Il problema della termoregolazione e contabilizzazione del calore è stato recentemente affrontato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8724 del 29 aprile 2015. Il caso esaminato prendeva l’avvio quando un caseggiato deliberava di introdurre un sistema di termoregolazione e contabilizzazione.
Il caso. Un condomino, che si era sostanzialmente distaccato, impugnava la detta delibera perché l’installazione del ripartitore e della valvola termostatica, comportando la sostituzione del rubinetto d’ingresso dell’acqua dell’impianto centralizzato sui propri radiatori, avrebbe leso la propria libertà di scaldarsi anche autonomamente.
In pratica il condomino era collegato all’impianto centrale ma aveva realizzato anche un impianto autonomo integrativo collegato ai radiatori. Il passaggio alla termoregolazione e contabilizzazione, quindi, avrebbe impedito la possibilità di fruire della soluzione mista sopra descritta.
Il Tribunale dava torto al condomino.
La Corte di Appello invece riteneva che la scelta del condominio si traducesse nell’impossibilità per l’attore di servirsi, come fino allora avvenuto, dei radiatori e dell’impianto autonomo, di cui si era legittimamente dotato cinque anni prima senza peraltro distaccarsi da quello comune, posto che lo stesso usava indifferentemente l’impianto comune e quello autonomo, senza pregiudicare il diritto degli altri condomini.
In ogni caso il giudice di secondo grado faceva riferimento all’esistenza di dispositivi tecnicamente più adeguati o di semplici accorgimenti e interventi idonei ad impedire la sovrapposizione dei consumi, che aveva suggerito il consulente tecnico di ufficio.
La Suprema Corte ha cassato la predetta decisione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che dovrà provvedere alla valutazione della preesistenza di soluzioni tecniche alternative a quella adottata dal condominio, come richiesto dal condomino anche in ragioni degli accorgimenti suggeriti dal consulente tecnico di ufficio.
La conclusione. In pratica secondo i giudici supremi la Corte di Appello avrebbe dovuto precisare quanto segue in merito alla contabilizzazione del calore:
A) se la possibilità di soluzioni tecniche alternative a quelle adottate, comportasse un maggior costo rispetto a quello che il condominio avrebbe sopportato in assenza dell’impianto autonomo realizzato dai condomini, dovendo – in caso di esito affermativo di tale indagine – il relativo onere essere posto a carico di del condomino distaccato;
B) se fosse possibile evitare gli inconvenienti lamentati dal distaccato, previa adozione di soluzioni tecniche ugualmente idonee a realizzare le finalità perseguite dal condominio senza alcun aggravio di spesa.
La termoregolazione e la contabilizzazione del calore nei condomini, un inquadramento tecnico-legislativo e le procedure per la corretta adozione saranno al centro di due convegni: a Padova, l’8 giugno 2015, e a Milano, il 15 giugno 2015.
articolo di Giuseppe Bordolli
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