Cosa ha deciso la Corte Costituzionale sul Legittimo Impedimento?

Da Daniele7

Corte Costituzionale

Articolo di Pietro Maria Sabella per il Blog di Daniele Urciuolo:

Il 13 Gennaio 2011 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale della legge sul legittimo impedimento, bocciandola parzialmente.

La decisione è giunta dopo varie ore di riunione in Camera di Consiglio ed è stata adottata dalla netta maggioranza dei giudici, con 12 voti favorevoli e 3 contrari, i quali hanno lasciato sostanzialmente in vigore una legge che formula nuove prerogative per il Presidente del Consiglio e per i Ministri, e bocciato però la parte della norma che avrebbe estromesso i giudici da qualunque sindacato circa la ragionevolezza dell’impedimento.

Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 51/2010 era stato infatti formulato per consentire ad alcune tra le più alte cariche dello Stato ( Presidente del Consiglio e Ministri) di avvalersi del legittimo impedimento a comparire alle udienze dei processi in cui sono imputati, tutte le volte in cui vi fosse il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti o delle attività coessenziali alle funzioni di Governo.

In sostanza, era facoltà di Palazzo Chigi certificare la ragione della necessaria assenza dalle aule dei tribunali e obbligare il giudice a rinviare l’udienza di sei mesi.
Il rinvio non avrebbe comunque influito sul decorso dei termini di prescrizione.

La Corte Costituzionale è così intervenuta bocciando il comma 4 dell’art. 1 che prevedeva la certificazione di Palazzo Chigi e l’obbligo del giudice di rinviare l’udienza di sei mesi per irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed esigenze di giurisdizione, per conflitto con l’art. 3 della Costituzione (art. 3 Cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”), ed ha in parte cassato il comma 3, dell’art. 1, affidando al giudice la valutazione circa il legittimo impedimento.
Ha fornito poi una interpretazione del primo comma, ritenendolo legittimo solo nel caso in cui, nell’ambito dell’elenco delle attività indicate come impedimento, il giudice possa valutare l’indifferibilità della concomitanza con l’impegno dell’udienza, al fine di garantire un ragionevole bilanciamento tra esigenze di giurisdizione, esercizio di diritto di difesa ed attività di governo e la leale collaborazione tra i poteri dello Stato.

Tra le varie attività che potranno potenzialmente giustificare l’assenza degli imputati, rientrano le riunioni del Consiglio dei Ministri, le conferenze Stato-Regioni e gli impegni Istituzionali di tipo internazionale.

La sentenza sembra quindi  sfavorevole per il Presidente del Consiglio e per i Ministri: non vi sarà nessuno “scudo” e gli Onorevoli imputati dovranno presentarsi in udienza tutte le volte in cui i giudici ritengano insufficiente la ragionevolezza del motivo di impedimento.

In realtà appare anche evidente come saranno probabili dei conflitti tra poteri, dal momento che, nonostante venga limitata la discrezionalità dei giudici, rimangono ampi spazi per decidere, caso per caso, l’opportunità o meno del rinvio.

La legge rimarrà così in vigore per non meno di un altro mese, fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza con la relazione del giudice della Corte Costituzionale Sabino Cassese.

Voi cosa ne pensate???


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