Raccordo tra le attivita estrattive e l¡¦ambiente naturale
Si ritiene che oltre ad opere di recupero ambientale successive all¡¦attivita estrattiva, si debbano prevedere anche contemporaneamente opere di mitigazione degli impatti, cio non solo per l¡¦aspetto ambientale ma anche per l¡¦attenuazione delle criticita dirette ed indirette sopportate dalla comunita residente ed operativa sul sito estrattivo.
c.4 lettera a) la definizione di livello ¡§preliminare¡¨ appare insufficiente sia per una piu approfondita comprensione delle opere che si prevede di realizzare per il recupero ambientale sia per una sua quantificazione economica piu reale e quindi piu consona ad una valutazione complessiva del progetto.
c.5 Considerata la valenza del budget relativo ai ripristini, si ritiene che i criteri sebbene siano oggetto di una delibera di Giunta Regionale, dovranno essere predisposti con la concertazione degli Enti Locali. Inoltre, gia da ora si ritiene che uno dei principi fondamentali debba essere quello del riferimento alle peculiarita ambientali esistenti ex ante l¡¦intervento, slegate dalla concreta produttivita del sito perche si potrebbe correre il rischio che una piccola cava autorizzata in un ambiente di grande pregio ambientale non possa disporre di risorse sufficienti al suo ripristino.
Art. 21 Convenzione
c. 1 si coglie con favore la disponibilita che Regione Lombardia da di mettere a disposizione uno schema di convenzione tipo; tuttavia, non appare chiaro dalla lettura del comma se la convenzione debba vedere sempre escluso l¡¦Ente Provinciale.
c. 7 Si ritiene opportuno che sia prevista l¡¦impossibilita di richiedere nuove convenzioni in caso vi siano in corso controversie con il Comune.
Art. 22 Garanzie Patrimoniali
Occorre prevedere la possibilita della permanenza di garanzie per problematiche che potrebbero emergere improvvisamente dopo la chiusura dell¡¦attivita e la certificazione di avvenuto ripristino ambientale. Inoltre, come anticipato sopra, particolare attenzione va posta alle attivita complementari autorizzate unitamente o disgiuntamente l¡¦autorizzazione principale.
Occorre specificare se le Garanzie Patrimoniali nel caso di interventi su piu Comuni debbano essere detenute dalla Provincia o in quota parte dai Comuni interessati.
Art. 23 Esecuzione delle opere DI MITIGAZIONE, di recupero e di compensazione ambientale
C. 1 Si ritiene opportuno inserire anche ¡§opere di mitigazione¡¨ da svolgere anche in fase di attivita
c. 2 Se il principio e che l¡¦Ente certificatore non debba essere l¡¦Ente Autorizzatore, occorre definire quale soggetto provvedera a certificare nel caso l¡¦autorizzazione sia rilasciata dalla Provincia.
c. 4 Si ritiene opportuno inserire anche ¡§opere di mitigazione¡¨
c.4 e c.5 occorre definire nel caso di cava su piu Comuni quale dovra essere l¡¦Ente che dovra disporre l¡¦esecuzione d¡¦ufficio: Comune, Comuni e/o Provincia.
c.9 Si ritiene opportuno inserire anche ¡§opere di mitigazione¡¨; inoltre, nel consentire l¡¦utilizzo di materiali di risulta provenienti dalle attivita della stessa cava o dello stesso ambito, specie nel caso di utilizzo di materiali non provenienti dall¡¦ambito estrattivo stesso, si ritiene che debbano essere previsti chiaramente le responsabilità, la titolarità dei controlli e le misure di sicurezza attivabili per un controllo puntuale dei materiali in entrata.
c.10 Si ritiene opportuno inserire anche ¡§opere di mitigazione.
Art. 24 Decadenza dell¡¦autorizzazione
c. 1 Si ritiene che la decadenza della autorizzazione debba avvenire anche se il soggetto autorizzato non ottempera, previa diffida, alle previste opere di mitigazione delle criticita e dell¡¦impatto paesaggistico durante l¡¦attivita estrattiva.
Art. 25 Cessazione dell¡¦attivita per cause di forza maggiore
c. 1 Si ritiene utile definire le modalità/condizioni per eventuali richieste di indennizzo sia dell¡¦Ente autorizzante sia da parte del concessionario.
Art. 26 Sospensione e cessazione dell¡¦attivita
Art. 27 Concessione
Art. 28 Oneri di concessione
c.5 Per le elaborazione dei criteri riteniamo opportuna la concertazione con gli Enti Locali.
Art. 29 Tariffe dei diritti di escavazione
c. 2 Non si condivide l¡¦aggiunta di un ulteriore 10% di contributi a favore della Regione che si sommano all¡¦attuale 15% versato a favore delle Province. I Comuni a fronte dell¡¦affidamento di nuove funzioni, invece di veder riconosciute maggiori entrate per farvi fronte, si trovano maggiori uscite subendo cosi, con questo comma, un incremento dei costi vivi. Si propone che, comunque, questo contributo non debba superare il 10% complessivo e che quindi lo stesso sia ripartito tra Province e Regione in funzione delle effettive attivita svolte.
Sarebbe inoltre auspicabile che la Legge Regionale stabilisca che i Comuni dove insistono le cave abbiano la disponibilita del materiale estratto, destinato alle proprie opere pubbliche, al solo costo della attivita estrattiva. Nel caso tali quantita richieste siano particolarmente significative, a parziale compensazione dei mancati ricavi per l¡¦operatore, si propone che tali quantita non vengano conteggiate nei quantitativi massimi estraibili nel sito autorizzato.
Art. 30 Autorizzazione di ricerca
c. 4 Si ritiene opportuno aggiungere che il rilascio delle autorizzazioni di ricerca debba essere subordinato anche all¡¦acquisizione delle autorizzazioni dei proprietari dei fondi e che all¡¦Ente autorizzante non potranno essere chiesti eventuali risarcimenti non corrisposti dagli operatori.
Art. 31 Consorzi
c. 1 Ribadiamo l¡¦opportunita che l¡¦Ente Autorizzante abbia un’unica controparte giuridica con cui confrontarsi e sul quale far valere tutte le clausole della concessione
principale e tutte le condizioni legate alle diverse e possibili autorizzazioni collaterali e anche successivamente introdotte.
Art. 32 Norme relative a scavi autorizzati e ai connessi materiali di risulta
c. 1 Si chiede l¡¦abolizione della franchigia di 30.000 mc., o in subordine la riduzione a 5.000 mc o ad una tariffa modulata.
c. 2 Si ritiene debba essere meglio specificato, anche rispetto a quanto definito al c. 1, quando sono scavi localizzati all¡¦interno dell¡¦area di cui alla concessione e quando sono aree esterne.
c. 3 Sulle linee guida che saranno definite da Regione Lombardia si ribadisce l¡¦opportunita che siano concertate con gli Enti Locali.
Art. 33 Interventi estrattivi in fondi agricoli E BACINI IDRICI
c. 4 Il comma e chiaramente in contrasto con il principio contenuto nella presente Legge che afferma: quando l¡¦intervento e all’interno di un solo territorio comunale, la valutazione dello stesso e la sua autorizzazione deve essere esclusivamente rilasciata dal Comune interessato fatto salvo l¡¦acquisizione di eventuali e necessari pareri di altri Enti o Istituzioni.
Art. 34 Lavori idraulici
Si ritiene che la riduzione dei rischi di esondazione dei corsi d¡¦acqua sia dei reticoli minori che di quelli maggiori, attraverso la programmata e costante pulizia e drenaggio degli alvei dei corsi d¡¦acqua, deve costituire un obiettivo prioritario. Inoltre, una maggiore produzione di materiali recuperati dai letti dei fiumi e sicuramene utile ad abbattere notevolmente la quantita di materiale che altrimenti deve essere prelevato dalle cave. Pertanto, si ritiene che gli indirizzi regionali per la predisposizione dei programmi provinciali debbano tener conto di questa importante risorsa, favorendo anche lo snellimento delle procedure autorizzative previste nel settore. Gli stessi piani provinciali dovranno quindi quantificare anche la produzione di materiale inerte proveniente dai corsi d’acqua, tenuto conto delle possibili autorizzazioni delle autorita idrauliche competenti. Nel merito riteniamo che le richieste non debbano pervenire esclusivamente dalle autorita competenti ma che possono essere proposte anche dai Comuni.
Nell’articolo non è fatta menzione di oneri e ricavi che, invece, riteniamo debbano essere definiti anche per questi quantitativi provenienti dai corsi d¡¦acqua.
Art. 35 Estrazione di sostanze di cava per opere pubbliche (¡§CAVE DI PRESTITO¡¨)
c. 1 Prioritariamente riteniamo che le cave di prestito debbano essere eventualmente programmate nei piani provinciali in quanto i programmi nazionali e/o regionali di reti di grande rilevanza, solitamente, non nascono da richieste improvvise, ma anzi hanno degli iter progettuali lunghi e quindi facilmente inseribili nei programmi regionali e provinciali. In subordine, qualora le necessita non siano state previste nei piani provinciali e non siano in linea con gli obiettivi temporali delle opere in costruzione, riteniamo, comunque, che l¡¦autorizzazione non possa essere esclusivamente in capo al Dirigente competente della Struttura Regionale ma che debba essere frutto di una variante del piano provinciale che naturalmente dovra vedere la condivisione e l¡¦approvazione dei Comuni coinvolti.
In alternativa, si propone che nei piani provinciali siano gia inserite le possibili localizzazioni di cave di prestito per l¡¦esecuzione delle infrastrutture di cui si e gia a conoscenza.
Nell¡¦articolo riferito alle cave di prestito mancano dei commi relativi alle garanzie ambientali ed economiche per il Comune e la Comunita interessata, come ad esempio quelle relative alle opere di mitigazione, opere di risanamento ambientale ed al loro ripristino. Infine, nulla si dice su eventuali oneri concessori a favore dei Comuni che ospitano le cave di servizio alle grandi infrastrutture. Si propone che comunque siano definiti anche giusti e adeguati compensi economici.
Art. 36 Recupero di cave cessate
Si ritiene che nei predisponendi nuovi piani provinciali debbano essere inserite non solo le cave cessate che presentano ancora possibilità di ampliamento e sfruttamento, ma anche tutte le cave cessate il cui recupero ambientale non e ancora stato realizzato. Infatti, si ritiene illogico e insensato programmare nuovi interventi senza contemporaneamente provvedere a redigere un piano di recupero ambientale dei siti compromessi esistenti sul medesimo territorio. Si ritiene, invece, opportuno che un buon piano provinciale contempli anche gli obiettivi sopra espressi con le necessarie riserve economiche acquisite, oltre che da altre diverse fonti, da una quota dei proventi derivanti dalle nuove attivita estrattive. Infine si ritiene opportuno che i piani di recupero siano indirizzati a un recupero di qualità possibilmente coerente con la precedente destinazione ambientale e/o agronomica nonché al contesto territoriale.
TITOLO V
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL¡¦ATTIVITA¡¦ DI CAVA E ORGANISMI CONSULTIVI
Art. 37 Comunicazioni Obbligatorie
c. 1 Si ritiene che i titolari di autorizzazione e di concessione debbano trasmettere i dati anche ai Comuni sui quali stanno intervenendo.
c.4 Si ritiene opportuno che i medesimi dati siano anche forniti ai Comuni interessati.
Art. 38 Catasto delle cave
c. 2 Per la predisposizione dei criteri relativi alla gestione del catasto delle cave, anche per consentirne l¡¦accesso pieno e facilitato da parte dei Comuni, si ritiene opportuno che gli stessi vengano coinvolti dalla Giunta Regionale che dovra approvarli.
Art. 39 Assistenza tecnica e formazione
c. 1 Si ritiene importante che quanto definito positivamente in questo comma non si riferisca e si limiti solo alle nuove attivita conferite, ma offra anche una possibilità ampia di supporto tecnico, specie riguardo alla assistenza giuridico legale nella predisposizione delle autorizzazioni, delle concessioni, nei contenziosi, nella valutazione dei progetti e nei diversi livelli di controllo, verifica e certificazione.
Altresi si fa notare che tali attivita, qualora i contributi per la Regione previsti nell¡¦art. 29 fossero confermati (senza tenere conto delle nostre osservazioni), gli stessi graverebbero pesantemente sulle scarse risorse oggi a disposizione dei Comuni. Ne deriva che per i Comuni sarebbe piu vantaggioso non perdere il 10% dei ricavi delle concessioni e pagare, nel caso, le consulenze che dovessero necessitare.
Art. 40 Promozione dello sviluppo sostenibile e valorizzazione dei materiali di cava
c. 1 Pur apprezzando la finalita riteniamo che l¡¦incentivazione alle aziende che adottano sistemi di qualita non debba intaccare oltre la remunerazione finanziaria diretta anche le garanzie patrimoniali.
Art. 41 Consulta per le attivita estrattive di cava
c. 2 Si ritiene indispensabile che della Consulta facciano parte 4 rappresentanti designati dai Comuni interessati dal programma provinciale.
Si ritiene che l¡¦appartenenza alla consulta provinciale per le attivita estrattive debba essere considerato quale incarico onorifico.
Art. 42 Comitato consultivo regionale per le attivita estrattive di cava
c.1 Si ritiene indispensabile che della Consulta facciano parte 2 rappresentanti designati da Anci Lombardia.
Si ritiene che l¡¦appartenenza al comitato consultivo regionale debba essere considerato quale incarico onorifico.
TITOLO VI ¡V VIGILANZA E SANZIONI
Art. 43 Sanzioni
Occorre definire anche in questo articolo la competenza della emanazione delle sanzioni e il soggetto beneficiario.
c. 2 Non si concorda sull¡¦entita della riduzione, che si chiede non superi il 20%.
Art. 44 Vigilanza e irrogazione delle sanzioni
c.1 Si ritiene che debba essere meglio definito il soggetto o i soggetti che comminano le sanzioni e di cui traggono beneficio nei casi dove la cava insiste su piu territori comunali e quindi come specificato nella presente Legge Regionale, autorizzati dalle Province.
c. 2 Il termine ¡§collaborano¡¨ si ritiene insufficiente. Si propone che laddove la cava insiste su terreni compresi nei Parchi o in Comunita Montane siano stipulati convenzioni o protocolli di intesa che definiscono con chiarezza competenze, interventi di vigilanza e modalita di collaborazione.
c.3 Come precedentemente osservato i controlli effettuati da ARPA sulla base del piano triennale di verifica vanno concordati e definiti numericamente e temporalmente al fine di garantire una adeguata sorveglianza delle attivita estrattive.
TITOLO VII ¡V NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 45 Norma finanziaria
c. 2 Coerentemente alle decisioni che la Regione sta prendendo in questi ultimi anni, ribadito quanto osservato all¡¦art. 41 e 42 si ritiene che l¡¦incarico nel Comitato Consultivo Regionale e nelle Consulte Provinciali debba ritenersi ¡§onorifico¡¨ e che quindi non vi sia la necessita di reperire finanziamenti per il suo funzionamento.
Art. 46 Norme transitorie e finali
c.2 quanto previsto dal comma rafforza l¡¦osservazione che i nuovi Piani provinciali debbono obbligatoriamente prendere in considerazione i piani cave in essere e tenere in buon conto il loro stato di attuazione.
Art. 47 Abrogazioni
ALLEGATO A
A1 Contenuti della domanda di autorizzazione
Si ritiene opportuno la distinzione tra progetto di gestione della attivita estrattiva e il progetto di mitigazione delle criticita e il recupero dei siti compromessi. Pertanto, si chiede che sia specificato che costituisce parte integrante della documentazione obbligatoria per la presentazione della domanda di autorizzazione: lettera g) il progetto delle opere di mitigazione, del recupero ambientale e del riutilizzo dell¡¦area, supportato da dettagliate relazioni e rendering fotografico.
Nel caso di ulteriori richieste di autorizzazione ad altre attivita complementari, anch¡¦esse debbono fare parte della documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione.
A2 Contenuti del progetto di gestione dell¡¦attivita estrattiva
Si ritiene opportuno aggiungere una lettera che definisca le opere di mitigazione che si intendono realizzare ed un¡¦altra lettera in cui si chiede espressamente al soggetto richiedente un programma di informazione alla cittadinanza da svolgere in collaborazione con l¡¦Ente autorizzante che vertera: sulle attivita che si andranno a svolgere, le possibili criticita, le garanzie patrimoniali depositate, le opere di compensazione previste, il recupero ambientale conclusivo e laddove prevista, la fruizione pubblica finale dei siti.
A3 Contenuti MINIMI dell¡¦atto di autorizzazione
Si ritiene opportuno inserire il termine MINIMI nel titolo e aggiungere dopo la parola indicati ¡§PRIORITARIAMENTE¡¨.
ALLEGATO B
B) Grado di sensibilita del contesto territoriale interessato
4) vicinanza a centri abitati o a infrastrutture pubbliche (scuole, case di cura, centri sportivi, attivita con alta e costante concentrazione di persone).