(Tristemente tratto dal resoconto sintetico del consiglio comunale a cura dell’ufficio stampa del Comune di Cremona”)
Dopo l’illustrazione fatta dall’assessore al Bilancio Roberto Nolli e gli interventi dei consiglieri Maura Ruggeri (Partito Democratico), Luca Grignani (Popolo della Libertà), Daniele Soregaroli (Partito Democratico), Guido Borsella (Popolo della Libertà), Daniele Burgazzi (Partito Democratico), Giancarlo Schifano (Italia dei Valori), il Consiglio comunale, con 21 voti favorevoli e 15 astensioni, ha approvato la delibera con la quale si applica, per l’anno 2013, il regime di prelievo tributario Ta.R.S.U. già in vigore nel corso del 2012, determinando i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel medesimo anno, con vincolo della maggiorazione di euro 0,30 per metro quadrato riservata ed introitata allo Stato. Revoca la propria deliberazione n. 27 del 24 giugno 2013 ad oggetto “Definizione del numero e delle scadenze delle rate relative al versamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – anno 2013”. Considera gli avvisi emessi a titolo di acconto Tares 2013, le cui rate sono scadute il 31 luglio 2013 ed il 30 settembre 2013 (come da deliberazione n. 27 del 24 giugno 2013 revocata con il presente atto) come avvisi emessi a titolo di acconto Ta.R.S.U. 2013. Individua la data del 10 febbraio 2014 quale scadenza del pagamento della terza rata a saldo Ta.R.S.U. 2013 e della maggiorazione di euro 0,30 per metro quadrato riservata allo Stato e dallo stesso introitata.
Il legislatore ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e ha contestualmente soppresso tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria. La normativa di riferimento ha stabilito che i comuni, nelle more dell’approvazione delle disposizioni regolamentari TARES e delle relative tariffe, definissero anticipatamente le scadenze relative ai versamenti del tributo, per accelerarne il processo di riscossione. Le recenti disposizioni di legge, in deroga alla normativa di istituzione del tributo Tares, riconoscono ai comuni, per l’anno 2013, la facoltà di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel corso dell’anno 2012, con riferimento al regime di tassazione in vigore nel corso del medesimo anno. I comuni che intendono avvalersi di tale facoltà adottano apposito provvedimento entro il termine per la deliberazione del bilancio preventivo. Conseguentemente, in considerazione dell’attuale congiuntura economica nazionale e con l’intento di non appesantire il carico fiscale dei contribuenti, si è ritenuto opportuno applicare anche per l’anno 2013 il regime tributario Ta.R.S.U., in attesa dell’approvazione del nuovo tributo riferito alla copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti. Si rende pertanto necessario provvedere alla revoca della propria precedente deliberazione che stabiliva il numero delle rate e le relative scadenze Tares per l’anno 2013. La decisione di applicare, anche per l’anno in corso, il regime tributario Ta.R.S.U., adottata successivamente all’emissione di avvisi di pagamento a titolo di acconto Tares 2013, sottintende che tali avvisi vengano considerati a titolo di acconto Ta.R.S.U. 2013, da scomputarsi dalla somma complessivamente dovuta per l’anno 2013. Il ristretto arco temporale intercorrente fra la data di emanazione delle disposizioni normative che riconoscono la facoltà di mantenere il regime tributario in vigore nel 2012 ed il consueto termine di pagamento dell’ultima rata Ta.R.S.U. (30 novembre di ciascun anno), non consente lo svolgimento delle necessarie operazioni volte all’applicazione della Ta.R.S.U., in luogo della Tares, ed impone pertanto lo slittamento della scadenza del pagamento dell’ultima rata Ta.R.S.U. e della maggiorazione statale di euro 0,30 per metro quadrato riservata ed introitata dallo Stato.
45.284805 9.845905