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fronte /verso:Anno II, n. 8 indice newsletter settembre 2014

Da Albamontori @albamontori
conoscere il diritto è un diritto
1)Il giudice ha l’obbligo di scrivere le sentenze in modo logico, chiaro e comprensibile.
2) Mafia e Politica : per il reato di “voto di scambio” non è più sufficiente la promessa di baratto di voti contro denaro, occorre l’intimidazione e l’assoggettamento.
3) Wikimedia non è responsabile dei contenuti presenti nella enciclopedia Wikipedia.
4) La famiglia è il “luogo” degli affetti e della solidarietà reciproca. Il legame affettivo prevale sul vincolo genetico.
5) L’adozione dei minori è consentita anche alle coppie conviventi e omosessuali.
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1)    Il giudice ha l’obbligo di scrivere le sentenze in modo logico, chiaro e comprensibile.     Tra le società M. Srl e L. Spa nel 2004 è insorta una controversia per un contratto di leasing di un’imbarcazione.M. Srl si è rivolta al Tribunale di Milano, che con la sentenza n. 10021 del 07.06.2009 ha accolto le sue domande. La Corte di Appello di Milano, davanti alla quale la causa è proseguita, con la sentenza 918 del 2008 ha dato invece ragione a L. Spa.M. Srl ha presentato in seguito ricorso alla Corte di Cassazione, che lo ha respinto confermando la decisione della Corte d’Appello milanese.La Corte non ha però condannato la ricorrente M. Srl, parte che ha perso la causa, a rimborsare le spese legali in favore di L. Spa per i seguenti motivi:- sia la sentenza del Tribunale che quella della Corte d’Appello sono state scritte in un italiano non corretto;- le parti, non avendo compreso correttamente il contenuto delle sentenze, sono state indotte - in buona fede -  a proseguire nella lite nella speranza di ottenere un provvedimento a loro favorevole;- di fronte alla mancanza di chiarezza nei provvedimenti giudiziali impugnati, è corretto che la parte che ha proseguito incolpevolmente la causa non venga condannata a rifondere le spese legali all’avversario.
VERSO
1)    Il giudice ha l’obbligo di scrivere le sentenze in modo logico, chiaro e comprensibile.     Corte di Cassazione, Sezione III civile, n. 17960, 14 agosto 2014“… dinanzi al Tribunale di Milano …Nel 20014 la società ….s.r.l. convenne la società …(che in seguito si fonderà per incorporazione nella società …), esponendo che: Aveva stipulato con la … un contratto di leasing, avente ad oggetto un natante,In esecuzione di tale contratto aveva pagato una parte del corrispettivo pattuito;Il natante oggetto del contratto doveva essere fornito alla … dalla società…;Il natante  approntato dalla … s.r.l. era tuttavia affetto da vizi e difformità rispetto al modello prescelto, sicchè essa … si rifiutò di ritirarlo; Il contratto di leasing stipulato  con la … prevedeva una “clausola risolutiva espressa”, in virtù della quale la risoluzione si sarebbe verificata automaticamente nel caso  di: (a) risoluzione del contratto di vendita del natante; (b) giustificato rifiuto di ritiro del bene da parte dell’utilizzatore.Chiedeva perciò l’accertamento dell’avvenuta risoluzione dl contratto di leasing, e la condanna della… alla restituzione del corrispettivo percepito.2. Il Tribunale di Milano, con sentenza 7.9.2006 n. 100021 … per la sentenza integrale cliccare qui 
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2) Politica e affari. Per il reato di “voto di scambio” non è più sufficiente la promessa di baratto di voti contro denaro, occorre l’intimidazione e l’assoggettamento.
A seguito della modifica legislativa del 2014, il voto di scambio si concretizza solo quando l’organizzazione criminale si impegna a procacciare voti attraverso le minacce e le sopraffazioni che sono tipiche del suo agire criminale.Un uomo è condannato per “voto di scambio” perché, candidato alle elezioni nella propria città, ha concluso un accordo elettorale con un’organizzazione mafiosa locale.Il fatto è provato dalla circostanza (mai negata dal condannato, e dichiarata, tra l’altro, da un collaboratore di giustizia) che l’uomo ha partecipato a due incontri tenutisi presso lo studio di un medico della sua città, al quale erano presenti anche soggetti appartenenti ad un’associazione mafiosa del luogo, che si sono impegnati a svolgere campagna elettorale in favore del condannato, a fronte del pagamento della somma di Euro 3.000.L’uomo si rivolge alla Corte di Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza di condanna, affermando che i predetti incontri avevano avuto ad oggetto le normali tematiche di una campagna elettorale, e, comunque, la Corte d’Appello aveva preso in considerazione circostanze di fatto desunte dalle sentenze,  riguardanti altri soggetti, non utilizzabili nel suo giudizio.La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, precisando che:-il quadro normativo di riferimento è profondamente cambiato nel 2014, quando il Legislatore ha modificato l’art. 416-ter del Codice penale, intitolato “Scambio elettorale politico-mafioso”;-la nuova formulazione, infatti, richiede che, a fronte dell’erogazione di denaro (o della promessa di erogazione) vi sia la promessa di procurare voti con le modalità tipiche dell’agire mafioso, ossia, usando “la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva”;-tale modifica risponde alla volontà di non punire più il semplice accordo elettorale tra il politico e l’associazione mafiosa bensì l’accordo che prevede che l’organizzazione mafiosa agisca sull’elettorato per procacciare voti con le modalità intimidatorie che le sono tipiche;-in tal modo si restringe il campo di applicazione della norma, ma ciò corrisponde ad una precisa scelta del Legislatore.
VERSO
2) Politica e affari. Per il reato di “voto di scambio” non è più sufficiente la promessa di baratto di voti contro denaro, occorre l’intimidazione e l’assoggettamento.Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 28 agosto 2014, n. 944.
“… Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di ….. in accoglimento dell’impugnazione proposta dal …. Ed in riforma della sentenza emessa il 16.12-2011 dal locale Tribunale che aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 96 d.p.r. n. 361 del 1957 e condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed € 1000,00 di multa con le pene accessorie ed alle statuizioni in favore delle parti civili costituite – da una diversa qualificazione in iure della condotta ripristinava l’originaria imputazione di scambio elettorale politico-mafioso ex art.416 ter cod. pen. e rideterminando  la pena inflitta in primo grado nella misura sei anni di reclusione con le conseguenti pene accessorie,confermava nel resto la decisione appellata.La Corte riteneva provata l’esistenza di un accordo elettorale intervenuto tra … candidato per il partito … all’… ed al … alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 – e l’articolazione mafiosa di – denominata gruppo … campeggiata da …( successivamente deceduto, operante nell’omonimo territorio della città…, all’interno del più vasto mandamento di … guidato da…Costituisce, infatti, circostanza incontestata dalla stessa difesa dell’imputato che poco prima di quelle elezioni avvennero due incontri tra il candidato ed un gruppo di persone all’interno dello studio medico del dr… ubicato in…A detti incontri, secondo la prospettazione d’accusa accolta dalla Corte territoriale, avevano preso parte, oltre al titolare  dello studio, alcuni esponenti del sodalizio mafioso individuati nel vecchio capo… nonché in… le cui dichiarazioni costituiscono parte consistente del compendio probatorio d’accusa; sempre secondo la Corte, … vi aveva partecipato sicuramente in compagnia del collaboratore ….(indicato come ‘u… in alcune conversazioni intercettate a carico di altri partecipanti);meno certa era risultata,invece,la presenza di ….., mentre la Corte non aveva ritenuto attendibile la tesi difensiva della presenza di almeno altri due collaboratori dei candidati.  Secondo la Corte, il materiale probatorio acquisito rappresentato dalle dichiarazioni del … partecipante all’incontro e successivamente divenuto collaboratore di giustizia;Dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche condotte a carico dei  …per la sentenza integrale cliccare qui 
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FRONTE
3)  Wikimedia non è responsabile dei contenuti presenti nella enciclopedia Wikipedia.
Due noti imprenditori citano in giudizio Wikimedia, l’organizzazione non profit che gestisce l’enciclopedia online Wikipedia: poiché ritengono che su quest’ultima siano presenti affermazione non veritiere e diffamatorie che li riguardano, chiedono un cospicuo risarcimento dei danni.Wikimedia si difende sostenendo la propria mancanza di responsabilità in considerazione di quella che è la caratteristica essenziale di Wikipedia: il controllo diffuso (ossia affidato ad ogni utente) e non centralizzato delle voci enciclopediche.Il Tribunale di Roma ritiene che Wikimedia sia da equiparare ad un hosting provider, ossia ad un soggetto che si limita ad ospitare sui propri server dati ed informazioni che sono fornite dagli utenti.In quanto tale Wikimedia non è, al contrario, assimilabile ad un tradizionale editore, su cui invece, in base alla legge sulla stampa del 1948, grava la responsabilità circa i  contenuti pubblicati.Ciò per due ragioni:  1) l’inesistenza di un rapporto negoziale tra chi scrive su Wikipedia e Wikimedia stessa; 2) l’impossibilità di fatto per Wikimedia di controllare l’enorme quantità di dati immessi dagli utenti su Wikipedia.Allo stesso tempo, Wikimedia non è qualificabile come un “content provider”, cioè come un soggetto che predispone il contenuto immesso in rete, in quanto si limita ad intervenire, su apposita segnalazione, per cancellare i contenuti “inopportuni” creati dagli utenti all’interno dell’enciclopedia senza invece crearne di nuovi.Per questo, a carico di Wikimedia non è configurabile alcuna responsabilità che l’ordinamento prevede per l’attività illecita di un content provider.Ancora, Wikimedia non è un soggetto cui si possa applicare l’art 2050 c.c. che disciplina la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (in tal caso il pericolo sarebbe nella diffusione immediata ed indiscriminata di notizie resa possibile attraverso la piattaforma telematica).Il Tribunale, infatti, ritiene sufficiente per escludere l’applicazione di questa norma l’esistenza di una pagina su Wikipedia, in cui la fondazione che gestisce l’enciclopedia afferma che non è possibile garantire la correttezza e veridicità delle informazioni su di essa presenti: in questo modo Wikimedia prende espressamente le distanze dai contenuti presenti su Wikipedia.Per questa serie di ragioni il Tribunale ritiene che Wikimedia non sia responsabile di quanto scritto dai propri utenti sull’enciclopedia Wikipedia.
VERSO
3)  Wikimedia non è responsabile dei contenuti presenti nella enciclopedia Wikipedia.Tribunale di Roma, Sezione I civile, n. 14986, 9 luglio 2014  
“…  Gli attori lamentano che sull’enciclopedia telematica…, sarebbero presenti alcune voci contenenti affermazioni false e lesive del loro onore e della loro reputazione.In particolare, quanto alla voce relativa al sig…. il riferimento è alle affermazioni relative ad uno scandalo per presunte tangenti che avrebbero coinvolto la società … ,  società che fa capo alla famiglia … , nonché alle affermazioni su un coinvolgimento della medesima famiglia nella c.d. “…”ed, infine, alle dichiarazioni allusive sulla trasparenza dei rapporti personali e imprenditoriali intercorsi tra il Sig. .. , e il Sig. … e la banca di Roma, quando alla voce dell’enciclopedia relativa al (…), gli attori si dolgono che nella stessa siano riportate notizie inerenti l’arresto del Sig. …, avvenuto nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Bari, e descritto come ancora in  essere nonostante egli non fosse più sottoposto alla misura cautelare da almeno due anni rispetto al momento della consultazione del sito. Gli attori chiedono, pertanto, che venga accertato che detto comportamento integra gli estremi del reato di diffamazione aggravata a mezzo internet e che, per l’effetto, la convenuta venga condannata al risarcimento di tutti i danni quantificati nella misura di 10.000.000,00 per ciascun attore, ovvero nella misura ritenuta di giustizia. … solleva preliminarmente eccezione di indeterminatezza della domanda; in secondo ordine illustra l’assenza di responsabilità per mancanza di concreti poteri di controllo sul contenuto del sito di … considerato che la caratteristica propria della predetta enciclopedia telematica va individuata nel controllo diffuso che spetta a tutti gli  utenti nell’ambito della condivisione del sapere realizzata attraverso la creazione di “voci” ovvero l’emendamento di voci già esistenti.Infine, nel merito, contesta la fondatezza delle domande risarcitorie formulate per essere le notizie presenti nel sito dell’enciclopedia corrispondenti al vero ovvero non offensive della reputazione e dell’onore degli attori.E’ da ritenere in via preliminare che la domanda proposta dagli attori sia sufficientemente determinata quanto al petitum ed alla causa petendi (come è agevole desumere dalla sintesi sopra effettuatane), e non sia quindi affetta dalla nullità denunciata da parte convenuta; Nel merito tuttavia la domanda è da ritenersi infondata. Sul punto il Tribunale ritiene di attenersi all’orientamento già espresso da questa sezione che in analoga fattispecie, ha ritenuto non dimostrato che. … per la sentenza integrale cliccare qui 
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FRONTE
4) La famiglia è il “luogo” degli affetti e della solidarietà reciproca. Il legame affettivo e l’interesse del minore prevale sul vincolo geneticoIl concetto di famiglia è profondamente mutato, ed anche in tema di filiazione non è più il fattore del vincolo genetico a prevalere tra gli interessi in conflitto, ma l’esistenza di un legame affettivo tra il minore e gli altri soggetti coinvolti, con l’intento di perseguire il suo superiore interesse. 
Per un fatale errore umano, due coppie di coniugi si trovano a dover affrontare un terribile dramma. Si rivolgono ad un Ospedale romano per ricorrere alla tecnica della procreazione medicalmente assistita (PMA), e le rispettive donne si sottopongono ad un intervento di fecondazione omologa (cioè, all’impianto nell’utero di un embrione creato in vitro con il proprio ovocita ed il gamete del proprio marito), ma gli embrioni vengono scambiati per sbaglio, e ciascuna si vede impiantato quello dell’altra coppia.Mentre un impianto non va a buon fine, l’altro sì, e porta alla nascita di due gemelli, a cui i neo genitori pur sapendo dello scambio non intendono rinunciare.I coniugi a cui appartiene il patrimonio genetico che ha dato vita ai gemelli rivendicano la propria genitorialità genetica, e si rivolgono al Giudice con procedimento d’urgenza affinché i gemelli siano separati dai genitori biologici e condotti in una struttura idonea, oppure che sia garantito loro il diritto di visita, per poter instaurare con i neonati un legame affettivo idoneo, nel caso venisse riconosciuto il loro diritto di legittimi genitori.Inoltre, essi chiedono al Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale di quelle norme del Codice civile che prevedono che la madre sia colei che partorisce il figlio, senza eccezioni, e che limitano il diritto di chiedere il disconoscimento della paternità e di reclamare lo stato di figlio ad alcuni specifici casi, tra cui non figura il proprio.I genitori biologici, dal canto loro, sostengono di essere i legittimi genitori dei neonati secondo le norme dell’ordinamento italiano, che rispondono pienamente all’interesse dei minori a mantenere il legame con la madre gestante. Sulla questione di costituzionalità, i resistenti sostengono che non sia possibile affrontarla nel corso di un procedimento d’urgenza.Il Giudice, pur esprimendo solidarietà per il profondo dramma vissuto dai genitori “genetici”, rigetta il loro ricorso e spiega che:-nel nostro sistema normativo non un’ipotesi come quella in esame, ma stabilisce, dal 1975, che “la maternità è dimostrata provando la identità di colui che pretende di essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre”, ed anche la riforma delle norme sulla filiazione del 2013 ha ribadito il legame tra maternità naturale e parto come principio cardine dell’ordinamento;-sulla stessa scia, il Legislatore del 2013 ha stabilito la possibilità di reclamare o contestare lo stato di figlio solo in caso di sostituzione di neonato o supposizione di parto, e la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che la determinazione dei soggetti legittimati a proporre l'azione di disconoscimento della paternità è una scelta insindacabile del Legislatore;-con la riforma del 2013 il Legislatore ha posto l’accento sul concetto di “responsabilità genitoriale”, eliminando dal nostro ordinamento l’istituto della potestà genitoriale: accanto alla madre e al padre genetici, alla madre e al padre biologici, hanno preso forma le figure della madre e del padre “sociali”, quei soggetti, cioè, che dimostrano di voler assumere su di sé la responsabilità della cura del minore;anche il concetto di famiglia si è trasformato, e se prima si dava preminenza al legame genetico/biologico tra i suoi membri, oggi essa è concepita come “luogo” degli affetti e della solidarietà reciproca, prima comunità dove si forma e si sviluppa la personalità del singolo; di pari passo, quindi, si è evoluto il diritto all’identità personale;tutte le più recenti pronunce dei giudici, italiani o europei, riguardanti interessi in conflitto relativi al rapporto di filiazione sono fondate sulla valutazione del dato concreto del legame affettivo familiare ed hanno come punto di riferimento l’interesse del minore, secondo quanto stabilito, ormai all’unìsono, dal diritto interno ed internazionale;non può più ragionevolmente ritenersi che, nei rapporti di filiazione, il principio della verità genetica sia prevalente rispetto agli altri interessi in conflitto;gli studiosi sono unanimi nel ritenere che “è nell’utero che si crea il legame simbiotico tra il nascituro e la madre”, inoltre, è solo la madre uterina che può allattare il bambino al seno. Appare evidente, allora, che l’interesse dei neonati è quello di mantenere il legame instaurato nei primi giorni di vita con la madre gestante e suo  marito;
VERSO
4) La famiglia è il “luogo” degli affetti e della solidarietà reciproca. Il legame affettivo e l’interesse del minore prevale sul vincolo geneticoTribunale di Roma, Sez. I civile, 8 agosto 2014.
“Con ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. i signori …. E …., in proprio ed asseritamente in rappresentanza dei gemelli nascituri, hanno chiesto venisse ordinato ai signori …. E …. di fornire tutte le informazioni relative allo stato di salute dei nascituri nonché a dove e quando avverrà il parto affinchè possano formato l’atto di nascita da quale risultino genitori, nonché di consegnare i gemelli al momento della nascita ai ricorrenti quli genitori genetici; ordinarsi a Ministero dell’interno di diffidare tutti gli Ufficiali dello stato civile presso le anagrafi italiane dal formare l’atto di nascita dei due gemelli indicando quali genitori i signori …….. e ……… in contrasto … con la verità biologica, in quanto i genitori dei nascituri sarebbero i signori ……. e ….Si sono costituiti alla odierna udienza i resistenti …….. e ………… esponendo che il 3 agosto erano nati i figli frutto dell’impianto dell’embrione e chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile per la sopravvenuta mancanza di interesse in ordine alle domande relative alla iscrizione anagrafica dei figli ed alle informazioni sulla data del parto nonché per a mancata indicazione della domanda di merito da proporsi.Nel merito chiedevano il rigetto del ricorso in quanto il rapporto di filiazione i era legittimamente costituito secondo quanto previsto dal nostro ordinamento, pienamente confacente all’interesse dei minori a mantenere il legame con la madre gestante, e trovando applicazione le norme che disciplinano la fecondazione eterologa.Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo il rigetto del ricorso in quanto era interesse del minore non essere separato dalla madre biologica e trovando piena applicazione la norma che prevede che la madre sia colei che ha partorito (art. 269 comma 3).Preliminarmente deve rilevarsi che avendo la nascita avuto luogo le domande relative alla richiesta di informazioni sullo stato di salute dei nascituri  e sulla sospensione della loro iscrizione anagrafica alla nascita sono state rinunciate dai ricorrenti. I ricorrenti   hanno in udienza modificato la domanda rinunciando alla richiesta di consegna dei neonati e chiedendo che venisse disposta la loro collocazione in una struttura idonea, separandoli dai resistenti, o in subordine venisse garantito il diritto di visita dei genitori genetici onde poter assicurare la costruzione di un legale affettivo con i minori tale da non pregiudicare il patrimonio di affetti costruito in questo caso anche con i ricorrenti, nel caso venisse riconosciuto il loro diritto quali legittimi genitori. Ciò previa richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 269 c.c.  nella parte in cui prevede che la madre sia colei che partorisce il figlio, senza eccezioni, nell’art. 239 comma 1 c.c. nella parte in cui prevede la possibilità di reclamare lo stato di figlio solo in caso di supposizione di parto o sostituzione di neonato, dell’art. 234 bis. c.c. nella parte in cui viene limitata la legittimazione a proporre l’azione di disconoscimento di paternità in relazione all’art. 263 c.c. che invece prevede che l’azione possa essere proposta da chiunque vi abbia interesse. La difesa dei resistenti ha fatto rilevare l’incompatibilità con il procedimento d’urgenza della richiesta di sollevare questione di costituzionalità ed ha chiesto il rigetto anche delle domande come modificate in udienza. La domanda di merito cui il provvedimento di urgenza dovrebbe essere strumentale deve ritenersi quella rivolta all’accertamento della paternità e maternità naturale, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme indicate al fine di consentire da parte dei ricorrenti le azioni dirette a porre nel nulla lo status acquisito dai due gemelli con la nascita.Dalla modifica dell’oggetto del presente giudizio, conseguente alla nascita, deve ritenersi che il Ministero dell’Interno non sia più legittimato passivamente, mentre il comune di Roma non lo era ab origine in quanto nella gestione dell’Anagrafe agisce come delegato del Ministero.La vicenda ha ad oggetto lo scambio di embrioni avvenuto presso l’Ospedale … di Roma,al quale le due coppie si erano rivolte per ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, attraverso la creazione di embrioni in vitro con gli ovociti ed il seme delle coppie. Per un fatale errore umano gli embrioni formati con il patrimonio genetico dei ricorrenti…per la sentenza integrale cliccare qui 
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FRONTE
5) L’adozione dei minori è consentita anche alle coppie conviventi e omosessuali.Alla luce degli sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, appaiono ormai superati i concetti di famiglia e di genitore connessi al matrimonio regolato dal Codice civile tra persone eterosessuali. Una stabile coppia omosessuale, quindi, può costituire un nucleo familiare adeguato alle esigenze di un minore e idoneo alla sua adozione. Una donna si rivolge al Tribunale per i minorenni per vedersi riconosciuto il diritto di adottare la figlia avuta dalla sua convivente. Infatti, non solo le due donne si sono sposate in Spagna e sono iscritte nel Registro delle Unioni civili del Comune di Roma, ma hanno deciso di comune accordo di avere un figlio, seguendo la procedura di procreazione assistita in Spagna.Il Pubblico ministero minorile dà parere negativo all’adozione dal momento che la norma che consente l’“adozione in casi particolari” si fonda sul presupposto dell’abbandono del minore, che manca nel caso in questione.Il Tribunale per i minori, invece, accoglie il ricorso e chiarisce che:-il nostro ordinamento non vieta alle persone singole di adottare. Infatti accanto all’adozione  “legittimante”, per cui è necessario il consenso di entrambi i coniugi, è prevista anche la  adozione “in casi particolari”, che consente l’adozione anche ai singoli in casi tassativamente indicati dalla legge;-quest’ultima risponde all’intento di favorire il rafforzamento del rapporto tra il minore e i parenti o le persone che si sono prese cura di lui, in vista del superiore interesse del minore;-la legge sulla adozione non specifica che deve sussistere uno stato di abbandono e l’interpretazione così restrittiva finirebbe per contraddire lo scopo della norma stessa, che è sempre quello di garantire il superiore interesse del minore;-sulla base di queste considerazioni, la giurisprudenza è giunta ad ammettere l’adozione di minori da parte di coppie conviventi;- una lettura che discriminasse, tra le coppie conviventi,  le coppie omosessuali, si porrebbe in contrasto con la Costituzione, che, nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, fa riferimento alle “formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, tra cui deve includersi anche l’unione omosessuale come già  affermato dalla Consulta nel 2010;-una diversa interpretazione sarebbe contraria anche alle norme della Convenzione europea dei diritti umani, che tutelano i diritti di tutti, a prescindere, tra l’altro, dall’orientamento sessuale;-individuato il quadro normativo di riferimento, non resta che operare la verifica più importante, ovvero, quella relativa al preminente interesse del minore, da valutare “in concreto”;-nel caso di specie, le due conviventi hanno tra loro un legame stabile e duraturo, rafforzato dalla sottoscrizione di numerosi accordi privati; sotto il profilo economico-assistenziale, esse hanno  costituito garanzie in favore e a tutela della minore; la psicologa, l’assistente sociale e l’insegnante riferiscono che la bambina, cresciuta con le due donne conviventi, appare a tutti serena e legata alle madri da un profondo affetto, nonché ben inserita nel contesto scolastico e familiare: appare evidente che la adozione  risponde pienamente all’interesse della minore.
VERSO
5) L’adozione dei minori è consentita anche alle coppie conviventi e omosessuali.Tribunale per i minorenni, Roma, 30 luglio 2014, n. 299.
“ letti gli atti del procedimento n. …, relativo alla minore …………, nata a …, il …, iniziato su ricorso ex art. 44 lettera d) L. 184/83, come modificata dalla L. 149/2001, proposto da ….. nata a … il …, residente in ….. madre della minore, si rileva quanto segue. Nel ricorso la …. Riferiva che nel corso dell’anno 2003 aveva intrapreso una relazione sentimentale con l’… e, successivamente, nei primi mesi del 2004, quel rapporto si era trasformato in una conivenza stabile; già nel corso della relazione le due donne avevano senito il desiderio di avere un figlio; decisero perciò di recarsi in Spagna presso la abitazione del fratello della .. che le ospitò per il tempo necessario all’espletamento delle procedure di procreazione assistita, per realizzare il progetto di genitorialità condivisa, offrendo loro ogni sostegno al riguardo. La ricorrente ha riferito che la scelta di portare avanti la gravidanza biologica è ricaduta sull’… unicamente in virtù della considerazione che, essendo quest’ultima più giovane, la probabilità del successo del percorso di procreazione assistita sarebbe stata maggiore; ha riferito inoltre che la minore ha sempre convissuto con entrambe  e che lei, sin dalla nascita di … ha gestito il ruolo di genitore, assistendola sia materialmente sia affettivamente, anche per quanto riguarda i rapporti esterni alla famiglia, tanto che la bambina riconosce anche lei come ‘mamma’; le due donne, alfine di dare maggiori garanzie di stabilità possibili al loro rapporto, hanno  sottoscritto accordi privati di regolamentazione della loro relazione anche con riguardo ai rapporti con …, successivamente si sono iscritte nel Registro delle Unioni Civili del Municipio di Roma dichiarando di costituire una coppia di fatto; infine in data .. hanno contratto matrimonio in Spagna. La ricorrente chiede, alla luce dei rapporti instaurati e consolidati con la piccola … di poterla adottare ai sensi dell’art. 44, primo comma, lettera d) legge 184/83, come modificata dalla legge 149/2001. Alla udienza del 28 aprile 2014 comparivano la ricorrente e la convivente.La ricorrente svolge la professione di psicoterapeutica e riferisce che la minore gode di ottima salute, ha effettuato tutte le vaccinazioni e frequenta la scuola materna, dove viene da lei accompagnata ogni mattina; a bambina si trova molto bene nella struttura scolastica poiché è socievole e versatile, non ha mai avuto, infatti, problemi di inserimento, la ricorrente riferisce inoltre che frequenta anche la scuola di musica e alcune famiglie della Associazione Arcobaleno, avendo sia lei che la sua compagna, ritenuto per la piccola importante la conoscenza di bambini che vivono una realtà affettiva e familiare simile alla loro.     La convivente svolge la professione di agente di commercio, riferisce che lei e la convivente agiscono in piena sintonia e che la piccola si relazione con grande affetto ad entrambe. I suoi genitori frequentano la minore con cadenza settimanale e sono sempre stati al corrente della natura della sua relazione, che hanno sin da subito appoggiato, al punto di averle supportate, anche economicamente, nel progetto di procreazione assistita portato avanti in Spagna; la convivente ha inoltre dichiarato di dare il suo consenso all’accoglimento del ricorso  … per la sentenza integrale cliccare qui
             *****************Si ringrazia www.studiolegalealesso.it :Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea
A questo numero hanno collaborato: Avv. Antonio Pascucci, Dott. Sabrina Pisani,Avv. Giorgio Trono, Avv. Romina Guglielmetti   <a href="http://www.facebook.com/people/Alba-Montori/725928608">Profilo Facebook di Alba Montori</a>

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