I contratti di compravendita o di locazione immobiliare che non hanno tra gli allegati l’APE, l’attestato di prestazione energetica, non saranno più considerati nulla, ma le sanzioni per gli inadempienti saranno salatissime: dai 3.000 ai 18.000 euro.
È quanto si legge nel testo del Decreto Destinazione Italia, approvato dal Consiglio dei Ministri e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e di cui Ediltecnico.it ha anticipato il testo (leggi Destinazione Italia, il testo del Decreto approvato dal CdM).
La sanzione è più bassa (da 1.000 a 4.000 euro) per i contratti di locazione, e, solo se la durata del contrattonon supera i 3 anni, la multa viene dimezzata.
La novità è contenuta all’art. 1 del Decreto Destinazione Italia, che modifica, sostituendo, i commi 3 e 3-bis del d.lgs. 192/2013 già recentemente rimaneggiati dal DL 63/2013. Via dunque la clausola della nullità del contratto e via libera all’inasprimento delle sanzioni pecuniarie per chi non allega l’APE ai contratti di vendita o di locazione.
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 18.000; la sanzione è da Euro 1.000 a Euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, che, per l’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, presentano rapporto al Prefetto, ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»
È opportuno ricordare, come sottolineato dal Consiglio nazionale del notariato, che l’attestato di prestazione energetica va consegnato al momento della chiusura delle trattative per la locazione o per la vendita (consulta anche la nostra Guida all’APE: tutto sull’attestato di prestazione energetica).
Quindi, è la conclusione dell’analisi del Notariato, l’immobile deve essere dotato dell’APE nel momento stesso in cui il proprietario intende o trasferirlo o locarlo (ulteriori dettagli si possono leggere nel post Attestato di Prestazione Energetica: quando si deve consegnare l’APE).