Donazione in sintesi
La donazione è contratto consensuale tra due parti a carattere gratuito che può essere soggetto a condizioni nel limite del valore della cosa donata e deve essere redatto per iscritto a pena di nullità davanti al Notaio ed è soggetto al pagamento di imposte come vedremo nel seguito.
All'imposta di donazione per questo genere di trasferimenti si applicherà anche l'imposta di trascrizione e l'imposta catastale in misura diversa a seconda dei casi e che vediamo di seguito riepilogati.
Qualora decidessimo di donare un bene vediamo quali aliquote applicare ed in riferimento al soggetto e al bene che andiamo a donare potremo avere.
Donazione al coniuge e parenti in linea retta (figli, padri, madri)
Per la donazione si applicherà una aliquota del 4% sul valore complessivo della donazione con una franchigia di 1.000.000 milione di euro. Al superamento del limite le imposte saranno pagate solo sull'eccedenza.
Nel caso di donazione della prima casa (vedi anche agevolazioni fiscali prima casa) per il donatario avremo una imposta di trascrizione di 168 euro ed una imposta catastale di 168 euro. Nel caso di immobili diversi dalla prima casa invece queste due imposte salgono rispettivamente al 2% e all'1%, e pertanto iniziano a diventare componenti rilevanti nella scelta di convenienza. Nel caso di altri beni mobili invece non si applicheranno in quanto l'oggetto dell'imposta non sarà oggetto di registrazione o trascrizione presso i pubblici registri.
Donazioni a fratelli e sorelle
Nel caso di fratelli e sorelle, ossia parenti di secondo grado l'aliquota sale al 6% per ciascun beneficiario della donazione e questa volta con una franchigia più bassa e pari a 100.000 euro (centomila).
Nel caso di donazione della prima casa a fratelli e sorelle per il donatario avremo una imposta di trascrizione di 168 euro ed una imposta catastale di 168 euro. Nel caso di immobili diversi dalla prima casa invece queste due imposte salgono rispettivamente al 2% e all'1%, e pertanto iniziano a diventare componenti rilevanti nella scelta di convenienza. Nel caso di altri beni mobili invece non si applicheranno in quanto l'oggetto dell'imposta non sarà oggetto di registrazione o trascrizione presso i pubblici registri
Donazione ad altri parenti
Nel caso di donazione ad altri parenti che possono anche arrivare al quarto grado applicheremo la stessa aliquota ma senza franchigia e quindi spenderemo 6.000 euro in più rispetto a fratelli e sorelle. Per le imposte di trascrizione catastali valgono le stesse considerazioni espresse prima.
Affini in linea retta
Se invece intendessimo donare un bene, casa immobile appartamento, terreno o altro ad altri, come può essere la compagna la fidanzata, amico o amica, allora l'aliquota salirebbe all'8% senza applicazione di alcuna franchigia. Ai fini del pagamento dell'imposta sulle trascrizioni e catastali valgono le stesse considerazioni fatte sopra.
Donazioni verso soggetti portatori di handicap
Se intendiamo effettuare una donazione verso soggetti portatori di handicap così riconosciuti in base alla L. 104 del 1992 allora la franchigia sale a 1.500.000 un milione e mezzo di euro al disotto della quale, in caso di prima casa non sarà dovuta alcuna imposta di donazione e le imposte di trascrizione e catastali resteranno fisse a 168 euro. Nel caso di immobili diversi dalla prima casa invece l'imposta diventa proporzionale con una aliquota del 4% e imposta di trascrizione e catstale del rispettivamente del 2% e dell'1%.
Su cosa applico l'imposta sulle donazioni
L'imposta sulle donazioni si applica su diverse basi imponibili che naturalmente si modificano a seconda della tipologia del bene oggetto della donazione al donatario. Segnalo che per i titoli di stato nel caso di donazione si dovrà versare l'imposta sulle donazioni mentre nel caso in cui costituiscano patrimonio del de cuius no.
Nel caso di una pluralità di donazioni fatte con atto unico l'imposta si calcola sulla singola donazione ossia sulla singola quota parte del bene o del diritto donato.
Valore minimo da dichiarare
Ai fini dell'accertamento è utile prendere in considerazione il fatto che si applica il metodo della valutazione automatica e anche di quanto espresso dalla L.286 del 2006 che limita il potere di rettifica da parte del fisco allorquando teniamo un certo comportamento e dichiariamo dei valori minimi.
Nel caso di donazione di un terreno agricolo (non edificabile) per esempio il potere di accertamento e rettifica dell'agenzia non può modificare il valore di un terreno che dichiariamo nella misura di 75 volte il suo reddito domenicale. Lo stesso dicasi per la donazione di un immobile, casa, appartamento qualora dichiariamo un valore non inferiore a 100 volte la rendita catastale.
Donazione di immobili, case appartamenti
Nel caso di donazioni di immobili si dovranno comunque versare le imposte ipotecarie e catastali rispettivamente nella misura del 2% e dell'1% pur se viene data la possibilità di pagarle in misura fissa (ossia 160 euro) laddove uno dei donatari dichiari di possedere i requisiti prima casa: nel caso approfondite il riferimento normativo contenuto nell'articolo 69 della Legge n. 341 del 2000, comma 3 insieme al notaio o professionista che vi assiste nella donazione.
Vi segnalo anche l'articolo da leggere relativo alla Donazione di casa ai figli, in quanto immagino essere un argomento che molti padri e madri si trovano a dover affrontare senza avere ben chiare le implicazioni fiscali che possono nascondere una scelta piuttosto che un altra ai fini del pagamento delle imposte.
Donazione e successione della prima casa e dei terreni
Potete anche leggere se vi occorre l'articolo dedicato alla successsione e donazione prima casa come anche quello dedicato alle donazioni di terreni agricoli edificabili
Tabella sulla tassazione per successioni e donazioniBase imponibile dell'imposta sulle donazioni
Nel caso la donazione dell'iimobile sia soggetto ad imposta sulle donazioni allora la base imponibile su cui applicare le percentuali viste sopra sarà pari al valore venale del bene in comune commercio al momento della stipula dell'atto così come discplinato dall'articolo 14, Dlgs 346 del 1990).
Fattispecie particolari: beni vincolati
Nel caso di beni culturali vincolati dal patrimonio pubblico sono soggette ad imposta fissa e sono pertanto esclusi dal computa delle imposte percentuali viste sopra.
Per non essere accertati dal Fisco quale valore dichiarare
Vi ricordo che anche in questo caso esiste la possibilità di dichiarare un valore minimo al di sopra del quale non potrete venire accertati dal fisco e stiamo parlando tramite la valutazione automatica, ottenuto moltiplicando il valore catastale del bene per dei moltiplicatori come 110 per la prima casa, 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C, escluse le categorie A/10 e C/1 (articolo 34, comma 5, Dlgs 346/1990).
Riferimenti normativi:
L.286/2006 testo unico delle imposte sulle donazioni.
DPR 131 del 1986 o testo unico delle imposte di registro.
CM 38 del 2005 e CM 44 del 2001.
Imposta Sulle Successioni
Potete consultare anche la nuova guida fiscale alle imposte sulle successioni, in cui trovate i casi in cui l'imposta sull'eredità è dovuta, come si calcola ed i casi di esenzione.
Sarebbe utile anche leggersi la Guida fiscale alle agevolazioni prima casa e la guida alla detrazione sugli interessi passivi per il mutuo sull'abitazione principale.
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