- DOMANDA) Ho letto che con la riforma il numero delle deleghe sarà limitato; se qualcuno si presenta con un numero maggiore del consentito cosa succede?
- RISPOSTA) La legge di Riforma del condominio ha introdotto, all’articolo 67 delle disposizioni di attuazione al codice civile, un limite alle deleghe, che prima, per legge non esisteva, anche se molti regolamenti ne limitavano il numero.
Il massimo delle deleghe consentite per ciascun partecipante all’assemblea, nei condominii con più di 20 condomini, non può superare 1/5 dei condomini e 1/5 dei millesimi (quindi non più di 200 millesimi, e se i condomini fossero 50, non più di 10).
Nel caso in cui taluni si presenti in assemblea con un numero maggiore di deleghe, innanzitutto il presidente dovrebbe contestare la situazione ed invitare il rappresentare a scartare le deleghe in eccedenza; e se questi non lo fa, si può ritenere che egli stesso possa procedere a non ritenere valide le ultime rilasciate. In mancanza di datazione si potrebbe anche pensare ad un sorteggio per escludere quelle in eccedenza.
Ed ove si sia egualmente deliberato si deve ritenere che le decisioni siano impugnabili ed annullabili, nel limite dei 30 giorni, da parte degli assenti e dissenzienti.
DOMANDA) Siamo una comunione di tre fratelli in cui io possiedo oltre il 70% mentre gli altri miei fratelli possiedono il 20 ed il 10%.
Normalmente alle assemblee va solo mio fratello che ha il 10%; può partecipare a nome di tutti?
E se vado anch’io chi ha diritto a votare?
RISPOSTA)Nella comunione ogni comproprietario ha la facoltà di amministrare i beni comuni direttamente, salvo accordi con gli altri comproprietari, e quindi ne ha anche la rappresentanza autonoma; quindi può partecipare alle assemblee di condominio senza alcuna delega degli altri comproprietari.
Ma se in assemblea si presenta più di un comproprietario, l’articolo 67 delle disposizioni di attuazione al codice civile, dispone che la comunione ha diritto ad un solo rappresentante, che è designato dalla maggioranza delle quote di comproprietà, ai sensi dell’art.1106 c.c.
Perciò se Lei interviene con la sua quota del 70% certamente prevarrà la sua presenza a fronte del solo 10% di suo fratello; e quindi il diritto di voto Le spetterà in via esclusiva. A cura di Colombo Clerici direttamente a [email protected] Picinali 3 Giugno 2013