INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del contratto o per licenziamento, (ma purtroppo non in caso di dimissioni), al lavoratore spetta un sostegno economico; l'indennità di disoccupazione.-Per ottenerla occorre presentare la domanda di disoccupazione all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento e disponibilità al lavoro da dare agli uffici per l'impiego territorialmente competenti.-
Il diritto decorre dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni; dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.-
Sono necessari i seguenti requisiti:
- Avere almeno due anni di assicurazione all'INPS.
- Avere una anzianità contributiva di almeno 52 settimane lavorative nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, (la malattia e la maternità obbligatoria contano, la facoltativa no).
Durata: Anni 2002/2003/2004
Al disoccupato viene corrisposta l'indennità per un periodo massimo di sei mesi fino a 49 anni, che sale fino a nove mesi per chi ha superato i 50 anni di età, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 80 del 14 maggio 2005.-
L'indennità è pari al 40% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione con un importo massimo di euro 819,62.-
Durata: Anni 2005/2006/2007
Dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2007 il periodo massimo di riscossione è stato elevato a 7 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per quelli di età superiore ai 50 anni.
L'indennità è pari circa al 50% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione con un importo massimo di euro 985,10:
- Età fino a 49 anni: 50% retribuzione per i primi sei mesi + 30% per il settimo mese
- Età superiore a 50 anni: 50% retribuzione per i primi sei mesi + 40% per i tre mesi successivi + 30% per il decimo mese
Durata: Anni 2008/2009/2010/2011/2012
dal 1° gennaio 2008 il periodo massimo di riscossione è stato elevato 8 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per quelli di età superiore a 50 anni.-
- Età fino a 49 anni: 60% della retribuzione per i primi sei mesi + 50% per i successivi due mesi.-
- Età superiore a 50 anni: 60% retribuzione per i primi sei mesi + 50% per i successivi due mesi + 40% per i restanti quattro mesi.
Rioccupazione:
In caso di rioccupazione va presentata comunicazione all'INPS entro 5 giorni, per la sospensione dell'indennità di disoccupazione. L'indennità non viene sospesa per rioccupazione fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi consecutivi di effettivo lavoro, ad eccezione di contratti a chiamata. Per giornate lavorative inferiori al suddetto limite va presentata mensilmente comunicazione all'INPS, che ne tiene conto in sede di liquidazione dell'indennità di disoccupazione.-
Anno mobile:
Terminati 8 mesi di disoccupazione, se si trova lavoro ad esempio per un mese, l'indennità di disoccupazione successiva decorre dopo un anno dall'inizio della precedente indennità.-
Indennità sostitutiva del mancato preavviso:
Se all'assicurato è pagata un'indennità sostitutiva del mancato preavviso, l'indennità di disoccupazione è corrisposta a partire dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate.-
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
Requisiti per anno 2012Per tutti i lavoratori stagionali e precari, non solo del commercio e turismo, ma anche industria, artigianato, scuola e pubblico impiego in genere.-
Spetta in caso di cessazione del rapporto di lavoro nell'anno 2011 escluso dimissioni
Per ottenerla occorre presentare la domanda entro il 31/03/2012
Sono necessari seguenti requisiti:
- Aver avuto dal 01/01/2011 al 31/12/2011 un rapporto di lavoro dipendente di almeno 78 giornate , in cui ci siano giornate di effettivo lavoro.
- Avere almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene richiestal'indennità: ad esempio, per le indennità pagate nel 2012, il contributo deve essere stato versato entro la fine del 2009.
- Avere un'anzianità assicurativa di almeno due anni
L'indennità è pari al 35% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, con un importo massimo di euro 998,50; per i primi 120 giorni e al 40% della retribuzione dal 121° giorno fino ad un massimo di 180 giorni.-
I lavoratori hanno diritto ad essere indennizzati soltanto per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente.-
Con il diritto all'indennità di disoccupazione si matura anche il diritto all'accredito dei contributi figurativi, utili per la pensione.-
Con il diritto all'indennità di disoccupazione, coloro che sono in possesso dei requisiti maturano anche il diritto all'assegno al nucleo familiare.-
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Requisiti per anno 2012Per chi ha effettuato 102 giornate di lavoro nel biennio e 2 anni di anzianità assicurative ha diritto alla disoccupazione agricola, le domande vanno presentate entro il 31 marzo 2012.-
E' importante inoltre sapere che:
- Trattamento di disoccupazione agricola unico senza più distinzione tra trattamento ordinario e trattamenti speciali
- Per tutti la misura è pari al 40% del salario per il numero delle giornate
- Con il diritto all'indennità di disoccupazione, colo che sono in possesso dei requisiti, maturano anche il diritto all'assegno familiare
DISOCCUPAZIONE APPRENDISTI
L'art. 19 L. n. 2/2009 ha previsto in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente all'intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali un assegno in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento.L'assegno, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione, sarà erogato ai lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto anticrisi, (29 novembre 2008), e con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento, per una durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato, ovvero un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità.
In caso di licenziamento il trattamento è corrisposto per la durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento.-
L'apprendista deve farne domanda entro 68 giorni dal licenziamento.-
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIG)
La cassa integrazione guadagni ordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.
La cassa integrazione guadagni ordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile, esclusi gli apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:
eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
situazioni temporanee di mercato.
Le imprese devono presentare la domanda alle Sedi dell'Inps, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2009 è di € 886,31 ed è elevato a € 1.065,26 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,48).
I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione . La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.
Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima
comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto alla prestazione.
In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell'attività lavorativa.
CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS)
Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle:- imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda;
- imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro;
- imprese di vigilanza.
Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario.
La scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione deve essere effettuata in base al criterio della rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni.
Se l'azienda non ritiene di poter applicare la rotazione, deve indicarne i motivi nella domanda di ammissione al trattamento speciale di Cassa integrazione.
Deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
La domanda deve contenere il programma di risanamento che l'impresa intende attuare, il progetto di ristrutturazione o riconversione aziendale, il conto economico e la situazione patrimoniale dell'ultimo triennio. L'importo corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte.
L'importo del trattamento straordinario non può però superare un limite massimo mensile (per il 2009 tale importo è di € 886,31; il limite è elevato a € 1.065,26 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,48).
Tali importi sono ridotti di un'aliquota pari al 5,84%.
I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. Sono peraltro intervenute varie disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che hanno modificato i limiti temporali suddetti. Se il lavoratore in CIGS svolge contemporaneamente attività retribuita senza averne prima dato notizia alla propria sede dell'Inps, decade dal diritto alla prestazione.
In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro.
INDENNITÀ DI MOBILITÀ
È una prestazione che spetta ai lavoratori che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di:- esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
- licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;
- licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda.
Il lavoratore ne ha diritto quando:
- è iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego;
- ha un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
- può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.
La durata varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda.
I requisiti:
Età del lavoratoreAziende del centro-nordAziende del mezzogiorno
Fino a 39 anni12 mesi24 mesi
da 40 a 50 anni24 mesi36 mesi
oltre 50 anni36 mesi48 mesi
Generalmente l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità aziendale del lavoratore.
In presenza di determinati requisiti di età e di contribuzione viene pagata fino al conseguimento del diritto alla pensione. La domanda di indennità va indirizzata all'Inps e presentata alla Sezione circoscrizionale per l'impiego entro 68 giorni dal licenziamento. L'indennità di mobilità decorre:
- dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
- dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi.
Per i primi 12 mesi:100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile.
Per i periodi successivi:80% del predetto importo.
In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2009 è di € 886,31 lordi mensili (netto € 834,55), elevato a € 1.065,26 lordi mensili (netto € 1.003,05) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.917,48.
L'indennità è pagata ogni mese dall'Inps direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.
Il trattamento si interrompe quando l'interessato:
- viene cancellato dalle liste di mobilità;
- viene assunto con contratto a tempo indeterminato;
- raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità.
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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Gianfranco Censori