Che cos’è?
Per segnalazione si intende un atto comunicativo con cui un soggetto, generalmente l’assistente sociale, sottopone all’attenzione di altri, in questo caso l’autorità giudiziaria, una situazione.
Dalla segnalazione si apre sempre un procedimento giudiziario.
L’oggetto della segnalazione è una situazione di un minore che l’assistente sociale, o un altro soggetto, ritiene opportuno comunicare al giudice per ottenere un intervento volto alla tutela.
Quando seganalare?
L’obbligo di segnalazione è quando un minore:
- si trova in stato di abbandono
- moralmente o materialmente abbandonato
- esercita la prostituzione
- di 18 anni, straniero, privo di assistenza in Italia, vittime di reati di prostituzione o pronografia minorile
- necessita di una proroga di un affidamento familiare
- se ritenuto opportuno un collocamento in vomunità
E’ comunque necessario segnalare tutte le situazioni in cui vi è pregiudizio attuale o potenziale per un minore, i quali ostacoli non possono essere rimossi dagli ordinari interventi del servizio sociale, e che necessitano di incidere sulla potestà dei genitori.
Che cosa scrivere?
Inanzitutto occorre tentare tutti i tipi di interventi e di ricerca del consenso con la famiglia. Dopo che siano falliti si può ricorrere alla segnalazione.
Ocoorerrà quindi scrivere:
- dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare
- la situazione iniziale
- le indagini svolte
- gli interventi proposti che non hanno trovato consenso ( se c’è stato consenso non ha senso la segnalazione; idem se non si è mai proposto nulla prima di interpellare il giudice)
- la situazione attuale, miglioramenti, peggioramenti
- cambiamenti avvenuti (nel caso fosse già stata fatta una segnalazione)
- indicare con molta precisione gli interventi che si intende proporre o riproporre e il motivo per cui si richiede un intervento di limitazione della potestà genitoriale : prima di segnalare occorre cercare il consenso dei genitori, perchè un intervento con il consenso sarà sicuramente più efficace di uno imposto!
altro:
- eventuali dichiarazioni del minore
- testimonianze
- relazioni significative del minore
- estremi per contattare la famiglia e il minore
A chi si invia?
La segnalazione va inviata al pubblico ministero del proprio tribunale.
Come e dove?
Occorre prima cercare il consenso dell’assistente sociale che, se non si attiva, potrere “scavalcare” segnalando direttamente con una vostra relazione inviata dalla stazione dei carabinieri della vostra città; la segnalazione può essere fatta anche anonimamente.
Chi può segnalare?
Tutti. Alcuni però hanno l’obbligo si segnalazione, coloro che hanno un mandato istituzionale che preveda la cura delle persone -fragili-. Coloro che hanno l’obbligo sono:
- assistenti sociali
- psicologi
- educatori professionali
- insegnanti della scuola pubblica
- dipendenti pubblici che lavorano nel sociale, che hanno l’obbligo anche per codice deontologico
Agli educatori e a tutti i professionisti del sociale, ricordo che c’è l’obbligo della segnalazione.