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Distanze in edilizia: il caso della sporgenza di un balcone

Creato il 31 ottobre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Distanze in edilizia: il caso della sporgenza dei balconi

Un balcone con una sporgenza di circa 50 cm deve essere considerato rilevante ai fini del calcolo delle distanze in edilizia, secondo quanto disposto dal decreto 1444/1968?

È questo il tenore di una domanda giunta alla Redazione della rivista L’Ufficio Tecnico, per la quale curo insieme ad altri autori la rubrica dedicata ai quesiti e che voglio condividere anche sulle Pagine di Ediltecnico.it.

La risposta al quesito è positiva: sì, una sporgenza di mezzo metro è rilevante per la disciplina delle distanze in edilizia, come ha ricordato recentemente la giurisprudenza con la sentenza del T.A.R. Lombardia (Milano) del 9 agosto 2013, n. 2065.

Il computo della distanza tra edifici, in base alle norme del DM 1444/1968, nel caso in cui le pareti dei fabbricati non si estendano linearmente in altezza, ma manifestino rientranze e sporgenze, deve operarsi distinguendo fra gli sporti dalle ridotte dimensioni, aventi scopo meramente ornamentale e decorativo, da quelli costituenti sporgenze di particolari proporzioni, destinate per i loro caratteri strutturali e funzionali ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono.

Di questi ultimi deve tenersi conto nel computo anzidetto, essendo veri e propri corpi di fabbrica che determinano un aumento dell’edificio in superficie e incidono quindi sulla consistenza volumetrica dello stesso (cfr. Cass., sez. II, 26 novembre 1996, n. 10497) come pure deve tenersi conto di altre sporgenze, quali i balconi, che vengono ad ampliare in superficie e in volume il fabbricato da cui sporgono, occupando lo spazio che deve invece rimanere libero per assicurare il prescritto distacco (cfr. Cass., sez. II, 24 marzo 1993, n. 3533; 10 novembre 2011, n. 23553; Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2005, n. 6909; ord. n. 1914 del 28 aprile 2010; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 11 gennaio 2013, n. 83).

Di conseguenza, nel calcolo delle distanze in edilizia, non possono essere considerati quale mero elemento ornamentale i balconi sporgenti per 50 cm.


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