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I nuovi quesiti dopo l'entrata in vigore della nuova legge del condominio, a cura di Colombo Clerici

Da Maurizio Picinali @blogagenzie

I nuovi quesiti dopo l'entrata in vigore della nuova legge del condominio, a cura di Colombo ClericiDomanda) Nel corso dell’ultima assemblea del mio condominio un argomento posto in discussione ha ottenuto il voto favorevole di 8 condomini su 20 in totale, con 7 contrari. I favorevoli possedevano 335 millesimi ed i contrari 398. Il presidente ha detto che la delibera era valida perchè c’era la maggioranza dei condomini presenti e più di un terzo dei millesimi. E’ vero?

-Risposta) La legge di Riforma del condominio non ha in realtà modificato i meccanismi di approvazione delle deliberazioni assembleari e si è limitata a ridurre solamente il numero minimo dei condomini presenti, abbassandolo da 2/3 alla metà, per la prima convocazione, e ad 1/3 per la seconda; ma le quote millesimali richieste sono rimaste, in via ordinaria, le stesse: metà del valore in prima convocazione, ed un terzo in seconda. Ma di queste quote deve essere portatrice la maggioranza dei condomini presenti. Quindi in ogni caso i voti favorevoli debbono risultare essere la maggioranza delle presenze in assemblea, sia per “teste” che per millesimi.
Perciò nel suo caso, se la delibera ha anche raggiunto i valori minimi richiesti (maggioranza delle teste: 8 contro 7; ed dei millesimi = 334), questa quota non rappresenta in realtà la maggioranza del valore millesimale presente in assemblea (698 = 335+ 398 - maggioranza 349).
Quindi la deliberazione non è valida.
Colombo Clerici per [email protected]/Picinali 24 maggio 2013


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