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Documentazione, i Terragli: la delibera che ha dato il via libera

Creato il 09 giugno 2014 da Bernardrieux @pierrebarilli1

Documentazione, i Terragli: la delibera che ha dato il via libera

Fidenza- I Terragli di p.zza dedla Stazione, notturno


Stralcio dal
Verbale del Consiglio Comunale N° 21 del 17 aprile 2002
"Nuove centralità urbane: Il nodo stazione come ampliamento dell'area centrale di Fidenza" (n.d.r. I Terragli)
La minoranza esce dall'aula. Presenti 11 consiglieri.
Approvato con 10 voti favorevoli (Tedeschi Massimo, Toscani Luigi, Antonini Paolo, Scudieri Luigi, Tomasetig Luciano, Costa Giorgio, Sartori Rita, Parizzi Andrea, Ferrante Sigismondo, Maffini Ennio)
1 contrario (Gandolfi Stefano).


TESTO integrale della delibera che ha dato il via libera ai TERRAGLI p.zza Stazione
All'appello risultano presenti: TEDESCHI MASSIMO, TOSCANI LUIGI, GANDOLFI STEFANO, SCUDIERI LUIGI, TOMASETIG LUCIANO, COSTA GIORGIO, SARTORI RITA, PARIZZI ANDREA, FERRANTE SIGISMONDO,MAFFINI ENNIO, ANTONINI PAOLO.
Essendo presenti in 11 consiglieri il presidente dichiara il raggiungimento del quorum richiesto per la validità della seduta.
Sono scelti a scrutatori i consiglieri: Scudieri Luigi,  Sartori Rita, Antonini Paolo.
Assistono alla seduta gli assessori: Varani Sergio, Ghiozzi Ermanno, Bariggi Maria Pia, Borreri Romualdo.
Entra il consigliere Calza Paolo Mario. Sono presenti 12 consiglieri.
 Calza Paolo Mario a nome dei gruppi di Forza Italia, Alleanza Nazionale, Fidenza Viva e Socialisti Riformisti, viste le considerazioni del consigliere Ferrante, considerato che la minoranza è stata accusata di far perdere tempo al consiglio comunale, dichiara che i predetti gruppi di minoranza hanno abbandonato l'aula e si riservano di riferire le modalità di lavoro del consiglio comunale alla commissione statuto.
Dopo le dichiarazioni il consigliere Calza esce dall'aula.
Restano presenti 11 consiglieri.
5.
L'assessore Varani espone l'argomento.
Interviene il consigliere Gandolfi Stefano sottolineando la pericolosità della soluzione proposta relativa al sottopasso tra via Carducci e via Mazzini.
Scudieri Luigi ritiene pericolosa la viabilità per la casa di via Mazzini e chiede se si può trovare un accordo con i proprietari per una soluzione tecnica alternativa.
Gandolfi Stefano conferma il suo voto contrario.
Il Consiglio Comunale
Considerato:
che con propria deliberazione n. 79 del 6 dicembre 1999, esecutiva, individuò, ai sensi e per gli effetti della l.r. 3 luglio 1998, n. 19 e della deliberazione della giunta regionale n. 1204 del 13 luglio 1999, gli ambiti del territorio comunale urbanizzato da sottoporre a processi di riqualificazione urbana;
che al  programma denominato "Nuove centralità urbane: il nodo stazione come ampliamento dell'area centrale di Fidenza", incluso nell'ambito territoriale n. 1 di cui alla predetta deliberazione, è stato attribuito,  con deliberazione del consiglio regionale n. 88 dell'8 novembre 2000, un finanziamento di L. 697.000.000 pari ad euro 359.970,46 successivamente incrementato, con deliberazione della giunta regionale n. 2418 del 12 novembre 2001, di L.  500.000.000 pari ad euro 258.228,45;
che con propria deliberazione n. 60 del 30 luglio 2001, esecutiva, individuò il perimetro operativo del suddetto programma e decise di attivare, con le proprietà degli immobili presenti all'interno di tale perimetro, la procedura negoziale di cui all'art. 3 della l.r. n.19/98;
che con propria deliberazione n. 116 del 17 dicembre 2001, esecutiva, approvò l'esito della predetta procedura negoziale e lo schema di accordo da stipularsi ai sensi dell'art. 11 della l. 7 agosto 1990, n. 241;
che il suddetto accordo è stato sottoscritto il 20 dicembre 2001;
che la giunta comunale, con deliberazione n. 373 del 20 dicembre 2001 approvò il testo della  proposta di accordo di programma per l'elaborazione e l'attuazione del programma di riqualificazione urbana denominato "Nuove centralità urbane: il nodo stazione come ampliamento dell'area centrale di Fidenza" da  trasmettere alla Regione Emilia-Romagna per le procedure previste dall'art. 9 della già menzionata legge regionale;
che successivamente si è concordato con la regione l'avvio della conferenza preliminare dei servizi di cui all'art. 14 della l.r. n.6/95 così come sostituito dall'art. 40 della l.r. n. 20/2000 per la valutazione del programma in variante al vigente piano regolatore generale (approvato con deliberazione della giunta provinciale n.. 1470 del 6 dicembre 1996);
che le modifiche al suddetto piano regolatore previste dal programma di riqualificazione urbana riguardano:
- la perimetrazione del comparto con l'unione in un'unica scheda delle aree di intervento 1.1.A (stazione) e 1.2 (Foro Boario) e l'inclusione in essa dell'area distinta al foglio 103, mapp. 95 del NCT del Comune di Fidenza, nonché delle aree pubbliche poste tra esse;
-  l'adeguamento dei parametri volumetrici, delle possibilità di intervento, delle aree di cessione, degli obblighi urbanizzativi inerenti al comparto di nuova formazione, fatti salvi gli indici volumetrici spettanti alle aree private già incluse in schede di progetto.
che nella prima seduta della predetta conferenza preliminare, tenutasi il giorno 11 febbraio 2002, si è riscontrata una sostanziale adesione alle linee del programma di intervento (peraltro coerenti, negli obiettivi generali e nelle finalità, con quanto previsto dal PRG), infatti sono state avanzate sugli aspetti tecnici  unicamente richieste di approfondimento sulla caratterizzazione acustica ed archeologica delle aree di intervento;
che per quanto riguarda la valutazione del rumore, l'azienda USL ed  ARPA, nel valutare favorevolmente l'adiacente comporto denominato "Le Torri", hanno, con note del 20 marzo 2002 prot. n. 6017, ritenuto corretto lo studio di impatto acustico presentato dai soggetti attuatori;
che per quanto attiene la caratterizzazione archeologica sono in corso gli studi del caso che, non appena ultimati, verranno sottoposti a valutazione prima dell'approvazione definitiva del piano urbanistico attuativo;
che con l'obiettivo di raggiungere il migliore e più adeguato assetto fisico-morfologico dell'area urbana di riferimento, gli estensori del piano guida proff. arch.ti Adolfo Natalini e Vittorio Savi  unitamente all'ufficio comunale , hanno dapprima valutato e successivamente ritenuto opportuno proporre una modifica degli assetti precedentemente definiti ed in particolare:
- allineamento del nuovo fronte urbano di via Carducci con il fabbricato ferroviario;
- spostamento della localizzazione della stazione autolinee, non più allocabile negli spazi antistanti i fabbricati a torre causa l'interramento della viabilità veicolare di attraversamento del piazzale della stazione;
- collegamento in un unico fronte urbano dei fabbricati a torre e dello "zoccolo urbano" fra di essi compreso;
che tali modificazioni non comportano variazioni dei dati quantitativi delle aree di cessione e degli indici volumetrici del piano attuativo ed esaltano gli obiettivi che l'amministrazione ha voluto perseguire con i programmi di recupero urbanistico già prefigurati nel PRG del 1996 e rafforzati nell'individuazione degli ambiti da assoggettare a processi di riqualificazione urbana;
che il diverso allineamento dei fabbricati comporta la necessità di regolare i rapporti tra uno dei  soggetti attuatori (Fidentia s.r.l. ) del piano urbanistico attuativo oggetto di questa deliberazione e i soggetti attuatori del piano particolareggiato di iniziativa privata  della scheda di progetto 1.1/B denominata "Le Torri" individuata dal vigente piano regolatore generale in via G. Carducci nel capoluogo, rendendosi quindi  necessario che  questi ultimi acquisiscano la porzione di area, ora di proprietà della predetta società, ovvero di cui essa è promissaria acquirente, che con la  sottoscrizione degli accordi e convenzioni per la realizzazione del già indicato programma di riqualificazione urbana essa si impegna a cedere gratuitamente al Comune o ad altro soggetto da esso indicato,  priva di capacità edificatoria (intesa quale indice volumetrico) che permarrà in capo alla Fidentia s.r.l., contornata in colore blu nella planimetria costituente tavola  n. 13 del piano urbanistico attuativo, estesa ca. mq. 46 e confinante a nord con proprietà Comune di Fidenza, a sud e ad est con le proprietà individuate nella scheda di progetto 1.1/B "Le Torri" e ad ovest  con proprietà Fidentia s.r.l..
che la commissione edilizia ha già valutato le linee guida del programma nella seduta del 26 luglio 2001;
che la commissione consiliare per l'urbanistica e l'assetto del territorio ha esaminato, nella seduta del 4 aprile 2002, il piano attuativo in variante al vigente piano regolatore generale;
che occorre ora provvedere, a norma dell'art. 35 della l.r. 23 marzo 2000, n. 20,  all'adozione del piano urbanistico  attuativo che comporta variante al vigente piano regolatore generale (approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 1470 del 6 dicembre 1996)
 Visto l'art. 42.2 sub b) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Recepito il parere espresso il  12 aprile 2002 a norma dell'art. 49.1 del citato testo unico dal funzionario responsabile  dei servizi III, IV e V del settore IV (tecnico) secondo cui "la proposta di deliberazione è tecnicamente regolare";
Dato atto che questa deliberazione non comporta impegno dio spesa né riduzione delle entrate previste in bilancio;
Con  10 voti favorevoli (Tedeschi Massimo, Toscani Luigi, Antonini Paolo, Scudieri Luigi, Tomasetig Luciano, Costa Giorgio, Sartori Rita, Parizzi Andrea, Ferrante Sigismondo, Maffini Ennio) ed 1 contrario (Gandolfi Stefano), palesi, presenti e votanti 11 consiglieri;
D e l i b e r a
1.- di adottare, ai sensi dell'art. 40 della l.r. 24 marzo 2000, n. 20, per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana denominato: "Nuove centralità urbane: Il nodo stazione come ampliamento dell'area centrale di Fidenza", variante al vigente piano regolatore generale (approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 1470 del 6 dicembre 1996), avente i seguenti contenuti:
- riperimetrazione del comparto con l'unione in un'unica scheda delle aree di intervento 1.1.A (stazione) e 1.2 (Foro Boario) e l'inclusione in essa dell'area distinta al foglio 103, mapp. 95 del NCT del Comune di Fidenza, nonché delle aree pubbliche poste tra esse;
-  adeguamento dei parametri volumetrici, delle possibilità di intervento, delle aree di cessione, degli obblighi urbanizzativi inerenti al comparto di nuova formazione, fatti salvi gli indici volumetrici spettanti alle aree private già incluse in schede di progetto;
2.- di adottare,  a norma e per gli effetti dell'art. 35 della l.r. 23 marzo 2000, n. 20, per la realizzazione del suddetto programma, il piano urbanistico attuativo costituito dai seguenti elaborati:
1)  tavola n. 01: stralcio di p.r.g.  ed estratto catastale;
2)  "     n. 0.2:relazione fotografica;
3) "n. 1.1:stato attuale scala 1:250;
4) "n.1.2:stato attuale scala 1:250;
5) "n. 2.1:stato attuale reti ENEL, pubblica illuminazione, Telecom in scala 1:250;
6) "n. 2.2:stato attuale reti ENEL, pubblica illuminazione, Telecom in scala 1:250;
7) "n. 2.3:stato attuale reti acquedotto, gasdotto, fognatura in scala 1:250;
8) "n. 2.4:stato attuale reti acquedotto, gasdotto, fognatura in scala 1:250;
9) "n. 3.1:progetto schemi impianti a rete (ENEL, pubblica illuminazione, Telecom)  in scala 1:500;
10) "n. 3.2: progetto schemi impianti a rete (acquedotto, gasdotto e fognatura)  in scala 1:500;
11) "n. 4.1: perimetrazioni di comparto in scala 1:2000;
12) "n. 5.1: schemi tipologici in scala 1:500;
13)  "n. 6.1:planivolumetrico con profili altimetrici in scala 1:500;
14) "n. 6.2: planimetria di progetto in scala 1:500;
15) "n. 7.1:elaborati cogenti di piano guida - Via Carducci;
16) "n. 7.2: elaborati cogenti di piano guida - particolari costruttivi;
17) "n. 8:norme di attuazione;
18) "n. 9:relazione di spesa per opere di urbanizzazione primaria;
19) "n. 10: relazione geologica;
20) "n. 11: documentazione catastale;
21) "n. 12:relazione illustrativa;
22) "n. 13:planimetria relativa all'area che Fidentia dovrà cedere ed individuazione stralci di attuazione;
 firmati dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario generale;
3. - di autorizzare la stipulazione con i soggetti attuatori del programma  di convenzione conforme al seguente schema per la regolazione dei rapporti fra essi ed il Comune, autorizzando il funzionario responsabile del servizio ad apportare al testo le modifiche che riterrà necessarie per la tutela degli interessi del Comune per il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico:
COMUNE DI FIDENZA
CONVENZIONE REGOLATRICE DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO "NUOVE CENTRALITA' URBANE: IL NODO STAZIONE COME AMPLIAMENTO DELLAREA CENTRALE DI FIDENZA".
Repubblica Italiana
***
Questo giorno.............del mese di .............. dell'anno duemiladue (....................), in Fidenza, nella casa comunale, avanti a me ...................., ..................autorizzato a ricevere questo atto dall'art. 97 del testo unico degli Enti Locali approvato con d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 41.7 dello statuto dell'ente (adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 12 giugno 1991), sono comparsi:
. arch. Alberto Gilioli, nato in Salsomaggiore Terme il 20 dicembre 1966, elettivamente domiciliato per questo atto presso la sede comunale, quale funzionario del Comune di Fidenza (codice fiscale 82000530343), agente in detta sua qualità, a norma dell'art. 107.3 sub c) del citato testo unico e dell'art. 39.1 n. 7 dello statuto dell'ente, in virtù dell'attribuzione conferitagli dal................ed in attuazione della deliberazione del ............................................., allegata in copia autentica a questo atto sub A;
- sig. ............................................................................................................………………………..
- sig. .............................................................................................................……………………..
comparenti della cui identità personale sono certo, i quali, senza l'assistenza di testimoni, cui rinunciano espressamente in accordo fra di loro e con il mio consenso;
con questo atto, formato a norma e per gli effetti dell'art. 28 della l.- 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 8 della l. 6 agosto 1967, n. 765, degli artt. 25.3 e 22.2 della l.r. 7 dicembre 1978, n. 47, modificati dagli artt. 20 e 17 della l.r. 29 marzo 1980, n. 23 e dell'art. 41.2 lett. a) della l.r. 24 marzo 2000, n. 20;
convengono e stipulano
quanto segue per l'attuazione del piano urbanistico  attuativo di iniziativa pubblica del programma di riqualificazione urbana denominato "Nuove centralità urbane: Il nodo stazione come ampliamento dell'area centrale di Fidenza, approvato con deliberazione del consiglio comunale n………..del……………., ubicato  in Fidenza fra le vie…………………………………………………………………………………………….. e catastalmente individuato …………………………………………………………………………….
I predetti soggetti attuatori
Si obbligano

per sé e per eventuali loro successori (sui quali le obbligazioni contratte con questo atto incomberanno, a prescindere dall'espressa assunzione, per il solo fatto della successione) a realizzare il piano urbanistico  attuativo anzidetto, in conformità agli elaborati annessi all'autorizzazione………………………..del funzionario del Comune n……………… e ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione primaria previste nel piano con le modalità da esso risultanti, secondo il progetto esecutivo autorizzato con atto ……………….., redatto secondo le norme tecniche adottate con deliberazione della giunta comunale n. 1105 del 7 novembri 1991:
-sotto la vigilanza dell'ufficio tecnico comunale cui  i predetti soggetti attuatori dovranno comunicare tempestivamente: l'identità dei tecnici direttori dei lavori e responsabili per la sicurezza e dell'impresa o delle imprese esecutrici, l'inizio e il termine dei medesimi, quest'ultimo da accertarsi con processo verbale compilato in contraddittorio tra tecnico comunale, direttore dei lavori ed imprese esecutrici;
-con divieto di apportare modifiche esecutive ai progetti senza autorizzazione comunale;
-con obbligo di osservanza dell'art. 57 del vigente regolamento edilizio comunale;
-con obbligo di adempiere, nel termine prefissato dall'amministrazione con apposita intimazione, alle prescrizioni che in corso d'opera l'ufficio tecnico comunale ritenesse di impartire per l'esecuzione dei progetti approvati;
-con l'obbligo di prestare garanzia per somma corrispondente all'importo dei lavori da eseguire desunto dalla relazione previsionale di spesa delle opere di urbanizzazione allegata al progetto anzidetto riferito agli stralci attuativi di cui si iniziano i lavori, in uno dei modi consentiti dalle disposizioni vigenti, per l'appalto di opere pubbliche;
-con responsabilità diretta per l'operato degli esecutori dei lavori.
In particolare Fidentia s.r.l. si obbliga inoltre , per sè e per eventuali suoi successori , a realizzare, con le anzidette modalità e nei tempi e limiti di spesa di cui all'accordo ex art. 11 L.n. 241/90, le seguenti opere di urbanizzazione di interesse generale:
1)   a propria cura e spese, in conformità al progetto esecutivo che verrà consegnato dal Comune di Fidenza, la nuova scuola in sostituzione di quella attualmente insistente in parte delle aree interne al piano urbanistico;
2)  a propria cura e spese, nel sottosuolo (intero secondo sottopiano)  dell'area del Foro Boario posti macchina che, in considerazione del diritto del Comune di Fidenza di edificazione nello stesso sottosuolo, verranno automaticamente acquisiti al patrimonio comunale. Il sottopiano in questione dovrà essere progettato in modo da assicurare non meno di n. 190 posti macchina. Viene allegata al presente atto planimetria nella quale è individuata l'area ove dovranno essere realizzati i posti macchina in questione;
3)  a propria cura  e spese, in conformità al progetto esecutivo  che verrà consegnato dal Comune di Fidenza, il sottopasso viario di piazza  della stazione;
4)  a propria cura e spese, in conformità alle linee guida  del programma approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 30 luglio 2001, la sistemazione dello spazio antistante il fabbricato alberghiero, tra il limite del fabbricato stesso ed il prolungamento della via Gramsci.
Il Sig. Bergamaschi, in particolare, si obbliga ad eseguire gli interventi di allaccio alle pubbliche reti secondo quanto previsto dagli esecutivi delle opere di urbanizzazione, restando ferme le obbligazioni assunte nell'accordo stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sottoscritto in data 20 dicembre 2001 e registrato a Fidenza il 28 dicembre 2001 al n. 2915/3.
Il funzionario stipulante per il Comune dà atto che Fidentia s.r.l. ha prestato, a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria polizza fideiussoria …………………………………………………………………………………… pari al 100% dell'importo delle opere da realizzare, ferma restando la prestazione delle garanzie specificate nell'accordo stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sottoscritto in data 20 dicembre 2001 e registrato a Fidenza il 28 dicembre 2001 al n. 2915/3.

L'intraprendimento dei lavori di costruzione di qualunque degli edifici o delle opere di urbanizzazione previsti nel piano dovrà essere preceduto dal deposito presso l'ufficio tecnico del Comune:
1) della planimetria, in  scala non minore di 1:500, del comparto, anche per stralci, indicante il tracciamento delle singole aree fabbricabili e di quelle destinate all'urbanizzazione, distinte per specie, con tutte le misure lineari e di superficie, la posizione dei picchetti, la posizione dei picchetti di vertice delle figure geometriche infitti in campagna ed i capisaldi assunti a riferimento;
2) ogni progetto speciale, perizia o relazione prescritti dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività edilizia.
La regolare esecuzione del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di cui al precedente punto 1° sub 1), 2), 3) e 4) sarà accertata mediante collaudo o verifica di regolare esecuzione, da effettuarsi entro 4 mesi dalla ricognizione dell'ultimazione di ciascuna e con le modalità previste dal regolamento approvato con d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, in quanto applicabili. Le spese di collaudo graveranno sui soggetti attuatori per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria mentre le spese di collaudo per quelle di cui al precedente punto 1° sub 1), 2), 3) e 4) graveranno  in conformità alle previsioni dell'accordo ex art. 11 L.n.241/90.
La regolare esecuzione del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria, eseguito anche per stralci, è condizione necessaria per il rilascio del certificato di conformità edilizia a norma dell'art. 10 della l.r. 26 aprile 1990, n. 33, di qualunque degli edifici.
Il Comune potrà rivalersi di preferenza sulla garanzia prestata per il risarcimento delle spese che gli incombessero e dei danni che subisse per essersi dovuto sostituire ai soggetti obbligati nell'esecuzione delle opere ovvero per aver dovuto agire in giudizio onde ottenere l'adempimento delle obbligazioni da essi assunte.
Le controversie che insorgessero tra amministrazione comunale e soggetti obbligati, se non saranno regolate convenzionalmente, saranno rimesse al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di intesa tra loro ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Parma. Si applicheranno al giudizio arbitrale le norme del codice di procedura civile. Gli arbitri decideranno la controversia con lodo rituale, secondo diritto.
I soggetti attuatori assumono, quanto alle opere di urbanizzazione, l'obbligo della garanzia prevista dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, intendendosi essi o i loro successori sostituiti all'appaltatore per l'applicazione delle norme ed il contenuto delle garanzie identificato nell'obbligazione di eliminazione dei vizi o di ripristino o rifacimento delle opere, con imputazione agli stessi del rischio previsto dall'art. 1673 del codice civile, con loro obbligo di provvedere alla manutenzione delle stesse opere fino al loro collaudo favorevole, ovvero fino a che non sia scaduto il termine dianzi convenuto per il compimento del collaudo.
Entro 90 giorni dalla scadenza dello stesso termine il Comune dovrà accettare le opere e rinunciare alla garanzia prestata per la loro esecuzione, ovvero consentire alla sua progressiva riduzione, in caso di accettazione per parti, proporzionalmente all'importo di ciascuna previsto nel menzionato computo metrico.

Le aree destinate dal piano particolareggiato a sede di opere di urbanizzazione , quali sono individuate negli elaborati progettuali:
1)  tavola n. 01: stralcio di p.r.g.  ed estratto catastale;
2)  "     n. 0.2:relazione fotografica;
3)"n. 1.1:stato attuale scala 1:250;
4)"n.1.2:stato attuale scala 1:250;
5)"n. 2.1:stato attuale reti ENEL, pubblica illuminazione, Telecom in scala 1:250;
6)"n. 2.2:stato attuale reti ENEL, pubblica illuminazione, Telecom in scala 1:250;
7)"n. 2.3:stato attuale reti acquedotto, gasdotto, fognatura in scala 1:250;
8)"n. 2.4:stato attuale reti acquedotto, gasdotto, fognatura in scala 1:250;
9)"n. 3.1:progetto schemi impianti a rete (ENEL, pubblica illuminazione, Telecom)  in scala 1:500;
10)"n. 3.2:progetto schemi impianti a rete (acquedotto, gasdotto e fognatura)  in scala 1:500;
11)"n. 4.1:perimetrazioni di comparto in scala 1:2000;
12)"n. 5.1:schemi tipologici in scala 1:500;
13)  "n. 6.1:planivolumetrico con profili altimetrici in scala 1:500;
14)"n. 6.2:planimetria di progetto in scala 1:500;
15)"n. 7.1:elaborati cogenti di piano guida - Via Carducci;
16)"n. 7.2:elaborati cogenti di piano guida - particolari costruttivi;
17)"n. 8:norme di attuazione;
18)"n. 9:relazione di spesa per opere di urbanizzazione primaria;
19)"n. 10:relazione geologica;
20)"n. 11:documentazione catastale;
21)"n. 12:relazione illustrativa;
22)"n. 13:planimetria relativa all'area che Fidentia dovrà cedere ed individuazione stralci di attuazione;
dovranno essere trasferite al Comune dagli attuatori previo loro frazionamento catastale, distinto secondo la loro destinazione.
Essi assumeranno per intero la spesa di redazione, registrazione, trascrizione dell'atto di trasferimento e della conseguente voltura catastale.
Il Comune potrà chiedere il trasferimento dal momento in cui le aree destinate all'urbanizzazione saranno state individuate in campagna (ciò che dovrà avvenire prima dell'inizio di qualunque lavoro). Il trasferimento costituirà comunque condizione per il rilascio del certificato di conformità edilizia a norma dell'art. 10 della l.r. 26 aprile  1990, n. 33, di qualunque degli edifici, ma il Comune dovrà prestarsi alla stipulazione del contratto entro 90 giorni dall'offerta dell'atto comunicatagli dagli attuatori, in mancanza il rilascio del certificato non potrà essere rifiutato o ritardato soltanto per detta causa.
Le opere di urbanizzazione incorporate nelle predette aree, sotto e sopra il suolo (fatto salvo quanto previsto dagli elaborati di piano e dal già richiamato accordo ex art. 11 L. 241/90), esistenti al momento del trasferimento o ancora da eseguire, accederanno alla proprietà del Comune di Fidenza e quindi  perverranno al suo patrimonio.
E' fatto obbligo agli attuatori di provvedere, a loro cure e spese, alla eliminazione   di ogni e qualsivoglia inconveniente che si dovesse verificare nelle zone di pertinenza realizzate nel sottosuolo di aree pubbliche di cessione o gravate da uso pubblico;

Gli interventi di urbanizzazione e di edificazione previsti dal piano urbanistico attuativo dovranno essere realizzati nei tempi previsti nel cronoprogramma allegato al più volte citato accordo ex art. 11 L. 241/90 .
Le opere di urbanizzazione, così come gli edifici potranno essere realizzati anche per stralci, secondo la successione temporale indicata nella tavola n. 13 del piano urbanistico attuativo e nel rispetto delle sue norme di attuazione , purché le parti eseguite siano funzionali, collaudabili e fruibili.
In caso di inosservanza dei provvedimenti autorizzativi comunque denominati, relativi agli interventi edificatori previsti dal piano urbanistico attuativo, i soggetti attuatori ed i loro successori saranno passibili, ciascuno per gli interventi di cui sia autore, delle sanzioni amministrative e penali previste dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

Prima del rilascio di ciascun provvedimento autorizzativo ad edificare:
-Fidentia srl, in considerazione degli obblighi urbanizzativi assunti con il presente atto e con l'accordo ex art. 11 L.n. 241/90, e quindi delle urbanizzazioni che andrà a realizzare (prevedendosi che in caso di mancata realizzazione per qualsivoglia motivo di taluna di tali opere dovrà corrispondersi l'equivalente monetario e la spesa realizzativa prevista), dovrà corrispondere al Comune di Fidenza il contributo sul costo di costruzione previsto dagli artt. 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
-Bergamaschi Massimiliano dovrà invece corrispondere al Comune di Fidenza:
a)il contributo di urbanizzazione previsto dagli artt. 5 e 10.2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolato con applicazione della determinazione vigente al tempo del provvedimento;
b)il contributo sul costo di costruzione previsto dagli art. 6 e 10 della stessa legge.
Gli obbligati potranno giovarsi, prestate le adeguate garanzie finanziarie, delle rateizzazioni di pagamento previste dalla legge ed ammesse dalle norme regolamentari comunali.

Gli attuatori si obbligano a realizzare a loro cura e spese nei limiti di cui al più volte richiamato accordo ex art. 11 l. 241/1990, come opere di urbanizzazione primaria, le reti di fognatura, di gasdotto, di acquedotto, di pubblica illuminazione, di rete elettrica, ecc….. colleganti il comparto alle infrastrutture esistenti e a cederle gratuitamente al Comune dopo che sia stata accertata la loro regolare esecuzione mediante collaudo da effettuarsi con le modalità indicate ai precedenti paragrafi 2° e 3°, in quanto applicabili.

Le parti hanno sottoscritto in data 20 dicembre 2001 l'accordo di cui all'art. 11 della l. 7 agosto 1990, n. 241 ed all'art. 3,  u. c., della l.r. 3 luglio 1998, n. 19 approvato  in schema con deliberazione del consiglio comunale n. 116 del 17 dicembre 2001 contenente gli ulteriori obblighi degli attuatori. Detto accordo è stato registrato a Fidenza il 28 dicembre 2001 al n. 2915/3 e costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione urbanistica i cui contenuti vengono qui tutti ribaditi e confermati, nulla escluso od eccettuato. Oltre alle obbligazioni di cui a tale atto ed alla presente convenzione, in considerazione del fatto che più approfondite valutazioni morfologiche ed architettoniche hanno condotto a rivedere alcuni allineamenti e previsioni progettuali (risultanti dal raffronto tra le schede allegate all'accordo ex art 11 L.n. 241/90 ed i disegni di cui al piano particolareggiato), mantenendo del tutto immutate le previste volumetrie, Fidentia s.r.l. al fine di consentire l'attuazione di tali previsioni, si obbliga a cedere gratuitamente al Comune di Fidenza, ovvero a soggetto che verrà da esso indicato, la porzione di area contornata in colore bleu nella planimetria costituente tavola  n. 13 , estesa ca. mq. 46 e confinante a nord con proprietà Comune di Fidenza, a sud e ad est con le proprietà individuate nella scheda di progetto 1.1/B "Le Torri" e ad ovest  con proprietà Fidentia s.r.l.. La cessione avverrà a corpo e non a misura, e l'area dovrà essere libera da ipoteche, oneri, pesi,  servitù, nonché rapporti giuridici. Si precisa che l'area verrà ceduta senza alcuna capacità edificatoria (intesa quale indice volumetrico) che permarrà in capo alla cedente per essere utilizzata in altra porzione del comparto. In deroga alla solidarietà gravante sugli aventi causa relativamente alle aree incluse nel comparto, si precisa che nessun onere (tra quelli previsti dalla presente convenzione nonché dall'accordo ex art. 11 L.n: 210/90) graverà sull'acquirente della porzione di area de qua (Comune di Fidenza o soggetto da esso indicato) in quanto la cessione avviene al solo fine di assicurare il miglior assetto morfologico ed architettonico e di meglio armonizzare l'intervento con quello previsto dal piano attuativo relativo al confinante comparto (piano denominato "Le Torri"). La cessione avverrà a semplice richiesta del Comune di Fidenza, con oneri di frazionamento e notarili a carico del Comune di Fidenza e/o da soggetto da esso indicato.

I soggetti attuatori si obbligano, in conformità a quanto previsto dal più volte richiamato accordo ex art. 11 l. 241/1990 e dall'accordo di programma sottoscritto in data …………, ad eseguire gli interventi edificatori rispettando in modo vincolante gli elaborati di piano relativi agli aspetti morfologico-edilizi ed architettonici redatti dagli estensori del piano-guida  proff. arch.ti Adolfo Natalini e Vittorio Savi già agli atti. Tale obbligo si intende esteso al rispetto degli aspetti morfologico-edilizi ed architettonici quali risulteranno dagli ulteriori elaborati che verranno predisposti dai suddetti professionisti in accordo con i soggetti attuatori.

L'area individuata nell'elaborato costituente l'allegato n…..del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione approvato in data odierna dovrà essere ceduta gratuitamente  al Comune di Fidenza quale zona ecologica attrezzata per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
La cessione della suddetta area dovrà avvenire gratuitamente e con le modalità previste da questo atto per la cessione delle altre opere di urbanizzazione primaria.
10°
Tutte le spese inerenti e conseguenti la redazione, la registrazione e la trascrizione di questa convenzione sono assunte per intero a carico dei soggetti attuatori.
11°
Le parti chiedono la registrazione e la trascrizione di questa convenzione a tassa fissa a norma delle disposizioni combinate degli artt. 20.1 della l. 28 gennaio 1977, n. 10 e 32 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
*****
4.- di disporre, nelle forme rituali, il deposito, la pubblicazione e la trasmissione alla provincia di Parma della suddetta variante e relativo piano urbanistico attuativo.
…….
Con successiva e separata votazione
Il Consiglio Comunale
 Con  10 voti favorevoli (Tedeschi Massimo, Toscani Luigi, Antonini Paolo, Scudieri Luigi, Tomasetig Luciano, Costa Giorgio, Sartori Rita, Parizzi Andrea, Ferrante Sigismondo, Maffini Ennio) ed 1 astenuto (Gandolfi Stefano), palesi, presenti e votanti 11 consiglieri;
d e l i b e r a
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile per l'art. 134.4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.http://feeds.feedburner.com/BlogFidentino-CronacheMarziane

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