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Decreto salute: testo completo uscito sulla Gazzetta Ufficiale
Creato il 19 settembre 2012 da Paopasc @questdecisioneSu questa pagina del Ministero della Salute è disponibile un riassunto del decreto più la conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri.
Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158
Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute. (12G0180) (G.U. Serie Generale, n. 214 del 13 settembre 2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere al
riassetto dell'organizzazione sanitaria, tenuto conto della
contrazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario
nazionale a seguito delle varie manovre di contenimento della spesa
pubblica, attraverso la riorganizzazione ed il miglioramento
dell'efficienza di alcuni fondamentali elementi del Servizio stesso,
allo scopo di garantire e promuovere in tale ottica un piu' alto
livello di tutela della salute, adottando misure finalizzate
all'assistenza territoriale, alla professione e responsabilita' dei
medici, alla dirigenza sanitaria e governo clinico, alla garanzia dei
livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie
croniche e rare e da dipendenza da gioco con vincita di denaro,
all'adozione di norme tecniche per le strutture ospedaliere, nonche'
alla sicurezza alimentare, al trattamento di emergenze veterinarie,
ai farmaci, alla sperimentazione clinica dei medicinali, alla
razionalizzazione di alcuni enti sanitari e al trasferimento alle
regioni delle funzioni di assistenza sanitaria al personale
navigante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 settembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Riordino dell'assistenza territoriale e mobilita'
del personale delle aziende sanitarie
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) prevedere che le attivita' e le funzioni disciplinate
dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle
previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1,
comma 2, nei limiti delle disponibilita' finanziarie complessive del
Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle
singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla
relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;»;
b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del
servizio, garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della
giornata e per tutti i giorni della settimana, nonche' un'offerta
integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei
servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme
organizzative monoprofessionali, denominate: "aggregazioni funzionali
territoriali", che condividono, in forma strutturata, obiettivi e
percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualita'
assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche' forme
organizzative multiprofessionali, denominate: "unita' complesse di
cure primarie", che erogano prestazioni assistenziali tramite il
coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie
e del sociale a rilevanza sanitaria;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative
multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare forme di
finanziamento a budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di
selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative
previste alla lettera b-bis);
b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le
modalita' con cui le regioni possono provvedere alla dotazione
strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di
cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali;
b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali le aziende
sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e
nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e
concordano i programmi di attivita' delle forme aggregative di cui
alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita'
del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera
b-ter);
b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano
standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali,
all'accessibilita' ed alla continuita' delle cure, demandando agli
accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di
percorsi applicativi;»;
c) la lettera e) e' soppressa;
d) la lettera h) e' sostituita dalle seguenti:
«h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di
medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga
attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente
a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito
nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo
sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
ovvero anche a quelli in possesso di titolo equipollente. Ai medici
forniti dell'attestato o del diploma e' comunque riservata una
percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone
carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto
anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento
dell'attestato o del diploma;
h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di
libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una
graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e
secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi
regionali;
h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista
ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie
provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al
professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla
branca in interesse;»;
e) alla lettera i) le parole: «di tali medici» sono sostituite
dalle seguenti: «dei medici convenzionati»;
f) dopo la lettera m-bis) e' inserita la seguente:
«m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto
organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione,
al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al
sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito
dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva
all'implementazione della ricetta elettronica.».
2. Le regioni provvedono all'attuazione di quanto disposto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale
a legislazione vigente. Le regioni disciplinano le unita' complesse
di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di
poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti
al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonche' nei giorni
prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in
coordinamento e in collegamento telematico con le strutture
ospedaliere, nonche' prevedendo, sulla base della convenzione
nazionale, la possibilita' della presenza di personale esercente
altre professioni sanitarie gia' dipendente presso le medesime
strutture, in posizione di comando ove il soggetto pubblico
incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura
ospedaliera. Le regioni disciplinano altresi' le forme di
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali interessate.
3. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete
assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
processi di mobilita' del personale dipendente dalle aziende
sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre
aziende sanitarie della regione situate al di fuori dell'ambito
provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero
di disponibilita' di posti per effetto della predetta
riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.
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