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Ecco i punti da trattare nel piano di demolizione secondo il TU Sicurezza

Creato il 27 settembre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Ecco i punti da trattare nel piano di demolizione secondo il TU Sicurezza

Il Testo Unico dell’Edilizia, DPR 380/2001, annovera nella categoria della ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1 lettera d) ) anche gli interventi di “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente ricostruzione dei ruderi” (leggi anche Ricostruzione dei ruderi: indispensabile accertare la consistenza precedente).

Le attività di demolizione presentano il maggior livello di rischio tra quelle del comparto edilizio, per motivi facilmente intuibili.

Per eseguire un intervento di demolizione senza esporre a rischi eccessivi, e a volte deliberati, gli operatori del cantiere, gli occupanti delle aree e delle proprietà limitrofe, la legge impone la predisposizione un Piano di Demolizione.

Infatti il d.lgs. 81/08 e s.m.i., all’art. 151 al comma 1 e 2 impone che:

“1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.

2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza”.

Quindi gli oneri della pianificazione e controllo ricadono sia sul CSP sia sul CSE che devono essere in grado di redigere e aggiornare, in relazione alle metodologie dell’impresa esecutrice specializzata nel settore, tutti i documenti di sicurezza.

La legge non fornisce particolari indicazioni in merito ai punti da inserire nel piano di demolizione, se non estrapolandoli dalla sequenza dei comma degli articoli dal 150 al 156.

Il piano di demolizione è appunto il documento che deve raccogliere tutti questi aspetti. In linea generale esso descrive:

- l’estensione dell’intervento,

- il tipo di macchine utilizzate,

- le procedure che devono essere attuate per la rimozione e demolizione dei vari elementi strutturali.

Esso include inoltre le valutazioni dei rischi inerenti sostanze pericolose presenti nel sito ed i metodi di bonifica, la valutazione dei rischi ambientali, in particolare polvere e rumore, e le misure di controllo ed attenuazione; in relazione a questi ultimi aspetti si possono allegare il Piano di controllo polveri e il Piano di controllo rumore.

In esso saranno esposte tutte le misure di sicurezza, collettiva ed individuale degli operatori, con l’individuazione e prescrizione degli appropriati DPI, e prevede le misure che saranno da attuare per consegnare il sito in idoneo stato di sicurezza.

A tal proposito, secondo la più accreditata bibliografia e norme di comprovata validità, tra i punti da trattare per una corretta redazione di un Piano di Demolizione si hanno:

1. Approfondita conoscenza del sito e delle condizioni al contorno (vincoli fisici, recettori sensibili ecc);

2. Individuazione vincoli normativi (presenza materiali inquinanti, gestione dei residui di demolizione ecc.)

3. Pianificazione delle operazioni (sequenza operazioni, tipologie di macchine e tecnica di demolizione ecc.)

4. Individuazione di apposite misure di protezione collettiva

5. Indagine e verifiche sulla stabilità delle strutture

6. Individuazione di apposite misure di protezione ambientale (polveri, vibrazioni, rumore ecc.)

7. Individuazione di apposite misure di sicurezza in cantiere

8. Valutazione dei rischi

9. Redazione di apposite procedure di informazione e comunicazione

10. Redazione di apposite procedure di emergenza

11. Verifica dei requisiti delle imprese

Il tema è di estremo interesse perché sebbene il d.lgs. 81/2008 non fornisca indicazioni di dettaglio sul mondo delle demolizioni, esso in modo implicito fornisce la traccia degli aspetti da considerare.

È noto che il d.lgs. 81/2008 ha carattere prestazionale quindi, sia per i committente sia per i tecnici, corre l’obbligo, in carenza legislativa specifica, di fare riferimento allo stato dell’arte della scienza e della tecnica nella materia specifica, affidandosi comunque ad imprese e tecnici di comprovata esperienza con i quali individuare e seguire il percorso metodologico appena descritto.

Ing. Nicola Mordà e arch. Marco Q. Duma – DoMo Studio – Torino


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