La certificazione energetica degli edifici è stata oggetto negli ultimi mesi di una serie impressionante di modifiche. Dall’introduzione dell’APE alle modifiche al decreto legislativo 192/2005 (tramite il DL 63/2013) e all’introduzione del DPR 75/2013 sui requisiti del certificatore energetico la mole di novità e cambiamenti è stata notevole.
La nostra Redazione ha predisposto una Pagina Speciale sull’APE e la Certificazione energetica ripetutamente aggiornata, mano a mano che emergevano nuovi mutamenti. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati quelli apportati dal Decreto Destinazione Italia e ancora più recentemente dalla Legge di Stabilità 2014 e dal Decreto Milleproroghe bis.
Il risultato non è stato certo dei più brillanti, come ha denunciato l’ing. Enrico Ninarello nel suo pamphlet pubblicato su questo quotidiano (leggi l’articolo APE, la grande confusione tra Destinazione Italia, Legge di Stabilità e Milleproroghe)
Torniamo sull’argomento, segnalando una sintesi sulla situazione dell’APE e della certificazione energetica degli edifici realizzata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e pubblicata sul sito istituzionale, che sintetizza gli ultimi aggiornamenti.
Un lavoro molto utile per non perdere il filo tra modifiche, contro modifiche e precisazioni che rischiano di creare confusione e sconcerto tra i certificatori energetici, i professionisti tecnici e i cittadini alle prese con leggi in continuo cambiamento.
APE e certificazione energetica, le modifiche del Decreto Destinazione Italia
Le modifiche sono state introdotte dall’articolo 1, commi 7 e 8 del DL 145/2013 “Destinazione Italia” (pubblicato sulla G.U. 23 dicembre 2013, n. 300:
1. Eliminata la nullità dell’atto negli atti di trasferimento a titolo gratuito in caso di mancata allegazione (resta l’obbligo di dotazione).
2. Resta l’obbligo di dare informazioni di carattere energetico prima, durante e dopo le trattative negli atti di trasferimento a titolo gratuito, ma NON quello di inserire clausole in tal senso nei contratti (resta poi anche l’obbligo di “dotazione”).
3. Aggiunto l’obbligo di inserire “clausole e APE” negli atti di trasferimento a titolo oneroso, oltre che in quelli di “vendita”.
4. Eliminato l’obbligo di allegazione dell’ APE al contratto per (nuova) locazione di “singole unità immobiliari”.
5. Sostituita la nullità dell’atto nei contratti di compravendita con sanzione, in solido, da 3.000 a 18.000 euro (leggi anche Destinazione Italia: senza APE si rischiano sanzioni fino a 18mila euro).
6. Sanzione da 1.000 a 4.000 euro per locazioni di singole unità immobiliari (e ulteriormente ridotta alla metà per contratti non superiori a 3 anni).
7. Controlli da parte Gdf o AdR, con segnalazione al prefetto per l’irrogazione delle sanzioni.
8. Situazioni pregresse (contratti senza APE o senza dichiarazioni) sanabile su richiesta di parte, con pagamento della sanzione a carico del richiedente (non in solido).
APE e certificazione energetica, le modifiche della Legge di Stabilità 2014
Le modifiche sono state introdotte dal comma 139 dell’articolo 1 della legge 147/2013 “Legge di stabilità 2014″ (pubblicato sulla G.U. 27 dicembre 2013, n. 302 e in vigore dal 1° gennaio 2014):
Per ora nessuna modifica (era prevista la sospensione dell’obbligo di allegazione dell’APE all’atto pena la nullità dell’atto stesso), in quanto per ora, la disposizione agisce su un comma del d.lgs. 192/2005 che dal 23 dicembre non esiste più.
APE e certificazione energetica, le modifiche del Milleproroghe bis
Le modifiche sono state introdotte dal comma 5 dell’articolo 2 del DL 151/2013 “Milleproroghe bis” (pubblicato sulla G.U. 30 dicembre 2013, n. 304 e in vigore dal 31 dicembre 2013).
Premesso che si applica solo agli edifici pubblici, si ha:
1. Possibilità, solo per gli edifici pubblici, di “acquisire” l’ APE successivamente all’atto di trasferimento. Tale possibilità è talmente in contrasto con altri adempimenti obbligatori (uno su tutti: la necessità di inserire nell’atto la dichiarazione che sono stati ricevute le informazioni sullo stato energetico dell’immobile e lo stesso attestato!), che se ne sconsiglia l’utilizzo.
2. Nessuna modifica poi la parte che riguarda la nullità dell’atto in quanto, Al momento, si agisce su un comma del d.lgs.192/2005 che dal 23 dicembre non esiste più.
È poi appena il caso di ricordare che potrebbero esserci ulteriori modifiche rispetto a quanto appena esposto, dal momento che il Decreto Destinazione Italia e il Milleproroghe bis sono in fase di conversione in legge.
Fonte Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma