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Clausola etica nel contratto dei calciatori: l’esempio del Varese

Creato il 06 gennaio 2013 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

Etica Clausola etica nel contratto dei calciatori: lesempio del Varese

Fonte: Socialfootballtv

di Michele D’Alessio

L’argentino Emanuel Rivas è stato il primo calciatore ad aver firmato un contratto di lavoro sportivo contenente la clausola etica, in seguito al suo passaggio dal Bari al Varese perfezionatosi il 29 gennaio 2012. Il presidente del club lombardo, Antonio Rosati, ha voluto fortemente questa nuova clausola, per evitare l’inserimento della squadra biancorossa in eventuali problematiche legate alla regolarità delle partite ed al comportamento dei tesserati.

Questo è il testo della clausola contrattuale:

«La Società mette a disposizione del calciatore, assumendosi direttamente ogni onere economico, una consulenza legale specializzata in diritto sportivo e diritto penale.

Tale consulenza legale è prestata al calciatore per assisterlo nella valutazione giuridica ed, eventualmente, nelle modalità pratiche necessarie per assolvere i doveri imposti dagli artt. 6.5 e 7.7 del Codice di Giustizia Sportiva (Obbligo di denuncia alla Procura Federale di ogni fatto inerente il divieto di scommesse e gli illeciti sportivi).

Il calciatore, recependo la volontà della società, si impegna ad attivare tale servizio di consulenza giuridica senza alcun ritardo, con il diritto di integrarla eventualmente con l’indicazione di un proprio legale di fiducia.

Il calciatore dichiara di non essere a conoscenza di alcun tipo di procedimento di giustizia sportiva a suo carico. Dichiara inoltre di non aver mai posto in essere condotte riconducibili ad alcuna forma di illecito sportivo così come definito e punito dall’art. 7.

La società richiama il calciatore al doveroso e completo rispetto delle norme previste dal Codice di Giustizia Sportiva anticipando che, in caso di coinvolgimento dello stesso in qualsivoglia procedimento disciplinare per gli artt. 6 e 7, verrà dato immediato ricorso alle procedure arbitrali previste dal contratto collettivo per la riduzione della retribuzione e la risoluzione del contratto». 


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