Modulo e brochure informative:
- il modulo per l’autocertificazione
- la brochure informativa
- il manifesto della campagna informativa
Cosa cambia e chi ha diritto
- Cambiano le modalità per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, farmaceutiche e di pronto soccorso. Dal 1° novembre 2011 per ottenere l’esenzione in base al reddito sulle prestazioni specialistiche e farmaceutiche non si può più firmare la ricetta, ma occorre essere in possesso del certificato di attestazione dello stato di esenzione secondo questi criteri:
Dal 1° novembre hanno diritto all’esenzione, per condizione economica, per le prestazioni farmaceutiche e le prestazioni di specialistica ambulatoriale:
- I cittadini di età inferiore a sei anni o superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a euro 36.151,98 (E01).
- I titolari di assegno (ex pensioni) sociale e loro familiari a carico (E03).
- I disoccupati (i soggetti che abbiano cessato per qualunque motivo – licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato- un’attività di lavoro dipendente e siano iscritti negli elenchi dei centri per l’impiego in attesa di nuova occupazione) e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a euro 8.263,3, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico (E02).
- I titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico (E04).
Dal 1° novembre hanno diritto all’esenzione, per condizione economica, per le prestazioni farmaceutiche correlate alla patologia:
- I cittadini tra 6 e 65 anni affetti da patologie croniche appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a euro 36.151,98 (EPF).
Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche chi è affetto da patologia cronica è esente per tutte le visite di controllo successive a quella in cui è stata formulata la diagnosi, purché utili al monitoraggio della specifica malattia per la quale il cittadino è esente. Se l’assistito deve eseguire una visita per un evento o una patologia indipendenti da quella malattia o dalle sue complicanze, dovrà pagare la quota di partecipazione secondo le disposizioni vigenti.
- Entro ottobre i cittadini che hanno diritto all’esenzione e sono stati inseriti nell’elenco fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ricevono una lettera nella quale è riportata l’attestazione dello stato di esenzione.
Questa parte della lettera che contiene, assieme ad altri dati personali, il codice di esenzione, deve essere ritagliata, conservata e presentata al momento della prescrizione di visite, esami e farmaci anche al pronto soccorso.
Il medico prescrittore deve indicare il codice di esenzione in ogni ricetta del servizio sanitario nazionale ed è l’unico soggetto titolato per farlo.La parte di lettera con il codice di esenzione è valida fino al 31 marzo 2012. - I cittadini che non ricevono la lettera con il codice di esenzione entro ottobre, ma hanno diritto all’esenzione per motivi di reddito, possono attestare la propria posizione presentando, in qualsiasi momento, l’apposita autocertificazione. A fronte dell’autocertificazione, viene rilasciato un certificato nominativo di attestazione delle condizioni di esenzione per reddito, valido fino al 31 marzo 2012.
- Questo certificato, che riporta i dati anagrafici, il codice fiscale, il codice di esenzione e la data di validità, deve essere conservato e presentatoal medico (anche di pronto soccorso) per la prescrizione di visite, esami e farmaci. Il medico prescrittore dovrà indicare il codice di esenzione in ogni ricetta del Servizio Sanitario Nazionale (ricetta rossa). I medici e i pediatri di famiglia sono in possesso dell’elenco, fornito dal MEF, dei propri assistiti aventi diritto all’esenzione.
- I certificati di esenzione che saranno inviati e rilasciati dopo il 31 marzo 2012 avranno validità annuale (scadenza ogni 31 marzo).
- Sempre dal 1° novembre i pazienti affetti da patologie croniche che abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito familiare lordo complessivo superiore ai 36.151,98 euro sono soggetti al pagamento di una quota fissa di partecipazione alla spesa farmaceutica pari a 2 euro a pezzo fino a un massimo di 4 euro per ricetta.
Quando e dove rivolgersiI cittadini che non ricevono la lettera con l’attestazione dello stato di esenzione entro ottobre, ma hanno diritto all’esenzione per motivi di reddito, possono in qualsiasi momento:
- Dichiarare la propria posizione compilando il modulo di autocertificazione per esenzione da reddito scaricabile dal sitowww.liguriainfomasalute.it e dai siti delle Aziende Sanitarie o reperibile presso i Distretti delle Asl e gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle Asl e degli Ospedali.
- Consegnare il modulo, debitamente compilato e firmato, nelle sedi AslUFFICI ASL
Ventimiglia
ex ospedale, Via Basso 2 – da lunedì a venerdì 8:30 – 12:30
Sanremo
Via Escoffier 3 – da lunedì a venerdì 8:30 – 12:30
Imperia
Via Matteotti 90 – da lunedì a venerdì 8:30 – 12:30
Pieve di teco
Via Vittorio Emanuele 235 – da lunedì a venerdì 8:30 – 12:30
dal 25 ottobre, gli sportelli dei Distretti Sanitari di Imperia, Sanremo e Ventimiglia e dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Bussana (via Aurelia, 97), osserveranno delle aperture straordinarie al pomeriggio, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 14 alle 18OSPEDALI – dal 24 ottobre
Bordighera
Ufficio accettazione – da lunedì a venerdì 8:30 – 18:30
Sanremo
Ufficio accettazione – da lunedì a venerdì 8:30 – 18:30
Imperia
Ufficio accettazione – da lunedì a venerdì 8:30 – 18:30 - Ritirare il foglio attestante l’avvenuta consegna dell’autocertificazione e tenerlo sempre con sé.
Modulo e brochure informative:
- il modulo per l’autocertificazione
- la brochure informativa
- il manifesto della campagna informativa
Note per la compilazione del modulo di autocertificazione
Reddito:
il diritto all’esenzione per reddito viene riconosciuto sulla base del reddito complessivo e del nucleo familiare riferito all’anno precedente. (Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009: verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria. GU n. 302 del 30-12-2009).
Disoccupati:
ai fini dell’esenzione dal ticket si considerano disoccupate le persone che al momento della prescrizione della visita/esame sono iscritte negli elenchi dei Centri per l’Impiego (ex Uffici di Collocamento) e che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze.
Le persone collocate in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, non possono usufruire di questa esenzione dal ticket. Chi ha un rapporto di lavoro dipendente non può essere considerato disoccupato, ai fini dell’esenzione dal ticket, anche se l’impegno orario è inferiore alle venti ore settimanali e anche se iscritto presso il Centro per l’impiego o altro organismo autorizzato o accreditato.Nucleo Familiare:
fanno parte del nucleo familiare a fini fiscali, quindi anche ai fini dell’esenzione dal pagamento del ticket, il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51.
Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico, che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.
Reddito complessivo lordo:
quale reddito complessivo è da intendersi la somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili e, limitatamente ai lavoratori autonomi, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Tale reddito è rilevabile dai seguenti modelli: mod. CUD: parte B – Punto 1; mod. 730: prospetto di liquidazione 730 -3 rigo 11 (reddito complessivo); mod. UNICO: quadro RN IRPEF – rigo RN 1 (reddito complessivo)