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Grazie al progresso scientifico si riduce la liceità all’aborto

Creato il 09 maggio 2012 da Uccronline

Grazie al progresso scientifico si riduce la liceità all’aborto

di Aldo Vitale*
*ricercatore in filosofia e storia del diritto

Per affrontare il problema con onestà intellettuale e senza apriorismi ideologici sarebbe necessario riconoscere che oramai il confine tra abortion late term ( aborto tardivo ) e preterm birth ( nascita prematura ) è sempre più sottile, fino a divenire quasi indistinguibile, grazie proprio ai progressi degli ultimi decenni compiuti dalla neonatologia e dalla terapia intesiva neonatale ( si pensi, per esempio, alla migliorata capacità di determinare l’età gestazionale grazie alle tecniche ad ultrasuoni, come si precisa in un editoriale di “Lancet” del 2006 ) che hanno garantito una sempre crescente possibilità (e non probabilità) di assicurare un esito fausto, vitale e decisamente più salubre alle giovani e fragili vite che si affacciano al mondo tra la ventesima e la ventiquattresima settimana di gravidanza.

Il tema è decisamente complicato poiché ci si aggira tra la vita e la morte; tra l’autodeterminazione della donna e la volontà dei genitori da un lato e il diritto alla vita del feto espulso dopo IVG o a seguito di parto pretermine da un altro lato; tra l’eutanasia o la distanasia infantile (cioè tra la necessità di garantire il sostentamento vitale di persone molto fragili e la necessità di evitare l’accanimento terapeutico nei confronti dei neonati ); tra la duttilità del progresso tecnico-scientifico da un lato e l’inossidabilità dei principi morali dall’altro; tuttavia si possono riportare alcune osservazioni sullo stato dell’arte.

Come è risaputo, infatti, si pensi al noto e copioso rapporto dello USIOM ( Institute of Medicine ) del 2007 dal titolo «Preterm births: causes, consequences and prevention»  in cui si precisa che dal 1981 al 2004 le nascite pretermine sono aumentate del 30% ( sebbene siano differenti le con-cause ), si è oramai giunti al punto per cui anche in età molto precoce è possibile la sopravvivenza. Ciò che dunque viene in rilievo è, in sostanza, il problema che nell’ambito bioetico viene definito dei «grandi prematuri», cioè di quei soggetti che o a seguito di una pratica di interruzione volontaria di gravidanza tardiva o a seguito di un vero e proprio parto pretermine, riescono a nascere vivi ed a sopravvivere nonostante la precocità.

Il problema è senza dubbio complesso ed esteso implicando riflessi di carattere medico, scientifico, etico e soprattutto giuridico (per esempio, diventa fondamentale, sebbene sempre più difficilmente definibile, la distinzione tra interruzione volontaria della gravidanza e nascita prematura in genere, e in particolare la differenza della rilevanza penale tra aborto procurato ed omicidio, posto che secondo la dottrina giuridica si verificherebbe la seconda fattispecie ogni qual volta soggetto passivo dell’aggressione sia un individuo fisiologicamente capace di una vita autonoma), ma si possono tracciare delle linee per comprendere almeno in generale la questione. Sul piano medico-scientifico occorre ricordare ciò che lo specialista di medicina interna Renzo Puccetti ha dichiarato in una intervista rilasciata nel 2008 aZenith.org, e cioè che «secondo i dati provenienti da 600 cliniche nel mondo raccolti nel Vermont Oxford Network, la sopravvivenza a 22 settimane è del 5%, sale al 30% nei nati a 23 settimane e arriva al 60% nei bambini nati a 24 settimane di gestazione. In una casistica condotta analizzando 19.507 neonati ammessi in 17 reparti di cure intensive neonatali in Canada sono sopravvissuti e sono stati dimessi dal reparto il 14% dei neonati a 22 settimane, il 40% a 23 settimane e quasi il 60% a 24 settimane». Celebre, tra i tanti, e relativamente recente il caso di Amillia Taylor nata nel 2007 a 21 settimane e di appena 280 grammidi peso.

A ciò si aggiunga che le cause di nascite pretermine sono diverse e di natura a volte genetica, a volte biologica o perfino comportamentale. Secondo uno studio pubblicato dalla autorevole rivista Human Reproduction nel 2004 vi è addirittura una relazione direttamente proporzionale tra precedenti episodi di IVG e la nascita pretermine, o meglio: le donne che si sono sottoposte ad una pratica, spesso reiterata, di interruzione della gravidanza hanno mostrato poi di essere maggiormente predisposte ad esiti gestazionali pretermine. In sostanza, la donna che più volte si è sottoposta a pratiche interruttive della gravidanza ha più possibilità di sviluppare delle complicazioni in una successiva gestazione che può concludersi molto in anticipo rispetto al decorso temporale ordinario. Secondo un precedente studio pubblicato dalla medesima rivista nel 2002, un’altra causa di aumento del rischio di nascite pretermine è da ricollegarsi anche al ricorso alle tecniche di procreazione assistita per il trattamento dell’infertilità femminile.

Sul piano etico-giuridico si è posto il problema dei diritti dei giovani pazienti, cioè dei cosiddetti «grandi prematuri», e del piano deontologico dei medici che devono soccorrere queste giovanissime vite. Sul punto occorre procedere con ordine, cominciando dall’ordinamento italiano. In primo luogo emerge il dato normativo deducibile dal secondo comma dell’art. 7 della legge 194/1978 per cui «quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto […] il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto».  Secondo la stessa legge disciplinante l’interruzione volontaria di gravidanza in Italia, dunque, sul medico che procede ad IVG incombe l’obbligo di fare il possibile per salvare la vita del feto qualora dopo l’intervento di IVG quest’ultimo presenti segni vitali. Il medico, insomma, deve in caso di IVG tardiva prestare i soccorsi necessari nel caso di vitalità del feto. Da ciò si deduce per analogia che in caso di nascita pretermine, che negli anni ottanta si verificava tra la ventottesima e la trentesima settimana ponendosi oggi, invece, tra la diciottesima ( cfr. Tedeschi-Eckart, Trattato di medicina forense, I, Padova, Piccin-Nuova Libraia, 1984, pag. 532 ) e la ventiquattresima settimana di gravidanza, è ancor più ovvio che il medico debba attivarsi per salvaguardare il feto in caso di sua vitalità.

Del resto, il Comitato Nazionale di Bioetica è stato anche fin troppo chiaro, stabilendo nel suo parere del 2008 sui grandi prematuri, che « il principio bioetico fondamentale che deve guidare la riflessione sul tema dei neonati estremamente prematuri è il seguente: i criteri che in generale si devono adottare per la rianimazione dei neonati non possono differire da quelli che vengono adottati per rianimare un bambino uscito dalla fase neonatale o un adulto. Questo principio corrisponde, peraltro, alle linee guida espresse da tempo con assoluta chiarezza ( e fino ad oggi non modificate ) dall’American Academy of Pediatrics ». In questo senso la giurisprudenza statunitense si è espressa più recentemente in almeno due note occasioni: la prima è quella del caso Miller vs HCA deciso dalla Corte Suprema del Texas per cui il medico può e deve soccorrere il nato prematuro anche contro il consenso dei suoi genitori; la seconda è costituita dal caso Montalvo vs Borkovec giudicato dalla Corte d’Appello del Wisconsin con cui il giudice adito ha sancito in sostanza la illegittimità della sospensione del trattamento di sostegno vitale dei neonati prematuri poiché essi non sono soggetti in stato vegetativo persistente, venendo dunque sottratti alla volontà dei genitori e venendo dunque riconosciuti come soggetti di diritto a tutti gli effetti. Del resto nel 2002 il 107° Congresso degli Stati Uniti ha approvato il “Born-Alive Infants Protection Act” con cui si riconosce la personalità, cioè la soggettività giuridica, dei nati vivi, di tutti i neonati vivi a prescindere dal loro stadio di sviluppo: «The words “person”, “human being” “child”, and “individual”, shall include every infant member of the species homo sapiens who is born alive at any stage of development».

In conclusione può affermarsi che esiste e sempre più si afferma un rapporto inversamente proporzionale tra il progresso della medicina in genere e di quella neonatale in particolare e i limiti alla legittimazione dell’interruzione volontaria della gravidanza, o meglio, a fronte di un costante progresso medico nella cura dei nati prematuri o dei feti sopravvissuti ad IVG, il diritto non può che adeguarsi restringendo il periodo di legittimità del ricorso ad IVG. In questo senso può dirsi che, pur ancora basso, essendo il limite di sopravvivenza, rebus sic stantibus, pari al periodo di 18-20 settimane di età gestazionale, il ricordo ad IVG non può oramai che essere sempre più compresso all’interno di questo limite. Così soltanto, cioè in aderenza alle più recenti risultanze scientifiche, si può spiegare il provvedimento del Governatore dell’Arizona che lo scorso 13 aprile ha proibito l’aborto dopo le 20 settimane di gravidanza.


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