In generale, la perdita di chance è la perdita della concreta possibilità di conseguire vantaggi economici (ad esempio, mediante lo svolgimento di un’attività lavorativa); questa perdita va ricompensata.
Nella sentenza in commento si fa una chiara distinzione tra la perdita di chance e il danno futuro: la prima è stata già definita e rientra nel danno emergente; il secondo consiste nel mancato raggiungimento del risultato e rientra nel lucro cessante.La perdita di chance, pertanto, va risarcita senza la necessità della prova che il danneggiato, avendone la possibilità, avrebbe colto l’opportunità e, probabilmente, ottenuto il vantaggio (basta la sola possibilità di ottenerlo).
Il Giudice richiama, altresì, l’orientamento giurisprudenziale a norma del quale, in tema di nesso causale, la causalità civile si differenzia da quella penale: nel primo caso, infatti, è applicabile il principio del “più probabile che non“; nel secondo caso, occorre la prova “oltre ogni ragionevole dubbio“.Nel caso di specie, gli esiti del sinistro hanno impedito alla danneggiata (cuoca stagionale) di poter svolgere la propria attività, anche se saltuaria; di conseguenza non va risarcito il danno futuro, ma sicuramente va quantificato e liquidato il danno da perdita di chance.
Sulla base delle motivazioni sopra citate, il Tribunale di Piacenza ha riconosciuto alla danneggiata, oltre al danno biologico e a quello patrimoniale, anche l’importo di Euro 5.000,00 (liquidato in via equitativa) a titolo di perdita di chance.
Roma, 22 marzo 2011 Avv. Daniela Conte
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