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Contratti e pagamenti nell’horeca l’art. 62

Da Giancarlopastore @PastoreGC

CONTRATTI E PAGAMENTI NELL’HORECA L’ART. 62

Nate per tutelare produttori e agricoltori dallo strapotere delle centrali di acquisto della Gdo, le nuove norme sono diventate un incubo per i pubblici esercizi impreparati nel dover pagare obbligatoriamente le forniture a 30 o 60 giorni. 

In attesa che dal gennaio tutte le aziende pubbliche e private si mettano in regola coi pagamenti, oggi  a sperimentare il nuovo obbligo sono le aziende legate all’agroalimentare che già devono fare i conti con le più immediate conseguenze dell’articolo 62 della legge sulle rpivatizzazioni: riduzione immediata delle scorte, problemi di liquidità e di rapporti con le banche, nonchè l’adozione di una precisa documentazione con un contratto per ogni fornitore, anche solo per due scatole di caramelle.

Dal 24 ottobre, data di entrata in vigore della legge, è cambiata la vita di tutte le aziende della filiera agroalimentare. Fare fronte alle novità è davvero difficile, ma con un po’ di attenzione si può evitare di restare triturati da un meccanismo che, se giusto in termini di correttezza gestionale, è assolutamente demenziale nella sua applicazione pratica. Soprattutto in assenza di norme attuative che rendono oggi assai complicato avere certezze su come comportarsi rispetto all’obbligo di pagare a 30/60 giorni i prodotti alimentari e di avere un contratto di acquisto per ogni fornitore.

L’articolo 62, nato per tutelare produttori ed agricoltori dallo strapotere delle centrali di acquisto di ipermercati e supermercati (che finora gestivano i pagamenti secondo i loro interessi di liquidità), in questi giorni è diventato un vero incubo per i pubblici esercizi che si sono trovati di fatto impreparati nel dover pagare a 30 giorni i fornitori di alimenti freschi ed a 60 quelli di alimenti non deperibili. Per chi ha necessità, almeno nei primi periodi, di guadagnare qualche settimana per i pagamenti, la prima avvertenza è quindi quella di richiedere l’emissione della fattura solo dopo il ricevimento della merce con bolla di consegna.

Di fatto le norme si aplicano a tutte le vendite di prodotti agricoli come previsti dal T.F.U.E e di prodotti alimentari, di cui all’articolo 2 del Reg. CE n. 178/2002 (vedi approfondimento). Da un punto di vista contrattuale si applica a beni consegnati in Italia. I contratti in essere devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2012 secondo le indicazioni che riportiamo più avanti. Per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie, gli obblighi dell’art. 62, comma 1, si applicano a partire dalla campagna agricola successiva. Per quanto riguarda i prodotti consegnati fino al 23 ottobre 2012 rimangono fermi la disciplina ed i termini di pagamento pattuiti precedentemente.

Le nuove norme non si applicano nel caso di vendite istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito. Per chi compra ad un cash & carry non ha cambia nulla perchè deve pagare subito. Per quanto riguarda invece la cessione di  prodotti alcolici ci si rifà a quanto previsto dall’art. 22 della L. n. 28/1999, che per i termini di pagamento prevede: “Per le cessioni di prodotti alcolici di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l’alcole etilico) a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi”.

Le sanzioni sono vere

Ma attenzione, stavolta per chi non rispetta la legge ci sono sanzioni vere da 500 a mezzo milione di euro. Eventuali dilazioni sono assolutamente escluse e anche in presenza di accordi col fornitore, in caso di ispezione della Guardia di Finanza scatta la denuncia all’Antitrust per aver pagato dopo i limiti fissati o per non avere copia del contratto.

Le sanzioni previste per la violazione delle norme citate devono essere comminate dall’Antitrust, che può agire d’ufficio o su segnalazione di qualunque interessato (anche associazioni di categoria) e può avvalersi come detto della Guardia di Finanza. Inoltre, sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno  derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche su iniziativa delle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) o comunque rappresentative a livello nazionale.

Le tre novità della legge

L’articolo 62 del D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012 disciplina tre materie:

1. I requisiti di forma dei contratti nella filiera agroalimentare;
2. Le pratiche commerciali sleali;
3. I termini di pagamento.

Prima di entrare nello specifico della legge, vale la pena di ricordare che l’art. 62 stabilisce che i termini per il pagamento decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificate – Pec (vale anche quella del comemrcialista o dell’associazione di categoria) o di impiego del sistema Edi (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, vale la data di consegna dei prodotti.

Da un punto di vista fiscale va ricordato che l’art. 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di Iva stabilisce che “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e contiene anche l’indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso, può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti”. Pertanto, fermo restando che il decreto considera pratica sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, il D.P.R. in materia di IVA consente un differimento nell’emissione della fattura, qualora i prodotti siano stati accompagnati da un DDT, nonché l’emissione di una sola fattura per più cessioni effettuate nel corso di un mese. Una situazione che permette di guadagnare qualche giorno se si presta attenzione.

Va poi sottolineato che se il fornitore non adempie agli obblighi contrattuali o di legge, è diritto dell’acquirente invocare la sospensione dei termini del pagamento (eccezione per inadempimento). È il caso della mancata sottoscrizione del contratto da parte del fornitore senza un giustificato motive. Inoltre, qualora la fattura presenti delle difformità rispetto alla merce consegnata e/o al prezzo pattuito, è possibile la contestazione della fattura stessa (vedi approfondimento), interamente o parzialmente, con la conseguente sospensione dei termini di pagamento, fermo restando che è vietato trattenere  l’intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione. Lo stesso vale qualora parte o tutta la merce venga rifiutata e mandata indietro per difformità della stessa alle normative in materia di igiene, anche con riferimento al manuale Haccp.

Indicazioni pratiche

Per poter far fronte alle novità normative disciplinate dall’art. 62, è innanzitutto necessario predisporre un contratto scritto tra acquirente e venditore, che abbia tutte le caratteristiche richieste dalla legge, ma contenente alcune “clausole di salvaguardia” (vedi approfondimento).

È opportuno, infatti, che il contratto contenga l’espresso riferimento alle singole fatture per la determinazione del prezzo, delle quantità e delle caratteristiche del prodotto di volta in volta fornito, dato che non è possibile predeterminare tali elementi a fronte di una fornitura continua e periodica, ma in base all’art. 62 è obbligatorio specificarli.

Inoltre, il contratto scritto è necessario per consentire una dilazione dei termini di pagamento legalmente accettabile, attraverso l’inserimento di una clausola specifica con l’impegno del fornitore/venditore a consegnare la merce con il solo Documento di Trasporto (senza fattura accompagnatoria) e ad emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna, come espressamente previsto dall’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 in materia di Iva.

Infatti, la norma prevede che i termini di 30 e 60 giorni decorrano dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, pertanto è chiara la differenza dei termini tra una fattura ricevuta il 30 novembre e una ricevuta il 1° dicembre.

1. I requisiti di forma dei contratti nella filiera agroalimentare

I contratti per la vendita di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano, a pena di nullità, la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di  pagamento.

La nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

L’Antitrust può comminare una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 a 20.000, in funzione del valore dei beni oggetto di cessione. È possibile ricorrere davanti al giudice per l’inibitoria e/o risarcimento del danno.

2. Le pratiche commerciali sleali

Nelle relazioni commerciali tra operatori della filiera agroalimentare è vietato:

  • a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
  • b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
  • c) subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle stesse alla esecuzione da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto;
  • d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
  • e) adottare ogni  ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Rientrano inoltre nella definizione di “condotta commerciale sleale” anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell’ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate il 29 novembre 2011.

L’Antitrust può comminare un sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 fino a 3.000, in funzione del beneficio ricevuto.
È possibile ricorrere davanti al giudice per l’inibitoria e/o il risarcimento del danno.

3. I termini di pagamento

Il pagamento del corrispettivo per i contratti di cessione nella filiera agroalimentare deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni e di 60 per tutte le altre merci.
Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
  • b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
  • c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
  • d)  tutti i tipi di latte.

Tutti i prodotti agricoli ed alimentari non compresi nell’elenco sopra descritto sono soggetti al termine di pagamento di 60 giorni.
I termini decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, il saggio degli interessi è maggiorato di 2 punti percentuali ed è inderogabile. Il mancato rispetto dei termini, da parte del debitore, è punito dall’Antitrust con sanzioni pecuniarie da 500 a 500.000 Euro, in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.



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