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Ecco tutte le principali novità del “Ddl di riforma della Scuola”. Via libera dalla Camera, ora al vaglio del Senato

Creato il 21 maggio 2015 da Stivalepensante @StivalePensante

Dal “super preside” alla Card per l’aggiornamento dei prof, dallo school bonus alle assunzioni di 100mila docenti. Il Ddl di riforma della scuola ha ottenuto il via libera della Camera con diverse modifiche rispetto al testo originario e la parola passa ora al Senato dove, come è stato più volte ribadito, “saranno possibili ulteriori miglioramenti” purché “non se ne stravolga l’impianto”. La riforma targata Renzi-Giannini ha incassato dall’assemblea di Montecitorio 316 voti favorevoli e 137 contrari. Solo un deputato si è astenuto.

(Foto © giorgiozanin.com)

(Foto © giorgiozanin.com)

Tutte le principali novità del Ddl di riforma della scuola. Il ddl prevede l’assunzione di circa 100 mila precari a partire dal primo settembre, maggiori poteri per i presidi, limite di 36 mesi per i contratti di supplenza e un fondo di 200 milioni di euro all’anno per premiare il merito dei docenti mentre è stata stralciata la norma sulla possibilità per i contribuenti italiani di finanziare la scuola, pubblica o paritaria, con il 5 per mille.

L’articolo 1 chiarisce gli obiettivi del ddl e l’impianto pedagogico e posti al centro l’autonomia, così come definita dalla legge Berlinguer del 1997, l’apertura delle scuole al territorio, il coinvolgimento pieno della comunità scolastica nella definizione del piano dell’offerta formativa e l’apprendimento per competenze.

L’articolo 2 affida al dirigente scolastico la garanzia di “un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali”, “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”. L’articolo introduce anche la novità dell’organico dell’autonomia”, istituito sull’intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e che tutti i docenti che ne fanno parte “concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento”. Il testo approvato prevede che il Piano triennale sia rivedibile annualmente ed è elaborato non più dal dirigente scolastico, ma dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico ed approvato dal consiglio di circolo o di istituto.

L’articolo 3 riguarda il percorso formativo dello studente e introduce la novità del curriculum dello studente che raccoglie “tutti i dati utili ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite”. Nel corso dell’esame in Aula è stata soppressa la contestata norma che prevedeva tra i finanziamenti esterni dei percorsi formativi anche quelli derivanti dalle sponsorizzazioni.

L’articolo 4 rafforza il collegamento fra scuola e mondo del lavoro. In particolare, introduce una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei), prevede la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli ordini professionali e dispone che l’alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche – nonché, in base alle modifiche apportate durante l’esame in sede referente, all’estero – e anche con la modalità dell’impresa formativa simulata. Per le finalità indicate, nonché per l’assistenza tecnica e il monitoraggio dell’attuazione delle stesse, viene autorizzata la spesa di 100 milioni di euro dal 2016.

L’articolo 5, invece, riguarda l’insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari. Le novità principali rispetto alla legislazione vigente sono la previsione di una disciplina transitoria per l’accesso al già previsto ruolo speciale e nella specifica che i docenti di tale ruolo speciale sono incardinati nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

L’articolo 7 prevede quindi che il Miur adotti il piano nazionale scuola digitale. “Con l’ok all’articolo 7 – commenta il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, su Twitter – stanziati 90 milioni per il piano digitale e per i laboratori”. L’articolo 6 è stato invece accantonato perché manca il parere della commissione Bilancio su un emendamento della commissione. L’articolo 8, sull’organico dell’autonomia per l’attuazione dei piani triennali dell’offerta formativa.

L’articolo 9 del ddl, assai modificato rispetto al testo originario del governo, attribuisce ai dirigenti scolastici il potere di conferire ai docenti della scuola l’incarico triennale, che è rinnovabile. La proposta di incarico per la copertura dei posti assegnati alla scuola è rivolta ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, dopo la candidature presentate dagli stessi docenti. Nel caso di più proposte di incarico, è il docente a dover optare. L’articolo afferma che l’incarico al professore è affidato così da “valorizzare il curriculum, le esperienze e le competenze professionali”. Il preside può effettuare anche colloqui per poter scegliere i professori. Inoltre l’Ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e, comunque, in caso di inerzia dei dirigenti scolastici. E’ anche possibile l’utilizzo di docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato purché egli possegga titoli di studio validi per l’insegnamento della materia in questione e abbia seguito dei corsi disciplina da impartire, abbia seguito dei corsi di aggiornamento ed abbia “competenze professionali coerenti”. Un emendamento del Pd approvato per favorire la trasparenza introduce l’obbligo di mettere on line sul sito della scuola il curriculum dei professori. Un altro emendamento di M5S stabilisce che non ci può essere parentela tra preside e professore della scuola. Il preside utilizzerà ancora i docenti dell’organico dell’autonomia per la copertura delle supplenze fino a 10 giorni. Inoltre egli può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% di docenti (anziché fino a 3 docenti, come previsto dal ddl), che lo coadiuvano. Infine il preside può ridurre il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dalla riforma Gelmini, “allo scopo di migliorare la qualità didattica”.

L’articolo 10 prevede il piano straordinario con oltre 100mila assunzioni per realizzare l’autonomia e il potenziamento dell’offerta. Tra i destinatari delle 100mila assunzioni figurassero non solo i docenti delle GaE, ma anche i vincitori del concorso del 2012: tutti coloro che non rientreranno nel piano straordinario di quest’anno, lo saranno comunque negli anni successivi. Il numero delle assunzioni (che riguardano solo la scuola primaria e secondaria, confermando l’esclusione dei maestri della scuola dell’infanzia), dovà essere determinato dal Miur entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base delle indicazioni dei dirigenti scolastici.

L’articolo 11 riguarda il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, cui è subordinata l’effettiva immissione in ruolo per i neoassunti. Dopo l’anno di prova, comunque gli assunti otterranno l’effettiva immissione in ruolo. Il periodo di prova consiste nello svolgimento del servizio di almeno 180 giorni (come avviene già oggi), dei quali almeno 120 per le attività didattiche. La valutazione dei neo-assunti verrà affidata al dirigente scolastico, dopo aver sentito il Comitato per la valutazione dei docenti. Questo è costituito dallo stesso dirigente scolastico, da due docenti, da due genitori nella scuola primarie e alle medie o da un genitore e da uno studente alle superiori.

L’articolo 12, che prevede l’istituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale. L’articolo 13 è quello relativo al merito degli insegnanti, che prevede l’istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado.

L’articolo 14 è relativo al termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo. Il testo è stato modificato durante l’esame in Commissione prevedendo che i 36 mesi, anche non continuativi, riguardino solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, l’articolo 14 istituisce il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

L’articolo 15 del ddl prevede la possibilità, per il personale della scuola che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell’Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali. E’ stato confermato anche per l’anno scolastico 2015/2016 il contingente di 300 unità di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi.

L’articolo 16 prevede l’istituzione del Portale unico dei dati della scuola e, a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile. Con decreto interministeriale MIUR-MEF, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a modificare il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche allo scopo di incrementare l’autonomia contabile delle scuole statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili. Nel corso dell’esame in Aula è stato approvato un emendamento della commissione che stabilisce che con lo stesso decreto Miur e Mef provvedano anche all’armonizzazione dei sistemi contabili, alla disciplina degli organi e dell’attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.

E’ stato invece stralciato l’articolo 17 sul 5 per mille alle scuole, che probabilmente verrà recuperato con la legge di stabilità.

Con approvazione dell’articolo 18, via libera della Camera allo School bonus. Chi farà donazioni a favore delle scuole per la costruzione di nuovi edifici, per la manutenzione, per la promozione di progetti dedicati all’occupabilità degli studenti, avrà un beneficio fiscale (credito di imposta al 65 per cento) in sede di dichiarazione dei redditi.

Via libera anche all’articolo 19 sulla detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica. L’articolo introduce una detrazione Irpef, per un importo annuo non superiore a 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado. Bocciato un emendamento della minoranza Pd che mirava ad abolire le detrazioni delle spese per gli allievi delle scuole superiori.

L’articolo 20 riguarda le Scuole innovativettonico, impiantistico, tecnologico, dell’incremento dell’efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l’uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell’attività didattica.

Mentre l’articolo 21 prevede misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici. L’articolo 22 prevede indagini diagnostiche sugli edifici al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l’anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui all’articolo

L’articolo 23 “Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione” delega il governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione. (ADNKRONOS)


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