Decreto semplificazione bis, edilizia e ambiente nella bozza per il CdM

Creato il 28 settembre 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Ci siamo quasi, il decreto sulle semplificazioni bis sta per venire alla luce, in una bozza pronta per il Cdm. Su infrastrutture e ambiente ci sono diverse novità, così come su impianti industriali e bonifiche. Il motivo principale di questo secondo dl semplificazioni bis, così come del primo, è lo snellimento delle procedure per le pubbliche amministrazioni: realizzazione di impianti industriali, bonifiche, infrastrutture e le valutazioni di impatto ambientale sono coinvolte da questo tentativo di diminuzione della burocrazia, delle attese e dei tempi vuoti. Il provvedimento, probabilmente, arriverà settimana prossima al Consiglio dei Ministri accanto ai suoi “fratelli”: il decreto sull’Agenda digitale e le start up innovative.

Scarica la bozza del decreto sulla semplificazione bis

Ecco i punti di maggiore interesse del decreto.

Impianti industriali
Se vengono costruiti edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, e se vengono realizzati ampliamenti e ristrutturazioni degli esistenti, i lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore. All’organo di vigilanza competente per territorio devono essere comunicate informazioni come la descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione e la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. Consultatata la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, un decreto dovrà individuare “secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere e definiti i modelli uniformi da utilizzare”.

Adempimenti nei cantieri (Capo I, Articolo 4)
Vengono individuati modelli semplificati per redigere il piano operativo di sicurezza.

Attrezzature di lavoro (Capo I, Articolo 6)
Si scrive nel decreto: “All’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 11 è sostituito dal seguente: ‘11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell’ARPA, ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, che vi provvede nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. L’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche, secondo le modalità di cui al comma 13’.

Infrastrutture (Capo III)
È stato individuato un nuovo meccanismo per evitare momenti morti a causa dei litigi tra Pubbliche Amministrazioni: se si dovesse verificare dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione sarà rimessa dall’amministrazione al Consiglio dei Ministri. Naturalmente, ci deve essere l’intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate (in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali), o l’intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Provvedimenti di Valutazione di impatto ambientale (Articolo 21 e 26, Capo V)
Dalla data di  pubblicazione nel sito web dell’autorità competente decorrono  i  termini  per  eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

Bonifiche (Capo V, Articolo 23)
L’operatore che vorrà effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica con riduzione della contaminazione, deve presentare all’Amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e i relativi elaborati tecnici esecutivi. L’Amministrazione provvederà sull’istanza “acquisendo in conferenza dei servizi i pareri, nulla osta ed autorizzazioni delle amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi ed attività previste dal progetto di bonifica, eventualmente fissando prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla sua presentazione”.

Terre e rocce scavo (Capo V, Articolo 24)
I materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all’articolo 184-bis se il produttore dimostra:
- che la destinazione all’utilizzo è certa, direttamente presso  un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
- che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione;
- che l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre  di materie prime;
- che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all’Autorità territorialmente competente. Deve, inoltre, confermare all’Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta infine assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti.

Autorizzazione integrata ambientale (Capo V, Articolo 26)
Per accelerare la definizione dei procedimenti e garantire il rispetto dei tempi di adozione dei relativi provvedimenti, al decreto legislativo 152/2006 vengono apportate alcune modifiche, elencate all’articolo 27 della bozza del decreto semplificazioni bis.

Prevenzione incendi (Capo VII, Articolo 35)
Viene definita una specifica disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.


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