Informazioni nutrizionali obbligatorie
Tutti i prodotti alimentari preconfezionati (salvo alcuni prodotti soggetti al so
GDA e indicazioni volontarie
La Commissione svilupperà un documento riferito all’indicazione delle GDA (dosi giornaliere indicative) rivolte a gruppi specifici di popolazione. In attesa di tali atti, gli Stati membri potranno disporre misure per l’indicazione su base volontaria dei Reference Intake (immagine sotto per esempio) rivolti a gruppi specifici di popolazione. Sono ammesse ulteriori espressioni riferite alle informazioni nutrizionali basate su dati scientifici, accettati dalla maggioranza degli stakeholders, non discriminatorie né in grado di recare ostacolo alla libera circolazione delle merci.
Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento verrà redatto un rapporto sulla possibile presenza obbligatoria degli acidi grassi trans nella tabella nutrizionale. Il dossier sarà accompagnato da una proposta legislativa. Sino a quel momento non è consentita l’indicazione dei TFA’s, neppure su base volontaria.
Oli e grassi
Queste diciture dovranno venire seguite dalla specifica indicazione della natura degli oli e grassi specificamente utilizzati (es. soia, palma, arachide). Quando si usano miscele, è ammessa la dicitura “in proporzione variabile” in alternativa alla citazione in ordine decrescente di peso.
Allergeni
Attualmente, tutti gli ingredienti – incluse le sostanze allergeniche – devono essere indicati sulle etichette dei cibi preconfezionati. Per rendere più semplice l’identificazione di sostanze allergeniche, le stesse saranno messe bene in evidenza nella lista degli ingredienti. Le informazioni sugli allergeni dovranno essere fornite anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense. Gli Stati membri potranno adottare misure per decidere in che modo l’informazione dovrà essere fornita al consumatore.
Aromi
Dovranno comparire nella lista degli ingredienti con il nome di “aromi” oppure con una delle altre denominazioni previste all’art. 3 del reg. CE 1334/08. La parola “naturale” è soggetta alle regole e alle condizioni (aroma naturale di ‘x’, aroma naturale di ‘x’ con altri aromi naturali, aroma naturale) previste all’art. 16 del citato regolamento (All. VII, parte D).
Data di surgelazione
La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici non lavorati, dovranno indicare la data della prima surgelazione o del congelamento precisando giorno, mese e anno.
Alimenti ricomposti o di imitazione
Anche gli alimenti che assomigliano ad altri, ma sono prodotti con diversi ingredienti, (es. i “simil-formaggi” prodotti con materie vegetali), dovranno essere identificabili indicando nella denominazione di vendita, l’ingrediente di sostituzione. La carne ottenuta dalla combinazione di più parti di carni dovrà essere indicata come “carne ricomposta”, lo stesso varrà per il pesce, che sarà indicato come “pesce ricomposto”.
Se l’alimento è stato congelato o surgelato prima della vendita e viene venduto scongelato, la denominazione di vendita deve essere accompagnata dalla scritta “scongelato”.
Origine delle materie prime
Falsi Made in Italy
Quando nell’etichetta viene indicata l’origine del prodotto ma gli ingredienti utilizzati hanno origine differente, nelle diciture bisogna citare anche questa seconda origine, o comunque precisare che la provenienza degli ingredienti non coincide con il luogo di fabbricazione del prodotto. Così l’indicazione del nome e della sede dell’operatore non si qualifica più come “indicazione d’origine”. Quindi facendo l’esempio di un produttore che riporta volontariamente la scritta “made in Italy” su una conserva, ma l’alimento è fatto con materie prime provenienti dalla Spagna o da paesi extra UE, bisogna indicare chiaramente questo aspetto sull’etichetta. Gli ingredienti dovranno infatti in ogni caso essere accompagnati dal Paese di origine nel caso la confezione del prodotto induca in errore il consumatore, riferendosi solo al luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione. Non basterà, dunque, avere trattato maiali tedeschi in Italia per scrivere “made in Italy”, ma bisognerà scrivere “prosciutto prodotto in Italia con maiali di origine tedesca”. E non si potrà chiamare una pizza francese “Pizza Italiana” senza indicare che gli ingredienti sono francesi.
Leggibilità
Le diciture obbligatorie sulle etichette devono avere caratteri tipografici minimi non inferiori a 1,2 mm (prendendo come riferimento la “x” minuscola), oppure 0,9 mm se le confezioni hanno una superficie inferiore a 80 cm2. La Commissione svilupperà anche apposite raccomandazioni per promuovere la migliore leggibilità delle notizie in etichetta, con accorgimenti ulteriori quali il tipo e colore dei caratteri, il loro spessore, il contrasto con lo sfondo, etc. Quando la superficie è inferiore a 10 cm2 sull’etichetta possono esserci solo le informazioni principali (denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione, disposte in qualsiasi posto.
Simboli
La Commissione potrà introdurre simboli o pittogrammi in alternativa a parole e numeri relativi alle scritte obbligatorie. E’ anche previsto il ricorso a metodi e strumenti alternativi alle etichette, tipo le tabelle nutrizionali a semaforo, le front of pack ed altri modelli, dei quali già si era parlato in un altro post.
Quando entreranno in vigore le nuove norme?
Dopo l’approvazione del Consiglio Europeo prevista in autunno, e non appena la legge sarà approvata e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’UE, gli operatori economici del settore avranno a disposizione tre anni per adattarsi alle nuove norme. Avranno poi altri due anni, per un totale dunque di cinque anni, per applicare le norme sulla dichiarazione nutrizionale. Se quest’ultima viene adottata su base volontaria in data precedente, dovrà conformarsi alle nuove regole entro tre anni dalla pubblicazione ufficiale. Diciamo quindi che l’iter non è ancora completo e comunque, strada facendo, cioè già a partire da ottobre, quando è prevista l’uscita ufficiale del Regolamento, la Commissione Europea emanerà man mano dei documenti attuativi per la regolamentazione di molti dei punti appena illustrati come le informazioni facoltative, i simboli e i pittogrammi da utilizzare in luogo delle tabelle nutrizionali e quant’altro risulti ancora non definito.
Fonti:
- Proposta di Regolamento “Food information to consumer” del 22 giugno 2011
- www.legacoopagroalimentare.coop
- www.ilfattoalimentare.it