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Elezioni Politiche 2013: procedure per il rimborso del biglietto di viaggio

Creato il 20 gennaio 2013 da Yellowflate @yellowflate

Elezioni politiche 2013: come votano gli italiani all'estero, circolare ministerialeSi forniscono alcuni chiarimenti in merito a quanto previsto dall’art. 20 comma 2 della Legge 459 del 2001, concernente il rimborso del 75% dei biglietti di viaggio per gli elettori residenti nei Paesi dove non si sono concluse le Intese o in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono l’esercizio del voto per corrispondenza.

1. I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l’avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia e la residenza (intesa come iscrizione AIRE) negli Stati con i cui Governi non è stato possibile finalizzare l’intesa o in cui le condizioni politico-sociali del Paese non consentono il voto per corrispondenza.

2. Il rimborso del 75% dei biglietti aerei può essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore. L’art. 22 del DPR 104/2003 dispone che i titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (peraltro non cumulabili con altre agevolazioni).

3. La tratta di viaggio ammessa al rimborso è quella dal luogo di residenza ad un aeroporto/porto/stazione in Italia, allorché per tratte interne successive gli elettori potranno eventualmente avvalersi di condizioni agevolate, quali vengono generalmente concesse in occasione di consultazioni elettorali. Tali agevolazioni consistono in tariffe praticate dalle reti nazionali di trasporto ed esulano pertanto dalla pratica di rimborso. E’ evidente che, laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l’Italia, sono consentite soste, purché la durata delle stesse non incida sul costo del biglietto.

4. Per quanto attiene ai tempi di fruizione del titolo di viaggio rimborsabile, come noto, la legge 459/2001 e la successiva normativa in materia non stabiliscono alcun termine. La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell’istanza dell’interessato sarà costituita dal biglietto aereo, dalle carte d’imbarco (o biglietti ferroviari/navali obliterati) e dall’esibizione del certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano, di cui sarà tenuta copia. Qualora dal biglietto di viaggio non si deduca l’importo effettivamente pagato, questo dovrà essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla Compagnia aerea e/o dall’Agenzia di viaggio.


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