Una piccola guida per capire quanto vale l’indennità di maternità durante il congedo, come richiederla e quali sono i soggetti titolati a presentare la richiesta. Una richiesta che, come vedremo, contempla anche chi è disoccupata e non ha un lavoro retribuito cercando al solito di dare risposte alle vostre domande e informazioni utili per orientarvi.
Cos’è l’indennità di maternità e a chi spetta
Rappresnta un assegno dato in busta paga come integrazione salariale sostitutiva della retribuzione per un periodo prefissato di tempo (massimo 5 mesi), erogata dall’Inps alle lavoratrici per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (congedo di maternità).
Prima di tutto vediamo quali sono le categorie di lavoratrici a cui spetta ossia:
- lavoratrici dipendenti titolari di un rapporto di lavoro retribuito, escluso il caso delle lavoratrici domestiche che non sono riuscite a versare almeno un anno di contributi INPS nei due anni precedenti la maternità o almeno sei mesi nell’anno precedente
- lavoratrici agricole a tempo determinato con attività prestata almeno pari a 51 giorni lavorativi totalizzati nell’anno precedente la maternità
- lavoratrici autonome che sono iscritte alla propria cassa previdenziale autonoma ossia le librere professioniste con proprio albo semprechè soddisfino come requisito quello di aver presentaot la domanda a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto
- Disoccupate senza lavoro: spetterà infatti anche a coloro che non hanno lavoro o sono sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione a condizione che non siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di inizio della disoccupazione, sospensione o assenza dal lavoro e la data di inizio del congedo di maternità, nonchè anche per coloro che hanno diritto all’indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione, anche se sono trascorsi più di 60 giorni tra la fine del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità; lo stesso diritto spetta anche alle disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione (ad esempio lavori in capo artistico, teatrale e cinematografico) a condizione che:
1) non siano trascorsi più di 180 giorni tra la fine del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità;
2) siano stati versati all’Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l’inizio del congedo. In questo caso come vedremo in seguito non è necessario avere un lavoro per accedere a questa forma di prestazione assistenziale in quanto esiste l’assegno sociale del comune che è sempre un costo sostenuto dall’INPS; - lavoratrici domestiche (colf e badanti) che hanno 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso;
- lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità).
Quanto dura l’indennità di maternità
La suddetta indennità spetta per un periodo complessivo di cinque mesi che vanno da due mesi prima della gravidanza ( a meno che non si richieda esplicitamente ma serve il certificato del ginecologo, di andare al lavoro anche per l’ottavo e nono mese e prolungare la maternità pertanto fino al quarto o quinto mese dopo il parto, e con questa l’indennità economica relativa).
Quanto vale l’assegno di maternità
Premesso che durante la maternità talune aziende danno anche dei premi a chi partorisce come assegni per il figlio o agevolazioni, nel caso dell’indennità di maternità invece abbiamo che per cinque mesi la lavoratrice percepirà un assegno anche da parte dell’INPS (o da parte della cassa di previdenza di appartenenza della lavartrice autonoma) di un importo che varia annualmente secondo le tabelle predisposte dall’INPS.
L’assegno è pari all’80 per cento della retribuzione media giornaliera convenzionale per tutto il periodo di astensione dal lavoro e varia anche in relazione ai contributi versati
Nel caso invece dell’assegno sociale erogato dal comune per le lavoratrici disoccupate invece si potrà avere diritto ad un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.545,55. per ogni figlio nato (per cui due nel caso di pato gemellare). Nel caso invece in cui la madre sia occupata l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione ipotesi quest’ultima in cui può essere previsto un’inddenittà per il differenziale.
Il calcolo è piuttosto complesso per cui vale la pena semplicemente sapere quanto potrebbe valere al di là degli scostamenti, a mio avviso non molto significativi, che si potranno avere da caso a caso ma se vi ci volete cimentare sappiate che l’INPS ve lo può calcolare agilmente in quanto da soli dovreste prendere. Il calcolo è quello utilizzato per la malattia; in pratica si prendono le giornate feriali compreso il sabato in caso di settimana corta e con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali ed infrasettimanali per tutta la durata del congedo parentale e nel caso degli impiegati si divide questo per 30 mentre per gli operai diviso 26. Pertanto il coefficiente per la sesta giornata va preso in considerazione soltanto per gli operai con paga oraria.gli operai dividerlo per 26 mentre per operai con paga oraria diviso il numero delle giornate retribuite. In caso di settimana corta si moltiplica per 1,2.
Per le lavoratrici auonome per esempio il contributo di maternità erogato dalla cassa di previdenza di appartenenza è dato dai cinque dodicesimi dell’80% del reddito prodotto nel secondo anno precedente quello della domanda e sempre chè il risultato così ottenuto dal calcolo sia inferiore a cinque volte l’importo minimo stabilito dall’INPS prendendo come riferimento il solo reddito derivante dall’attività professionale.
Fattispecie particolari in cui si ha comunque diritto
Si avrà diritto come deto sopra anche nel caso di affidamento, aborto spontaneo e terapeutico purchè si abbia avuto dopo il terzo mese di gravidanza e rdiucendo l’indennità ad una sola mensilità.
Assegno del Comune per le non lavoratrici o disoccupate
Come indicato in premessa non solo le lavoratrici possono richiedere questo assegno ma anche le disoccupate semprechè rispettino alcuni requisiti e seguano una procedura diversa in quanto questo viene richiesto al proprio comune di residenza e semprechè siano rispettati i seguenti requisiti:
- nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.
- la madre sia Cittadina italiana o comunitaria residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato oppure cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
- Il modello ISEE non presenti un indicatore che superi il valore dell’Indicatore della Situazione Economica che potrete facilmente sapere andando ad un qualsiasi CAFIn caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).
Come richiedere l’indennità di maternità
Dovrete presentare apposita domanda al vostro datore di lavoro ed alla sede Inps di residenza (o domicilio se diverso dalla residenza) prima della data di inizio del congedo di maternità o al massimo entro il termine di un anno dalla fine del congedo di maternità pena la decadenza dal beneficio utilizzando il modello Mod.Mat. SR01. Le disoccupate presentano la domanda solo all’Inps per l’ottenimento dell’assegno da parte del comune.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità.
Vi segnalo comunque la documentazione da produrre per preallertarvi:
- Certificato medico di gravidanza rilasciato dal medico dell’ASL (Servizio Sanitario Nazionale) contenente la data presunta del parto da inserire in una busta chiusa;
- Certificato di nascita del bambino o autocertificazione da consegnare di regola entro 30 giorni dal parto.
- Copia del provvedimento con il quale il Servizio ispezione del lavoro ha disposto altri periodi di astensione obbligatoria dal lavoro. Non occorre consegnare tale copia se il provvedimento viene inviato all’Inps dal Servizio ispezione;
- Documentazione medica da cui risulta l’interruzione della gravidanza avvenuta dopo 180 giorni dall’inizio della gravidanza;
- Per le lavoratrici che scelgono la flessibilità, certificazioni mediche rilasciate in data non successiva alla fine del 7° mese di gravidanza: 1) dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (ASL) o con esso convenzionato; 2) dal medico aziendale, ove previsto. Le certificazioni vanno presentate all’INPS in busta chiusa.
La documentazione come anche mote informazioni utili potete scaricarle qui in questa sezione specifica del sito dell’INPS.
Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
CHI PAGA
L’assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.
Riferimenti normativi
Legge 29 dicembre 1987, n. 546
Legge 11 dicembre 1990, n. 379
Legge 8 agosto 1995, n. 335