Ex coniuge dichiara poco, ma ha grande capacità di risparmio: si all’aumento dell’assegno di mantenimento

Da Daniela Conte @StudioAvvConte

Il caso che tratto in questo articolo ha ad oggetto un argomento classico: l’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge, in particolare un’ipotesi di aumento del medesimo a seguito di decisione dell’Autorità Giudicante.

Tuttavia, la fattispecie oggetto della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2490 del 30.07.2014 è peculiare.

A seguito di ricorso per separazione giudiziale, Tizio – titolare di una famosa clinica veterinaria – viene condannato al pagamento della somma di € 1.200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge Caia.

Caia ha chiesto l’ addebito della separazione a Tizio a causa del suo carattere violento e autoritario – denigrava e umiliava l’ex coniuge anche in pubblico), nonchè per la violazione dei doveri del matrimonio (rifiutava rapporti intimi adducendo “problemi fisici”, mentre – in realtà – intratteneva una relazione extraconiugale con una collega).

Quest’ultima, tuttavia, propone una memoria integrativa, chiedendo la revisione dell’assegno di mantenimento, poichè Tizio possiede un cospicuo patrimonio accumulato nel tempo grazie alla sua capacità di risparmio, nonchè un reddito più elevato.

Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza emerge, infatti, che Tizio non ha dichiarato al Fisco, in più anni, un cospicuo reddito, nonchè l’effettivo patrimonio di cui è titolare, inclusi i beni ricadenti nella comunione.

Fino a che non diviene effettiva la divisione dei beni – tramite separato giudizio -, Tizio percepisce l’intero reddito derivante dai medesimi.

Nel corso del giudizio, poi, non viene prodotta alcuna relazione o formulata eccezione in merito ad eventuali peggioramenti del tenore di vita di Tizio rispetto a quello goduto durante il rapprto matrimoniale con Caia.

Pertanto, il Tribunale di Firenze condanna Tizio al versamento a Caia di un assegno di mantenimento dell’importo di € 2.800,00 (il doppio di quello originariamente riconosciuto), nonchè al mantenimento dei figli, incluso il pagamento integrale delle spese straordinarie.

Roma, 25.02.2015

Avv. Daniela Conte

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