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Il contenuto della legge sulle rinnovabili

Da Butred77

Dallo scorso 29 marzo, il d.lgs. nr. 28/2011, che dà attuazione alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, è legge dello Stato.

Sappiamo già delle numerose polemiche che tale legge si è portata dietro, al punto da essere definito decreto ammazza rinnovabili. Parecchie sono le novità introdotte dal decreto; cercheremo rapidamente di analizzarle.

Intanto c’è una riforma dei meccanismi incentivanti la produzione di elettricità da fonti rinnovabili per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013, prevedendo un periodo di transizione dall’attuale sistema (certificati verdi) al nuovo.

I nuovi meccanismi di incentivazione consistono in tariffe fisse per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Anche per gli impianti entrati in esercizio entro il 2012, a partire dal 2016 i certificati verdi saranno sostituiti – per il residuo periodo di spettanza – da una tariffa fissa tale da garantire la redditività degli investimenti realizzati. si stabilisce che il ritiro dei certificati verdi prosegue fino al 2016, fissando il prezzo di ritiro al 78% di quello massimo di riferimento.

E’ stato previsto che, gli incentivi del Terzo Conto Energia saranno concessi solamente agli impianti che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011. Per gli altri impianti l’incentivazione sarà disciplinata, entro il 30 aprile 2011, con un nuovo decreto ministeriale (che sarà pronto a giorni) che determinerà un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici incentivabili; le tariffe incentivanti tenendo conto della riduzione dei costi delle tecnologie e di impianto e degli incentivi applicati negli altri Paesi UE; prevedere tariffe incentivanti e quote differenziate sulla base della natura dell’area di sedime.

Altra novità è l’obbligo previsto dall’art.13 sulla certificazione energetica degli edifici:

Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unita’ immobiliari e’ inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unita’ immobiliari gia’ dotate di attestato di certificazione energetica.

Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita’ immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.».

E’ previsto dall’art.11 anche un obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Le modalità sono poi stabilite nell’allegato nr. 3 al decreto legge.

L’inosservanza di tali disposizioni implica il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per quanto riguarda il ritiro dei certificati verdi ex art 15 d.lgs 28/2011, il GSE informa gli operatori che:

  • i detentori di CV rilasciati per le produzioni riferite agli anni 2008, 2009 e 2010 (ad eccezione di quelli relativi a impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento) possono richiedere il ritiro dei medesimi CV al GSE;
  • l prezzo di ritiro dei CV, corrispondente al prezzo medio ponderato delle contrattazioni di CV registrate sul Mercato del GME nel triennio 2008-2010, è pari a 87,38 €/MWh, al netto di IVA.

Per effettuare tale richiesta, bisogna presentare RAR al seguente indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., Direzione Commerciale e Attività Regolatorie, Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 ROMA) o in alternativa via e-mail (indirizzo:[email protected]). Per tutte le informazioni in merito al ritiro, seguite il link.

Per il testo completo del decreto nr.28/2011, seguite il link


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