da Bepi La Medica: LETTERA AGLI AMICI E AI COMPAGNI su due "no"

Da Albamontori @albamontori

per non mollare

16 gennaio 2012 - Lettera su due "no" -
"[...] Chi cerca nella libertà altra cosa che la libertà stessa è fatto per servire [...]" (Alexis de Tocqueville)
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Cari amici e cari compagni, i due no del 12 gennaio scorso, quello della Corte Costituzionale sull'ammissibilità dei referendum sulla legge cosiddetta " porcellum" e quello del Parlamento sulla insussistenza del "fumus persecutionis" nei confronti di un parlamentare, meritano una particolare attenzione.

Comincerò dal primo "no".
La legge n. 352 del 25 maggio 1970 attuativa dell'istituto referendario previsto dalla nostra Costituzione così recita all'art. 33:
"I l presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore.
Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di referendum.
La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione.
Della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica."

Quindi in base alla normativa vigente nessuna interferenza dovrebbe sussistere tra la richiesta di abrogazione della normativa ritenuta inopportuna e la decisione di ammissibilità dei quesiti referendari. Infatti il dato numerico (nel caso di specie ben un milione e duecentomila elettori) incide sul giudizio di legittimità e non sul successivo e conseguente giudizio di ammissibilità. In questo caso saranno altri i criteri che guidano il giudizio. Saranno i criteri stabiliti dalle norme costituzionali e/o da altre leggi o prassi.
Innanzi tutto dovranno verificare se le norme in questione riguardano materie sottratte alla procedura referendaria. Verificato che non era così si è proceduto a verificare se ostassero all'ammissibilità altre leggi o la prassi. Dato che l'obiettivo esplicitato nel quesito era l'abrogazione della legge elettorale detta " porcellum" per far tornare in vita (la cosiddetta "reviviscenza") il " mattarellum" i giudici della Consulta hanno dovuto dichiarare l' inammissibilità perché la "reviviscenza" non è prevista in caso di referendum abrogativo e il "vuoto" legislativo in tema elettorale non è mai stato ammesso.
Quindi nessun attentato ai diritti costituzionali e perciò bisogna considerare altamente irresponsabile l'appello eversivo di Di Pietro e dell'IdV volto a sollevare la piazza contro le istituzioni.
Dispiace per la delusione degli oltre un milione e duecentomila elettori ma la responsabilità è ascrivibile tutta intera ai promotori del referendum: Di Pietro, Vendola e (purtroppo) Parisi.

Per quanto riguarda l'altro "no" del 12 dicembre quello del Parlamento che ha dichiarato la " ipotizzabilità in astratto di un particolare accanimento" nei confronti di un membro del Parlamento si basa su una prerogativa costituzionale.
Ossia l' autonomia dei parlamentari nei confronti della magistratura.
Si tratta della separazione dei poteri insegnataci da Montesquieu!

L'art. 68 della Costituzione oggi in vigore così recita:
"[I] I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni .
[II] Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
[III] Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri delParlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza."
Vorrei ricordare che detto articolo è stato così sostituito dall'art. 1 l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3. Il testo originario recitava:
"[I]. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. [II]. Senza autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. [III]. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione una
membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile."

Quindi il Parlamento non ha né più né meno che rispettato la Costituzione repubblicana.
Per carità è opinabile che il Parlamento abbia ipotizzato in astratto un particolare accanimento nei confronti di un membro del Parlamento,(ossia il fumus persecutionis) ma la decisione è tutt'altro che sovversiva.
Dal punto di vista politico c'è da dire che i due "no" hanno tolto due spine allo spinoso percorso del governo Monti. Non per niente le forze politiche ostili al governo Monti ne hanno subito le conseguenze: Di Pietro svelando il proprio volto eversivo e la Lega dilaniandosi per non aver raggiunto l'obiettivo di indurre il Pdl a far cadere il governo Monti. Ricordiamoci che entrambe le forze dell'opposizione sono le uniche che puntano irresponsabilmente alle elezioni anticipate.
Concludendo: il governo Monti è sorretto da una grande maggioranza che costituisce il superamento della contrapposizione antiberlusconiani/ berlusconiani e i due no confermano il nuovo corso politico.

Beppi Lamedica
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