I familiari che ereditano per legge sono:
Coniuge
Figli
Fratelli (se mancano i figli)
Ascendenti (se mancano i figli)
Altri parenti entro il 6° grado (solo se unici eredi)
Nell’eventualità di premorienza degli eredi legittimi, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all’erede.-
Eredi:
Coniuge (in mancanza di figli e senza fratelli e ascendenti) = intera eredità
Coniuge + figlio unico = 50% per ciascuno
Coniuge + due figli = 33,3% per ciascuno
Coniuge + tre o più di tre figli = 33,3% per il coniuge + 66,6% in parti uguali per i figli
Coniuge + ascendenti = 66,6% coniuge + 33,3% ascendenti
Coniuge + fratelli = 66,6% coniuge + 33,3% fratelli
Coniuge + ascendenti + fratelli = 66,6% coniuge + 25% ascendenti + 8,33% fratelli
Figlio (senza coniuge) = intera eredità
Più figli (senza coniuge) = intera eredità in parti uguali
Ascendenti (senza coniuge, senza figli e senza fratelli) = intera eredità
Fratelli (senza coniuge, senza figli, e senza ascendenti) = intera eredità in parti uguali
Ascendenti + fratelli (senza coniuge e senza figli) = 50% ascendenti + 50% fratelli
Altri parenti oltreil 6° grado (se unici eredi) = intera eredità in parti uguali ai parenti di grado più prossimo.-
Con Testamento
La quota di legittima rappresenta la parte dell’eredità che deve andare comunque ai parenti indicati, anche contro la volontà del de cuius. Nell’ordinamento successorio italiano è infatti vietato “diseredare” alcuni parenti (i più prossimi, vedi sotto).
La quota disponibile è, invece, la parte di eredità che il testatore può lasciare a chiunque, ivi compresi chiaramente anche agli eredi già beneficiari della quota di legittima (legittimari). In questa circostanza, la quota disponibile va ad accrescere la quota legittima.
I familiari che ereditano per testamento sono:
Coniuge
Figli
Ascendenti (se mancano i figli)
In questo tipo di successione, a differenza della prima (ex legge), i fratelli del de cuius non rientrano tra gli aventi diritto.
Anche nella successione con testamento vale la regola che, nell’eventualità di premorienza degli eredi legittimari, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all’erede.
Eredi:
Coniuge (in mancanza di figli e senza ascendenti) = 50% coniuge + 50% quota disponibile
Coniuge + figlio unico = 33,3% coniuge + 33,3% figlio + 33,3% quota disponibile
Coniuge + 2 o più figli = 25% coniuge + 50% in parti uguali tra i figli + 25% quota disponibile
Coniuge + ascendenti (senza figli) = 50% coniuge + 25% ascendenti + 25% quota disponibile
Figlio unico senza coniuge = 50% figlio + 50% quota disponibile
Più figli senza coniuge = 66,6% in parti uguali tra i figli + 33,3% quota disponibile
Ascendenti senza coniuge e senza figli = 33,3% ascendenti + 66,6% quota disponibile
Senza coniuge senza figli e senza ascendenti = 100% quota disponibile
Imposta di Successione:
Le aliquote dell'imposta di successione sono le seguenti:
4% se i beneficiari sono il coniuge e parenti in linea retta, sul valore netto che supera, per ciascun beneficiario 1 milione di euro.-
6% per i beni devoluti a fratelli e sorelle, sul valore che eccede, per ciascun beneficiario, la franchigia di 100 mila euro.-
6% per gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta, nonchè gli affini in linea collaterale fino al terzo grado come, ad esempio, cugini di primo grado, suoceri, cognati, nipoti e zii.-
8% per tutti gli altri soggetti, tra cui rientrano i conviventi. I parenti in linea retta sono i genitori e i figli naturali e adottati e i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta.-
Se il beneficiario è un portatore di handicap, l'imposta si sulle successioni si applica solo sul valore della quota o del legato che supera 1 milione e mezzo di euro.-
Se per esempio Tizio muore lasciando ai due figli eredi un immobile del valore complessivo di 1 milione e mezzo di euro, nessuno pagherà l'imposta di successione, ma saranno dovute solo le imposte relative al trasferimento (imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo e tassa ipotecaria. I figli dovranno presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla data del decesso del padre.-
Grado di parentela:
1° = genitore – figlio
2° = nonno – nipote (figlio di figlio) – fratello
3° = zio – nipote (figlio di fratello)
4° = 1° cugino
5° = 2° cugino – figlio di 1° cugino
6° = figlio di 2° cugino
Il matrimonio: comunione e separazione dei beni
La legge n. 151 del 19 maggio 1975 stabilisce che quando una coppia si unisce in matrimonio si applichi automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.Al momento del matrimonio, sia che si tratti di rito civile che religioso, gli sposi possono derogare la norma scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. La scelta deve essere dichiarata, al termine della cerimonia, all’ufficiale di stato civile o al sacerdote, inoltre può essere comunicata anche al momento della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio.
La scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni viene annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Se gli sposi non dichiarano questa scelta, la legge considera automaticamente, come regimepatrimoniale familiare, la comunione dei beni.
Qualsiasi variazione successiva deve avvenire davanti ad un notaio con atto pubblico.
Per coloro che hanno contratto matrimonio prima del 20.09.1975, si applica automaticamente, da tale data, il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Comunione dei beni
Con il regime patrimoniale in comunione dei beni, i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente nel corso del matrimonio, entrano automaticamente a far parte di un unico patrimonio comune a entrambi che ne sono proprietari al 50% indipendentemente dall'apporto reale di ognuno.Fanno parte del patrimonio comune:
- i risparmi di ciascun coniuge accantonati durante la vita matrimoniale
- gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio
Sono esclusi dal patrimonio comune (art. 177 - 178 e 179 del Codice Civile):
- i beni personali di ciascun coniuge
- i beni di ciascuno esistenti prima del matrimonio
- i beni che ciascuno ha ricevuto dopo il matrimonio, per donazione o successione
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni o di pensione di invalidità al lavoro
Separazione dei beni
Con la separazione dei beni gli sposi mantengono la titolarità esclusiva non solo dei beni acquistati antecedentemente al matrimonio ma anche di quelli conseguiti durante il matrimonio.
Al coniuge proprietario dei beni spettano, in via esclusiva, il godimento e l'amministrazione degli stessi che può essere anche assegnata all'altro coniuge tramite una procura.
Rispetto alle necessità del nucleo familiare, entrambi i coniugi sono obbligati a contribuire alle spese ognuno proporzionalmente alle sue possibilità.
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”
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