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Cittiglio :autovelox su autocivetta . Contrario alle norme

Creato il 01 giugno 2011 da Andrea21948

A Cittiglio ,autovelox su auto civetta : forti dubbi sulla legalità

Un lettore ha segnalato che dalle parti di Cittiglio,Gemonio, Caravate …si aggira un’auto “ civile “ su cui e’ installato un autovelox.

Orbene  a tal proposito riteniamo che tale mezzo di rilevazioni sia in contrasto con leggi , sentenze della cassazione nonché con gli indirizzi del ministero dei trasporti .

Infatti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n.75730 del  25 settembre 2008 , forniva le seguenti delucidazioni :

  Per quanto di conoscenza e competenza in materia da parte di questo Ufficio, con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si premette quanto segue.

L’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 117 del 2007, convertito con legge n. 160 del 2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.

Le modalità di impiego sono state stabilite con decreto ministeriale 15 agosto 2007 del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e c).

In occasione di espletamento dell’attività di accertamento ai sensi dell’art. 142 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), con postazione temporanea presieduta da un organo accertatore utilizzando una vettura civetta privata, anche se debitamente presegnalata, tale attività potrebbe essere riconosciuta illegittima dagli Organi giurisdizionali competenti, in quanto i medesimi Organi potrebbero riconoscere alla parte ricorrente la mancata “percezione visiva” della presenza della postazione di controllo e, pertanto, di non soddisfare totalmente il requisito della “visibilità” richiesto come “condicio sine qua non”, ai fini della validità della procedura di accertamento disciplinata dalla legge sopra citata.”

La  velocità     accertata mediante Autovelox posizionato all’ interno di autovettura civile priva dei colori e del logo del Corpo di P.L. Tale fattispecie è stata censurata dalla Corte di Cassazione che ha rilevato in caso analogo il reato di truffa:

“Il rilevamento di violazioni con Autovelox occultato all’ interno di autovettura civetta priva di colori e logo istituzionali e/o segnali luminosi in funzione sul tetto, non solo determina l’ illegittimità della contravvenzione, ma integra anche il reato di truffa.  (Cassazione Penale 13.03.’09 n. 11131);

A maggior ragione se il verbalizzante resta all’ interno vettura concorrendo con ciò alla mancata “percezione visiva” della postazione di controllo prevista come “condicio sine qua non” ai fini della validità della procedura dall’ art. 3, comma 1, lettera b, del D.l. 117/2007 convertito in legge n. 160/2007 .

 

Un automobilista ci ha segnalato che l’anno scorso ,in zona Cittiglio ,era stato sanzionato da un autovelox posizionato su di un’auto civetta che aveva rilevato una velocità di ben   51Km/h

da parte dell’auto da lui guidata .

L’automobilista ,per i motivi sopra elencati ha fatto ricorso al prefetto ,con buona probabilità di accoglimento dell’annullamento del verbale .

  Tanto per essere in tema ,proprio l’amministrazione di un comune di quella zona ( leggiuno ) rientra tra quelli indagati per un’autovelox taroccato .

Andrea Bagaglio – Comitato” Meno autovelox più rotonde “

A Cittiglio ,autovelox su auto civetta : forti dubbi sulla legalità

Un lettore ha segnalato che dalle parti di Cittiglio,Gemonio, Caravate …si aggira un’auto “ civile “ su cui e’ installato un autovelox.

Orbene  a tal proposito riteniamo che tale mezzo di rilevazioni sia in contrasto con leggi , sentenze della cassazione nonché con gli indirizzi del ministero dei trasporti .

Infatti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n.75730 del  25 settembre 2008 , forniva le seguenti delucidazioni :

  Per quanto di conoscenza e competenza in materia da parte di questo Ufficio, con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si premette quanto segue.

L’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 117 del 2007, convertito con legge n. 160 del 2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.

Le modalità di impiego sono state stabilite con decreto ministeriale 15 agosto 2007 del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e c).

In occasione di espletamento dell’attività di accertamento ai sensi dell’art. 142 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), con postazione temporanea presieduta da un organo accertatore utilizzando una vettura civetta privata, anche se debitamente presegnalata, tale attività potrebbe essere riconosciuta illegittima dagli Organi giurisdizionali competenti, in quanto i medesimi Organi potrebbero riconoscere alla parte ricorrente la mancata “percezione visiva” della presenza della postazione di controllo e, pertanto, di non soddisfare totalmente il requisito della “visibilità” richiesto come “condicio sine qua non”, ai fini della validità della procedura di accertamento disciplinata dalla legge sopra citata.”

La  velocità     accertata mediante Autovelox posizionato all’ interno di autovettura civile priva dei colori e del logo del Corpo di P.L. Tale fattispecie è stata censurata dalla Corte di Cassazione che ha rilevato in caso analogo il reato di truffa:

“Il rilevamento di violazioni con Autovelox occultato all’ interno di autovettura civetta priva di colori e logo istituzionali e/o segnali luminosi in funzione sul tetto, non solo determina l’ illegittimità della contravvenzione, ma integra anche il reato di truffa.  (Cassazione Penale 13.03.’09 n. 11131);

A maggior ragione se il verbalizzante resta all’ interno vettura concorrendo con ciò alla mancata “percezione visiva” della postazione di controllo prevista come “condicio sine qua non” ai fini della validità della procedura dall’ art. 3, comma 1, lettera b, del D.l. 117/2007 convertito in legge n. 160/2007 .

 

Un automobilista ci ha segnalato che l’anno scorso ,in zona Cittiglio ,era stato sanzionato da un autovelox posizionato su di un’auto civetta che aveva rilevato una velocità di ben   51Km/h

da parte dell’auto da lui guidata .

L’automobilista ,per i motivi sopra elencati ha fatto ricorso al prefetto ,con buona probabilità di accoglimento dell’annullamento del verbale .

  Tanto per essere in tema ,proprio l’amministrazione di un comune di quella zona ( leggiuno ) rientra tra quelli indagati per un’autovelox taroccato .

Andrea Bagaglio – Comitato” Meno autovelox più rotonde “


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