Magazine Mondo LGBTQ

FRONTE/VERSO Anno II/n. 5 - Indice newsletter giugno 2014:

Da Albamontori @albamontori
da infodiritti - l'informazione giuridica online

1) Diritto all’oblio telematico. Il diritto ad essere dimenticati tra privacy, siti web e motori di ricerca.

2) Diritto di accesso e privacy. Il padre divorziato ha diritto di acquisire dalla Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi dei figli. 

3) Equilibrio di genere nelle liste elettorali. Legittima l’esclusione di un candidato a seguito della cancellazione di una candidata della stessa lista.

4) Il ragazzo, indisciplinato, si fa male aggrappandosi al canestro ? Nessun risarcimento ai genitori per condotta irresponsabile del figlio. 

5) Autovelox: annullata la multa perché, in una strada a più corsie, il cartello del limite di velocità c’è solo sulla corsia a destra e non anche su quella a sinistra.

fronte  
1) Diritto all’oblio telematico. Il diritto ad essere dimenticati tra privacy, siti web e motori di ricerca.
Gli utenti della rete hanno il diritto di controllare i loro dati e possono chiedere ai motori di ricerca di rimuovere i risultati che li riguardano.
Una Corte nazionale spagnola si rivolge alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per risolvere una questione insorta dopo la denuncia di un cittadino spagnolo all’Autorità che in Spagna si occupa di tutela dei dati personali.
Il cittadino ha presentato al Garante dei dati una segnalazione contro  il noto motore di ricerca Google e contro la società editrice di un quotidiano molto diffuso in Catalogna, poiché, digitando il suo nome sul motore di ricerca, venivano visualizzati collegamenti (links) a due pagine del quotidiano in cui si parlava di un pignoramento immobiliare ai suoi danni avvenuto diversi anni prima, e che, comunque, si era concluso con il pagamento del debito da parte sua.
Il Garante, in accoglimento della  denuncia, ha ordinato a Google di rimuovere i dati personali segnalati dal cittadino.
Contro tale decisione Google ha proposto ricorso davanti al Tribunale spagnolo, che, per poter decidere in merito, domanda alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi sull’interpretazione di alcune norme della direttiva europea sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con specifico riferimento al trattamento dei dati personali e alla circolazione dei dati.
In particolare, il Tribunale spagnolo chiede di sapere se l’attività dei motori di ricerca possa essere qualificata come “trattamento di dati personali” e se un motore di ricerca possa assumere la qualifica di “responsabile del trattamento”, con tutto ciò che ne consegue secondo la direttiva europea 95/46.
Inoltre, il Tribunale vorrebbe sapere se il motore di ricerca può essere obbligato a sopprimere i collegamenti alle pagine web pubblicate da terzi e contenenti dati personali, anche quando questi terzi non cancellino previamente quei dati dalle pagine dei loro siti web.
Secondo Google l’attività dei motori di ricerca non può essere considerata “trattamento” di dati Inoltre, i motori di ricerca fungono da semplici intermediari, e, quindi, non possono essere considerati “responsabili del trattamento”. Infine, il principio di proporzionalità impone che qualsiasi obbligo di rimozione sia indirizzato previamente all’editore del sito web interessato.
La CGUE dà torto a Google e precisa che:
1)  la Corte ha già chiarito che la direttiva 95/46 definisce “trattamento” “qualsiasi operazione … applicata a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, …, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione …”;
2)  per quanto riguarda Internet, l’operazione consistente nel far apparire su una pagina Internet dati personali va considerata come un “trattamento”;
3) nel caso dei motori di ricerca,  è pacifico che la loro attività svolga un ruolo fondamentale nella diffusione globale dei dati personali, poiché li rende accessibili a qualunque utente che effettui una ricerca partendo dal nome della persona interessata;
4)  la stessa direttiva 95/46 definisce il “responsabile del trattamento” come “la persona fisica o giuridica, la società pubblica, …, che determina le finalità e gli strumenti del trattamento dei dati personali”, come fa in questo caso Google;
5)  la direttiva stabilisce che spetta al “responsabile del trattamento” fare in modo che i dati personali siano trattati lealmente e lecitamente, che siano esatti, e, se necessario, aggiornati, quindi, il responsabile deve adoperarsi affinché i dati che non soddisfano i predetti criteri vengano cancellati o rettificati;
6)  l’autorità di controllo o l’autorità giudiziaria possono ordinare al gestore di un motore di ricerca di cancellare alcuni links che rimandano a dati personali del richiedente, anche se i dati stessi non siano cancellati dalla pagina di Internet sulla quale sono stati pubblicati;
7)  infatti, non solo il motore di ricerca svolge un ruolo diverso ed aggiuntivo rispetto alla pubblicazione di una notizia da parte di un sito web, e incide ulteriormente sui diritti fondamentali, ma, in questo caso, il “responsabile del trattamento” dei dati è il motore di ricerca;
la suddetta conclusione s’impone anche perché, alla luce della normativa di favore di cui possono talvolta beneficiare gli editori, nonché del fatto che i responsabili delle pubblicazioni non sempre sono assoggettati alla legislazione dell’UE, non sarebbe possibile, altrimenti, realizzare una tutela efficace e completa degli interessati.

verso
1) Diritto all’oblio telematico. Il diritto ad essere dimenticati tra privacy, siti web e motori di ricerca.
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grand Chamber, 13 maggio 2014, nella causa C-131/12
“…La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, lettere b) e d), 4, paragrafo 1, lettere a) e c), 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), nonché dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone le società .... (in prosieguo: «....») e ....all’ ....(….) (Agenzia di protezione dei dati; in prosieguo: l’«....») e al sig. ...., in merito ad una decisione di detta Agenzia che ha accolto la denuncia depositata dal sig. .... contro le due società suddette e ha ordinato a ....di adottare le misure necessarie per rimuovere dai propri indici alcuni dati personali riguardanti detto interessato e di impedire in futuro l’accesso a tali dati.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 La direttiva 95/46 – che, ai sensi del suo articolo 1, ha per oggetto la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e segnatamente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di tali dati – enuncia, ai cons iderando 2, 10, da 18 a 20, e 25, quanto segue:
«(2) considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell’uomo; che essi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al (...) benessere degli individui;
 (10) considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e dai principi generali del diritto comunitario; che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità;
 (18) considerando che, onde evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in forza della presente direttiva, è necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nella Comunità rispetti la legislazione di uno degli Stati membri; che, a questo proposito, è opportuno assoggettare i trattamenti effettuati da una persona che opera sotto l’autorità del responsabile del trattamento stabilito in uno Stato membro alla legge di tale Stato;
(19)  considerando che lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l’esercizio effettivo e reale dell’attività mediante un’organizzazione stabile; che la forma giuridica di siffatto stabilimento, si tratti di una semplice succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a questo riguardo; che quando un unico responsabile del trattamento è stabilito nel territorio di diversi Stati membri, in particolare per mezzo di filiali, esso deve assicurare, segnatamente per evitare che le disposizioni vengano eluse, che ognuno degli stabilimenti adempia gli obblighi previsti dalla legge nazionale applicabile alle attività di ciascuno di essi;
(20) considerando che la tutela delle persone prevista dalla presente direttiva non deve essere impedita dal fatto che il responsabile del trattamento sia stabilito in un paese terzo; che, in tal caso, è opportuno che i trattamenti effettuati siano disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale sono ubicati i mezzi utilizzati per il trattamento in oggetto e che siano prese le garanzie necessarie per consentire l’effettivo rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalla presente direttiva;
(25) considerando che i principi di tutela si esprimono, da un lato, nei vari obblighi a carico delle persone (...) [che trattano dati], obblighi…
per la sentenza integrale cliccare qui 
fronte
2) Diritto di accesso e privacy. Il padre divorziato ha diritto di acquisire dalla Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi dei figli.    
Il diritto di accesso ai dati reddituali dei figli posseduti dalla Agenzia delle Entrate da parte del padre che chiede la revisione delle condizioni di divorzio prevale rispetto al diritto alla riservatezza dei figli stessi.
Al termine di un procedimento di divorzio, un Tribunale condanna un uomo a versare all’ex moglie, oltre all’assegno divorzile, anche un assegno mensile di 700 Euro per concorrere al mantenimento dei figli. In seguito, il Tribunale riduce l’assegno a 400 € limitandolo al mantenimento della sola figlia che, pur essendo maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente.
Successivamente, il padre chiede al Tribunale di disporre la cessazione dell’obbligo di mantenimento della figlia e la revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla ex moglie: la figlia, infatti, ormai laureata, ha intrapreso una carriera professionale. A comprova, il padre produce in giudizio il rapporto di un’agenzia investigativa e il curriculum vitae predisposto dalla figlia. Il Tribunale, tuttavia, ritiene insufficienti le prove, dal momento che esse non forniscono informazioni circa il reddito eventualmente percepito dalla giovane.
A questo punto, il padre si rivolge all’Agenzia delle Entrate per chiedere copia delle certificazioni  dei redditi erogati dai datori di lavoro alla figlia negli anni di imposta 2010-2011-2012. L’Agenzia, però, respinge l’istanza, sostenendo che la stessa avrebbe potuto essere accolta solo a seguito di esplicita richiesta dell’Autorità giudiziaria.
Contro il diniego di accesso il padre propone ricorso al TAR, che lo accoglie e spiega che:
1)  è vero che i modelli 770 sono dichiarazioni di soggetti privati, ma diventano documenti amministrativi nel momento in cui sono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate;
2)  avvenuto il passaggio dalla sfera privata alla sfera pubblica, le informazioni contenute nelle dichiarazioni inviate all’Agenzia possono essere oggetto di accesso da parte di terzi, quando questi dimostrino di avere un interesse prevalente rispetto al diritto alla riservatezza delle parti del sottostante rapporto di lavoro;
3) riguardo alla pretesa dell’Agenzia delle Entrate che la richiesta di esibizione dei documenti provenga dal Tribunale, occorre precisare che il diritto di accesso ha un rilievo autonomo rispetto alla controversia di merito e, pertanto, deve essere soddisfatto direttamente dall’amministrazione detentrice dei documenti.
verso
2) Diritto di accesso e privacy. Il padre divorziato ha diritto di acquisire dalla Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi dei figli.  
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 20 maggio 2014, n. 535.
“…1.Il Tribunale di Brescia con sentenza non definitiva n. 3921 del 18 ottobre 2001 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti dell’attuale ricorrente ...e della moglie .... Dal matrimonio sono nati tre figli, tra cui la controinteressata ..., che attualmente risiede con la madre.
2.Con sentenza definitiva n. 2022 del 23 giugno 2003 il Tribunale di Brescia ha condannato il ricorrente a versare alla ex moglie, oltre all’assegno divorzile, un assegno mensile di € 700 (con clausola di rivalutazione automatica) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli.
3.In sede di revisione delle condizioni di divorzio, il Tribunale di Brescia con decreto del 26 maggio 2006 ha ridotto l’assegno di mantenimento dei figli a € 400 (con clausola di rivalutazione automatica). L’obbligo di mantenimento è stato limitato alla sola controinteressata, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, in quanto i due figli più grandi erano ormai economicamente autonomi. Con un ulteriore decreto del 16 settembre 2009 il Tribunale ha disposto che una parte del predetto assegno fosse versata dal ricorrente direttamente alla figlia e la restante parte ancora alla ex moglie. Oltre a questo era ribadito l’obbligo per il ricorrente di corrispondere alla ex moglie il 50% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche) relative alla figlia.
4.Infine, con decreto del 20 aprile 2012, il Tribunale di Brescia ha respinto la domanda del ricorrente diretta a ottenere la cessazione dell’obbligo di mantenimento della figlia e la revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla ex moglie. Il ricorrente aveva evidenziato che la figlia, laureatasi a pieni voti nel 2010 in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie, aveva intrapreso una carriera professionale corrispondente al proprio percorso formativo prestando attività lavorativa presso una palestra di … e una piscina di ... A sostegno di questa affermazione il ricorrente aveva prodotto il rapporto di un’agenzia investigativa e il curriculum vitae predisposto dalla figlia. Il Tribunale ha però…
per la sentenza integrale cliccare qui 
fronte
3)Equilibrio di genere nelle liste elettorali. Legittima l’esclusione di un candidato a seguito della cancellazione di una candidata della stessa lista.
La norma va interpretata in modo che il rispetto  dell’equilibrio di genere sia  garantito in concreto.
I delegati alla presentazione di una lista elettorale chiedono alla Sottocommissione competente di rettificare la data di nascita di una candidata, poiché, erroneamente, nella lista era riportata quella di un’omonima, residente nello stesso Comune.
La Sottocommissione non accoglie la richiesta di rettifica, poiché, anche se la firma apposta sulla dichiarazione di accettazione della carica di consigliere comunale è  certamente della signora nata nel 1980, che chiede la rettifica dei dati, la totalità dei sottoscrittori della lista ha, invece, voluto presentato la candidatura della signora nata nel 1972. Di conseguenza, la Sottocommissione cancella dalla lista elettorale il nominativo della signora nata nel 1980, e, inoltre, per garantire il rispetto delle quote di genere, dispone anche la cancellazione dalla lista di un candidato maschile, (partendo, ai sensi di legge, dall’ultimo della lista).
Sia la candidata nata nel 1980, sia il candidato di genere maschile cancellato dalla lista per assicurare il rispetto della parità di genere propongono ricorso al TAR, che, però, lo respinge. Così, i due ricorrenti chiedono la riforma della sentenza al Consiglio di Stato, asserendo, la prima, che l’errore riguardante la data di nascita è qualificabile come mero errore materiale; il secondo, che la parità di genere va assicurata nelle liste per come sono presentate all’origine, non a seguito di provvedimenti della Sottocommissione elettorale.
Il Consiglio di Stato, tuttavia,  conferma la decisione del TAR, chiarendo che:
1) la Sottocommissione elettorale era tenuta a dare rilievo esclusivamente alla volontà dei sottoscrittori/presentatori della lista, all’atto della sua presentazione;
2) come si deduce dalla copia dei modelli prodotti in giudizio, tale volontà è stata espressa non con riferimento alla signora nata nel 1980, ma alla omonima signora nata nella stessa località nel 1972, senza ulteriori specificazioni al riguardo;
3) la rettifica della data di nascita equivarrebbe, pertanto, alla sostituzione di un candidato con un altro, e, quindi, alla presentazione di una nuova candidatura;
la norma che impone il rispetto delle quote di genere non introduce alcuna distinzione a seconda del momento in cui interviene l’alterazione delle quote stesse poiché la finalità della normativa è quella di perseguire in concreto la pari ed effettiva rappresentatività di entrambi i generi.
verso 
3) Equilibrio di genere nelle liste elettorali. Legittima l’esclusione di un candidato a seguito della cancellazione di una candidata della stessa lista.
Consiglio di Stato, Sez. V, 15 maggio 2014, n. 2514.
“…1. Premesso che:
- La Sottocommissione elettorale circondariale di …, con verbale n. 94 del 26 aprile 2014, ha ammesso la lista di candidati alla carica di consigliere comunale recante contrassegno "….", alle elezioni del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di …, che avranno luogo il 25 maggio 2014, al posto n. 5 della quale figurava la sig.ra …, nata a …. in data …., mentre al posto n. 12 figurava il sig. ….
- I delegati alla presentazione di detta lista, con istanza del 5.5.2014, hanno chiesto a detta Sottocommissione elettorale una rettifica della data di nascita della citata signora, indicando quella corretta dell’1.2.1980 in luogo di quella erroneamente indicata (allegando, tra l’altro, una dichiarazione di detta signora attestante l’autografia della firma apposta, alla presenza del Sindaco in carica del Comune di ..., all’atto di accettazione della candidatura, la dichiarazione del Sindaco attestante che la firma era stata apposta di suo pugno dalla signora suddetta, nonché una dichiarazione presentata dalla sig.ra ...nata il ...attestante che non era candidata e che non aveva mai dato il proprio consenso alla utilizzazione del suo nome ai fini dell’inserimento nella lista).
- La citata Sottocommissione elettorale, con verbale n. 119 del 6.5.2014, rilevato che "la firma apposta sulla dichiarazione di accettazione della carica di consigliere comunale era stata inequivocabilmente apposta dalla Sig.ra ..., nata il ….", e non dall’omonima nata il ...e che la totalità dei sottoscrittori aveva invece presentato la candidatura della signora ...nata il …, ha ritenuto di non poter apportare alcuna modifica ai dati anagrafici contenuti nel modello di presentazione delle candidature (in quanto la sostituzione di un candidato con un altro equivarrebbe a presentazione di una nuova candidatura) ed ha disposto la cancellazione dalla lista in questione della signora ..., nata a ...in data 6 settembre 1972.
- La Sottocommissione, inoltre, al fine di assicurare il rispetto delle quote di genere di cui all’art. 71 comma 3 bis del d.lgs. n. 267/2000, ha disposto anche la cancellazione dalla lista del sig. ..., nato a ... il 24 giugno 1978, secondo le modalità di cui all’art. 30, comma 1, lett. d) bis, del d.P.R. n. 570/1960 (che prevedono la cancellazione dei… per la sentenza integrale cliccare qui 
fronte
4)Il ragazzo, indisciplinato, si fa male aggrappandosi al canestro? Nessun risarcimento ai genitori per la  condotta irresponsabile del figlio.
Una coppia di coniugi ha iscritto il proprio figlio, minorenne, a una vacanza studio organizzata da una società tedesca. Nel corso di una partita di basket,  presso il campus alla presenza di un istruttore, il ragazzo si infortunò a causa del cedimento della struttura del canestro, cui si era aggrappato dopo aver eseguito una schiacciata. Per questo i genitori hanno portato in Tribunale la società organizzatrice della “vacanza-studio” per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio ma il Tribunale ha respinto le domande sulla sostenendo che :
- era stato accertato nel corso del giudizio che il minore si fosse appeso alla struttura metallica nonostante l’istruttore lo avesse invitato più volte ad evitare le schiacciate e, soprattutto, a non appendersi mai al canestro;
- l’incidente era pertanto stato causato dalla esclusiva responsabilità del minore il quale, noncurante degli inviti dell’istruttore, aveva tenuto un comportamento non solo imprudente ma anche imprevedibile, poiché adottato nel corso di una veloce azione di gioco;
- la società organizzatrice, benché custode del bene (il canestro) che aveva causato l’infortunio, non poteva essere ritenuta responsabile poiché il fatto era avvenuto per un caso fortuito, rappresentato dalla condotta imprudente e imprevedibile del ragazzo.
Quest’ultimo, nel frattempo divenuto maggiorenne, impugnava la decisione del Tribunale davanti alla Corte di Appello di Roma, che riformava la sentenza di primo grado accogliendo la domanda di risarcimento dei danni, quantificati in oltre 23 mila euro.
La Corte da parte sua ha invece fondato la sua decisione su argomentazioni diametralmente opposte a quelle del Tribunale, ritenendo la società organizzatrice responsabile per l’accaduto per i seguenti motivi:
- tra i giocatori di basket è prassi aggrapparsi al canestro durante la “schiacciata”, per cui la struttura deve essere realizzata in modo da sopportare il peso dei giocatori;
- il cedimento del canestro e del tabellone, per il solo fatto che il ragazzo si sia aggrappato durante il gioco, dimostra che la struttura non era adeguata all’uso cui era destinata e, pertanto, priva dei requisiti di sicurezza;
- i ripetuti inviti dell’istruttore a non aggrapparsi al cestello dimostrano che la società era consapevole dell’inadeguatezza della struttura e quindi responsabile per aver consentito al ragazzo di utilizzarla durante il gioco.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alla quale la causa è giunta a seguito del ricorso della società, ha di nuovo ribaltato l’esito del giudizio confermando la decisione del Tribunale di Roma, che aveva respinto la richiesta di risarcimento.
La Suprema Corte ha ribadito che l’incidente si è verificato per l’esclusiva colpa dell’indisciplinato minorenne il quale, nonostante fosse stato ripetutamente avvertito del pericolo di rottura del canestro, si era appeso al cestello dopo una schiacciata provocando la caduta dell’intera struttura. Pertanto,  a fronte di una  condotta poco responsabile e imprevedibile del ragazzo, la società, benché custode del bene, non può essere considerata in alcun modo responsabile.
verso 
4) Il ragazzo, indisciplinato, si fa male aggrappandosi al canestro? Nessun risarcimento ai genitori per la  condotta irresponsabile del figlio.
Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, Civili, N. 9936/2014
..... e ..., nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Roma la società … nella qualità di genitori esercenti potestà sul figlio …, esposero che quest'ultimo, nel partecipare al programma estivo "Vacanza-Studio" organizzato dalla convenuta (società di diritto tedesco), si era infortunato nel corso di una partita di basket, tenutasi alla presenza di un istruttore, a causa di una schiacciata a canestro durante la quale si era appeso alla struttura metallica, che, cedendo sotto il suo peso, ne aveva causato la caduta e le conseguenti lesioni.
Gli attori chiesero, pertanto, il risarcimento dei danni subiti dal minore.
Il giudice di primo grado, ritenuta e dichiarata la propria competenza giurisdizionale, respinse la domanda, ritenendo che, nella specie, il caso fortuito idoneo a superare la responsabilità del custode (inquadrata la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c.) fosse consistito nel comportamento del danneggiato, causalmente rilevante in via esclusiva nella verificazione dell'evento, per essersi il minore appeso alla struttura metallica del canestro nonostante l'istruttore lo avesse più volte avvisato di evitare le schiacciate e, soprattutto, di non appendersi mai al canestro.
La sentenza, impugnata da …(nelle more divenuto maggiorenne), fu riformata dalla Corte di appello di Roma, che, confermata la statuizione pregiudiziale sulla giurisdizione del giudice italiano, condannò la società appellata al pagamento della somma di oltre 23 mila Euro in suo favore.
La sentenza della corte territoriale è stata impugnata dalla .... con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi di gravame.
Resiste …. con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso principale è fondato.
Il collegio, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), ritiene di poter esaminare (nonostante la pregiudizialità della prima censura, che pone al collegio una questione di giurisdizione) il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza conduce ad una decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria.
All'accoglimento della censura in discorso consegue, ipso facto, l'assorbimento (per difetto di interesse) di quella relativa al preteso difetto di giurisdizione del giudice italiano (peraltro infondata nel merito, avendo, in proposito, la Corte territoriale fatto buon governo dei principi più volte predicati, in subiecta materia, da questo giudice di legittimità in casi analoghi), sì come contestata dal solo ricorrente (mentre l'odierno resistente instava a tutt'oggi per la conferma di tale statuizione, così mostrandosi a sua volta carente di interesse ad una pronuncia contraria)Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 2051 c.c. fosse consistito …
per la sentenza integrale cliccare qui 
fronte
5) Autovelox : annullata la multa quando, in una strada a più corsie,  il limite di velocità è segnalato solo sulla corsia a destra.
A un automobilista che nel Comune di Venezia andava a 67 km all’ora, sul Ponte della Libertà, viene inflitta una multa per eccesso di velocità. Il limite di velocità era infatti di 40 Km all’ora. L’automobilista chiede l’annullamento della multa al Giudice di Pace e dimostra, tramite le fotografie scattate dallo stesso autovelox, che su quella strada a tre corsie nell’unico senso di marcia, il cartello del limite di velocità non era segnalato sulla corsia di sinistra sulla quale lui viaggiava.  L’automobilista rileva che il Comune di Venezia ha quindi violato il codice della strada il quale impone che i segnali siano visibili anche ai conducenti delle corsie interne.
Il Comune si  costituisce in giudizio affermando che la velocità era eccessiva e che sulla strada vi era un cantiere. Il Giudice di pace dà ragione all’automobilista e annulla la multa evidenziando l’obbligo del Comune di posizionare in modo visibile sia a destra che a sinistra i segnali di limite di velocità come prevede il Codice della strada. Quanto alla presenza del cantiere, il Giudice di Pace sottolinea che proprio la presenza dei lavori in corso aumenta l’esigenza di cautela e attenzione della Pubblica Amministrazione nel far conoscere all’utente della strada le prescrizioni da rispettare.  
verso
5) Autovelox : annullata la multa quando, in una strada a più corsie,  il limite di velocità è segnalato solo sulla corsia a destra.
Giudice di Pace di Venezia, n. 160/13 depositata in data  2.05.2014
1. - Con verbale n. … del 25/07/2012 la Polizia Municipale di …. contestava alla società … , quale proprietaria del veicolo Fiat targato…, e al sig. ....., quale conducente del predetto veicolo, la violazione dell'art. 142/8 C.d.s. in quanto "circolava alla velocità di Km/h 67, quando il limite di velocità era di 40 km/h."
Avverso il suddetto verbale la società … s.r.l. e il sig. ..... proponevano opposizione eccependo l'assenza di adeguata segnalazione del limite di velocità.
Il Comune di ....si costituiva in giudizio contestando integralmente le argomentazioni dei ricorrenti.
All'esito dell'esame degli atti e della documentazione allegata è emersa la fondatezza dell'opposizione.
Occorre anzitutto precisare che la doglianza dei ricorrenti inerisce unicamente alla mancanza di adeguata segnalazione del limite di velocità e, in particolare, alla mancata indicazione del limite di velocità sul lato sinistro della…
per la sentenza integrale cliccare qui <a href="http://www.facebook.com/people/Alba-Montori/725928608">Profilo Facebook di Alba Montori</a>

Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :